Ordinanza n. 94/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, n. 355 del 24 aprile 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, di parziale accoglimento del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (comune e società)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. Il giudizio cautelare riguardava il pregiudizio derivante dall’esecuzione della pronuncia, la quale aveva imposto all’amministrazione comunale di rideterminarsi secondo un vincolo conformativo dal contenuto non obbligato. È stato inoltre considerato che il Comune non si era ancora rideterminato e che il ricorso per l’ottemperanza della sentenza non era stato ancora deciso dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare perché non sussisteva un attuale pericolo di pregiudizio concreto ed effettivo per l’appellante derivante dall’esecuzione della sentenza gravata. La mancata rideterminazione del Comune, unitamente al fatto che il giudizio di ottemperanza non era ancora stato deciso, escludeva allo stato la necessità di sospendere l’efficacia della pronuncia. Le spese e gli onorari della fase cautelare sono stati compensati tra le parti per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza è stata esaminata nell’ambito dell’appello cautelare; la misura è stata negata per l’assenza di un pregiudizio concreto, effettivo e attuale.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell’efficacia di una sentenza amministrativa presuppone la dimostrazione di un pregiudizio concreto, effettivo e attuale derivante dalla sua esecuzione; non è sufficiente un pregiudizio meramente eventuale o potenziale.
- Quando la sentenza di primo grado impone all’amministrazione una nuova determinazione entro un vincolo conformativo dal contenuto non obbligato, l’assenza della rideterminazione amministrativa può escludere, allo stato, l’attualità del periculum in mora.
- La pendenza di un giudizio di ottemperanza non ancora deciso può incidere sull’attualità del pericolo cautelare e rendere non necessaria la sospensione della sentenza, se non risultano concreti effetti pregiudizievoli già prodotti.
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