L.R. Calabria 22/2014
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 22/2014 modifica la disciplina su cessione dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento, voltura dei contratti e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. La Corte costituzionale ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2; resta il solo valore storico del testo. L’entrata in vigore era il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina calabrese su autorizzazione, accreditamento e decadenza delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
Modifiche alla disciplina regionale di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
La legge regionale Calabria 16 ottobre 2014, n. 22 interviene sulla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. Tuttavia, la Corte costituzionale ha successivamente dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, con conseguente perdita di utilità applicativa della disciplina introdotta.
Cessione dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento
La norma sostitutiva dell’art. 9 della l.r. 24/2008 disciplinava la cessione inter vivos dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento di una struttura sanitaria o socio-sanitaria, anche attraverso trasferimento della proprietà, scissione societaria, trasferimento di ramo d’azienda o concessione in godimento, totale o parziale, a soggetto diverso dall’autorizzato o accreditato.
La cessione richiedeva:
- domanda sottoscritta da tutte le parti interessate;
- dichiarazione sostitutiva attestante il permanere dei requisiti autorizzativi e di accreditamento;
- documentazione sui requisiti soggettivi del cessionario.
Era previsto un decreto regionale di voltura, quale presupposto dell’efficacia del trasferimento.
Effetti del trasferimento e limiti operativi
L’atto di trasferimento doveva essere sottoposto a condizione sospensiva del rilascio del decreto di voltura e trasmesso in copia autenticata al settore regionale competente. In mancanza di tale condizione, il trasferimento era inefficace nei confronti della Regione Calabria e delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
La cessione doveva riguardare l’intero complesso delle attività autorizzate e/o accreditate oppure uno o più moduli, tipologie di attività o branche di prestazioni, senza che il cedente potesse mantenere un titolo alla prosecuzione delle attività cedute. L’accreditamento non poteva essere ceduto separatamente dall’autorizzazione sanitaria all’esercizio corrispondente.
Procedimento di voltura e subentro
Il dirigente generale del dipartimento competente doveva adottare il provvedimento di voltura entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, verificando le condizioni previste e i soli requisiti soggettivi del subentrante. Il provvedimento era rilasciato nella stessa forma del titolo originario.
La legge prevedeva inoltre che, fino alla scadenza della gestione commissariale della sanità in Calabria, tali adempimenti fossero svolti dal Commissario ad acta, in luogo della struttura regionale competente.
Successione per decesso e continuazione dell’attività
In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi potevano continuare l’attività per non più di un anno, nel rispetto dei requisiti richiesti. Entro tale termine gli eredi potevano anche cedere a terzi l’autorizzazione oppure proseguire l’attività in proprio secondo la disciplina della cessione.
Operazioni non considerate cessione
Non costituivano cessione dell’autorizzazione o dell’accreditamento, ma erano soggette a semplice comunicazione al dipartimento regionale competente:
- fusione di più soggetti autorizzati e/o accreditati;
- trasformazione, in qualsiasi forma, del soggetto giuridico gestore;
- mutamento della compagine sociale;
- mutamento della ragione sociale o denominazione del soggetto autorizzato e/o accreditato.
Controlli regionali e contratti con il SSN
La Regione poteva effettuare controlli in ogni tempo, anche per verificare il mantenimento dei requisiti soggettivi dei soggetti subentrati. Le aziende sanitarie che avevano contratti di prestazioni con strutture accreditate oggetto di cessione erano tenute a volturare il contratto in favore del nuovo soggetto accreditato.
Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio
La legge introduceva anche un art. 9-bis sulla decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. La decadenza era prevista nei casi di:
- esercizio di attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;
- estinzione della persona giuridica autorizzata;
- rinuncia del soggetto autorizzato;
- mancato avvio dell’attività entro 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione, con una sola proroga per gravi motivi.
Era inoltre prevista la decadenza d’ufficio in presenza di determinate condanne definitive, misure di prevenzione o interdizioni, anche con effetti sulle persone giuridiche quando le condanne riguardavano soci rilevanti, titolari di quote superiori al 15%, legali rappresentanti o amministratori.
Applicazione ai procedimenti pendenti e adeguamento della normativa secondaria
Le nuove disposizioni si sarebbero applicate anche ai procedimenti già pendenti e non definiti, previa nuova istanza con specifica indicazione del procedimento in corso e allegazione della precedente domanda. Le disposizioni regolamentari incompatibili erano considerate automaticamente adeguate.
Entrata in vigore e rilevanza attuale
La legge prevedeva l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Poiché gli articoli introduttivi sono stati dichiarati incostituzionali dalla Corte costituzionale, il testo non presenta oggi un’utilità applicativa concreta ed è da considerarsi sostanzialmente obsoleto.
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