L.R. Calabria 26/2014
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 26/2014 aggiorna la disciplina transitoria sulle assegnazioni di sedi farmaceutiche, ampliando i soggetti ammessi al beneficio ai gestori provvisori di sedi attribuite tramite scorrimento di graduatorie di specifici concorsi e avvisi pubblici regionali. Non prevede nuovi oneri per il bilancio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica transitoria sulle assegnazioni di sedi farmaceutiche in Calabria
Modifica transitoria sulle assegnazioni di sedi farmaceutiche
La legge regionale della Calabria 16 ottobre 2014, n. 26 interviene in modo puntuale sulla disciplina transitoria delle assegnazioni di sedi farmaceutiche, modificando la legge regionale 10 agosto 2011, n. 30. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Calabria e aggiorna i requisiti soggettivi per l’accesso al beneficio previsto dalla normativa transitoria.
Ambito della modifica normativa
L’intervento legislativo non riscrive l’intera disciplina, ma sostituisce una parte del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 30/2011. La modifica incide sul perimetro dei soggetti che possono essere ammessi al beneficio, collegato alla gestione provvisoria di sedi farmaceutiche.
Soggetti ammessi al beneficio
Dopo la modifica, sono ammessi al beneficio i soggetti indicati nel comma 1 della legge regionale n. 30/2011 che gestiscono sedi farmaceutiche attribuite in gestione provvisoria a seguito dello scorrimento delle graduatorie di specifici concorsi e avvisi pubblici regionali già espletati.
La formulazione sostituita amplia e aggiorna il riferimento originario, che era limitato al solo scorrimento della graduatoria del concorso regionale bandito nel 1997.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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