L.R. Calabria 21/2014
Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, recante: “Testo unico della
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria 16 ottobre 2014, n. 21 modifica l’art. 7 della l.r. 13/2002 sui gruppi consiliari, disciplinando le modalità di restituzione dei contributi non utilizzati o da restituire, anche tramite piani di rientro e compensazione. Si applica dalla pubblicazione sul BURC e dal giorno successivo entra in vigore.
Modifiche al testo unico sul finanziamento dei gruppi consiliari della Regione Calabria
Modifiche al testo unico sulla struttura e il finanziamento dei gruppi consiliari
La legge regionale Calabria 16 ottobre 2014, n. 21 interviene in modo puntuale sulla disciplina dei gruppi consiliari contenuta nella l.r. 15 marzo 2002, n. 13. In particolare, ridefinisce le modalità di restituzione delle somme dovute nei casi previsti dalla normativa sui contributi ai gruppi consiliari.
Modalità di restituzione dei contributi e piano di rientro
Nei casi in cui sussista l’obbligo di restituzione previsto dall’articolo 7, comma 5, della l.r. 13/2002, la restituzione deve avvenire mediante un apposito piano di rientro approvato dall’Ufficio di Presidenza. Il piano deve prevedere progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al gruppo per le spese di funzionamento e, se vi è capienza, anche per le spese di personale.
Fine legislatura e restituzione dei contributi non utilizzati
In caso di fine legislatura, la restituzione riguarda i contributi già riscossi dal gruppo e non ancora utilizzati, a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale. Se le somme disponibili non sono sufficienti, si può attingere alle risorse destinate alle spese di personale, sempre che vi sia capienza.
Cessazione del gruppo e compensazione
Quando si verifica la cessazione del gruppo o la fine della legislatura, l’obbligo di restituzione può essere assolto anche tramite compensazione con i contributi già restituiti o ancora da restituire. La legge chiarisce inoltre che le somme già riscosse ed eventualmente restituite vanno indicate nel rendiconto del gruppo tra le uscite, alla voce “altre spese”.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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