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Legge

L.R. Calabria 20/2014

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n.

Normativa regionaleL.R. Calabria 20/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 20/2014 modifica varie discipline regionali: tutela del patrimonio olivicolo, gestione forestale, interventi agricoli tramite ARCEA e organizzazione degli ATC venatori. Diversi precetti hanno efficacia limitata nel tempo, ad esempio i tetti ai compensi per spese generali dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 e la copertura dei piani di forestazione per il periodo 2001-2013, con spesa autorizzata nel triennio 2013-2015.

Modifiche a norme regionali su olivicoltura, forestazione, aiuti agricoli e caccia

Modifiche a discipline regionali in materia agricola, forestale e venatoria

La legge regionale Calabria n. 20 del 2014 interviene su più testi normativi regionali, aggiornando regole su olivicoltura, forestazione, erogazione di aiuti agricoli e gestione faunistico-venatoria. Alcune disposizioni hanno portata temporale circoscritta o finalità di copertura finanziaria già riferite a esercizi conclusi.

Tutela del patrimonio olivicolo regionale

La disciplina sulla tutela dell’olivicoltura vieta, nel territorio della Regione Calabria, l’estirpazione degli alberi di ulivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi espressamente consentiti. Restano comunque vietati l’espianto degli ulivi monumentali iscritti nel registro regionale e, fuori dalle eccezioni, ogni rimozione non autorizzata.

Sono consentite deroghe per:

  • ulivi con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa in giardini e parchi;
  • ulivi presenti in aziende vivaistiche.

L’estirpazione può essere autorizzata dal dipartimento regionale competente in agricoltura nei casi di morte fisiologica della pianta oppure quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

  • eccessiva densità dell’impianto con danno all’oliveto;
  • necessità di espianto per opere di pubblica utilità;
  • necessità di espianto per opere di miglioramento fondiario;
  • necessità di espianto per fabbricati, capannoni e serre inamovibili già muniti delle autorizzazioni richieste.

Nei casi di eccessiva densità e per gli espianti per opere di pubblica utilità o per fabbricati, capannoni e serre, è imposto il reimpianto degli ulivi secondo la disciplina regionale richiamata. L’amministrazione, nel rilasciare l’autorizzazione, deve comunque salvaguardare paesaggio e ambiente e tenere fermi eventuali obblighi già assunti per contributi pubblici. I tecnici possono imporre il mantenimento in sito di esemplari di particolare pregio o monumentalità.

È inoltre consentita, senza autorizzazione preventiva ma con preventiva comunicazione all’ufficio competente, l’estirpazione di non più di cinque esemplari nel biennio da parte dei proprietari o conduttori muniti di consenso scritto del proprietario.

Disciplina del miglioramento fondiario e del reimpianto degli ulivi

Per gli interventi di miglioramento fondiario viene distinta la riconversione intravarietale olivo su olivo dalla sostituzione con altre specie arboree da frutto.

Per le aziende con superficie olivetata superiore a un ettaro:

  • nella riconversione olivo su olivo è autorizzabile l’espianto fino al 50% della superficie catastale olivetata, con obbligo di reimpianto di un nuovo oliveto razionale e con cultivar idonee;
  • nella sostituzione con altre specie arboree da frutto è autorizzabile l’espianto sul 50% della superficie catastale olivetata, con obbligo di impiantare un nuovo arboreto specializzato e di mantenere o trapiantare almeno il 30% delle piante espiantate.

Per le aziende con superficie olivetata inferiore a un ettaro, in tutti i casi di miglioramento fondiario, l’espianto può riguardare l’intera superficie aziendale, ma almeno il 40% degli alberi estirpati deve essere trapiantato o mantenuto nelle porzioni perimetrali delle stesse particelle.

Le piante non soggette all’obbligo di reimpianto possono essere ulteriormente movimentate secondo la disciplina del trasferimento delle piante, previa autorizzazione. Gli interventi di miglioramento fondiario non possono interessare, nell’arco di dieci anni, più del 5% dell’intera superficie olivetata regionale risultante dai dati ISTAT del sesto censimento generale dell’agricoltura.

Per ottenere l’autorizzazione regionale occorre presentare una relazione tecnica agronomica corredata da progetto e business plan idonei a dimostrare la validità dell’investimento.

Potatura straordinaria degli ulivi

Nei soli casi di effettiva necessità, i proprietari o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario possono richiedere ed ottenere l’autorizzazione regionale per interventi straordinari, compreso il taglio alla base del tronco.

Resta vietata la potatura di ringiovanimento o quella finalizzata all’adeguamento alla raccolta meccanica se non prevede la permanenza di ramificazioni principali.

Cessione, spostamento e trasporto delle piante di olivo

I soggetti autorizzati all’espianto possono:

  • trapiantare gli ulivi in altre particelle della stessa azienda, entro i confini regionali;
  • cedere gli ulivi a proprietari di terreni ubicati in Calabria, con obbligo di trapianto;
  • cedere gli ulivi ad aziende vivaistiche autorizzate.

Il trasferimento delle piante richiede, salvo casi di trapianto su terreni limitrofi o senza trasporto su strada, apposita autorizzazione regionale. Nei casi di cessione a terzi o a vivai occorre anche l’autorizzazione del proprietario o del conduttore munito di consenso scritto.

Il dipartimento competente effettua gli accertamenti sanitari ritenuti opportuni e rilascia l’autorizzazione al trasporto. Durante il trasporto devono essere portati i documenti autorizzativi dell’espianto.

I vivai che ricevono le piante devono ricoltivarle in vaso o in zolla per almeno un ciclo vegetativo, con procedure idonee alla rigenerazione, e tenere un registro carico-scarico vidimato dalla Regione, con indicazione di provenienza, data di espianto, data di vendita e destinazione.

Sanzioni e costi amministrativi per gli interventi sugli ulivi

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • espianto senza autorizzazione, con importo da 500 a 3.000 euro per esemplare, fino a un massimo di 100.000 euro, e obbligo di reimpianto ove possibile;
  • mancata esecuzione, entro il termine autorizzato, delle opere assentite ai sensi delle norme regionali, con sanzione ridotta del 50%;
  • cessione di piante adulte senza autorizzazione, con sanzione da 2.500 a 50.000 euro;
  • acquisto di piante adulte provenienti dalla Calabria senza autorizzazione, con sanzione da 2.500 a 30.000 euro;
  • trasporto su strada di piante adulte senza autorizzazione, con sanzione da 1.000 a 5.000 euro;
  • inosservanza degli obblighi dei vivaisti, con sanzione da 1.000 a 10.000 euro;
  • potatura eseguita senza autorizzazione, con sanzione da 500 a 30.000 euro.

La competenza a irrogare le sanzioni e a gestire il relativo contenzioso spetta alla Regione Calabria tramite il settore competente del dipartimento agricoltura.

Le spese per rilievi, accertamenti e sopralluoghi istruttori sono a carico del richiedente. Per le autorizzazioni non ricomprese nei procedimenti tabellati si applicano diritti di segreteria pari a 29,24 euro. Non sono soggette a diritti di segreteria le comunicazioni di estirpazione fino a cinque esemplari nel biennio.

Forestazione e gestione del patrimonio forestale

La legge modifica anche la disciplina regionale sulla gestione e valorizzazione del patrimonio forestale. Viene precisato che la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie trasferite o attribuite dallo Stato e che le competenze sanzionatorie per le violazioni della legge forestale spettano al settore competente del dipartimento agricoltura, nel rispetto della legge n. 689 del 1981 e delle norme regionali.

La Giunta regionale deve approvare i regolamenti forestali entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della legge regionale modificativa. Nei piani di gestione forestale e nei piani poliennali ricadenti nella Rete Natura 2000 si esclude l’assoggettamento a VIA o VAS nei termini indicati dalla norma regionale.

Per le finalità istruttorie del settore, il dipartimento può avvalersi del Centro cartografico regionale o delle strutture istituite con le leggi regionali sull’ARSAC e su Calabria Verde.

È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d’uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestale e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, restituiti ai proprietari o aventi causa con piano di coltura e conservazione.

Sono inoltre abrogati alcuni commi della disciplina forestale previgente, in particolare quelli riferiti a specifiche previsioni economiche e procedurali.

Copertura finanziaria dei piani di forestazione

Per garantire la copertura finanziaria dei piani attuativi di forestazione relativi al periodo 2001-2013, anche in relazione a specifiche deliberazioni della Giunta regionale, è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 una spesa complessiva di 69.440.860,23 euro, ripartita in:

  • 30.000.000,00 euro per l’esercizio 2013;
  • 20.000.000,00 euro per l’esercizio 2014;
  • 19.440.860,23 euro per l’esercizio 2015.

Si tratta di una previsione ormai temporalmente esaurita, riferita a esercizi finanziari conclusi.

Interventi e funzioni dell’ARCEA nel settore agricolo

Alla legge regionale sugli interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare si aggiunge la possibilità di attribuire all’ARCEA, anche tramite atti della Giunta regionale e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali, funzioni di erogazione di aiuti in tutti i settori dell’agricoltura, compresi quelli derivanti da programmi pluriennali dell’Unione europea per politiche marittime e della pesca.

L’ARCEA svolge anche tutte le attività ispettive e di controllo, preliminari e successive, connesse all’erogazione di aiuti comunitari, nazionali e regionali. Per tali funzioni non si applicano eventuali limiti alla destinazione della spesa, fermo restando l’equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell’Agenzia.

Gli oneri sono quantificati in 1.000.000,00 euro e sono coperti mediante riduzione di un capitolo del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014.

Gestione degli ATC e disciplina venatoria

La normativa regionale sulla fauna selvatica e l’attività venatoria è aggiornata con riferimento ai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC). I comitati sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute e sono composti da venti membri:

  • due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
  • due rappresentanti dei comuni compresi nell’ATC;
  • sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
  • sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
  • quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente.

La provincia procede alla nomina sulla base delle designazioni ricevute; in mancanza di accordo, entro trenta giorni dalla richiesta, nomina i membri secondo la rappresentatività espressa nel territorio del singolo ATC.

I comitati hanno compiti di gestione faunistica e organizzazione dell’attività venatoria, nonché di programmazione degli interventi per il miglioramento dell’habitat e per le ricognizioni sulle risorse ambientali e sulla consistenza faunistica. Possono predisporre progetti finalizzati, attribuire incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività previste dalla legislazione statale e dotarsi di un’organizzazione tecnico-amministrativa adeguata alle esigenze dell’ATC.

Gli organi direttivi degli ATC possono, con delibera motivata, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento attuativo, se sussistono le condizioni previste dalla legge statale. La Regione si riserva di determinare successivamente i criteri di priorità.

Entrata in vigore e profili di deprecazione

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Nel suo complesso, però, una parte rilevante delle disposizioni ha natura ormai storicizzata o riferita a bilanci ed esercizi chiusi; per questo, pur restando utile come testo consolidato per la ricostruzione della disciplina, il provvedimento non appare oggi di applicazione pratica ampia e continua.

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