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Ordinanza

Ordinanza n. 161/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 9 h di sostegno nonostante la necessità di 23 h settimanali, pari alla frequenza scolastica; 2) del GLO del 20/10/2025, nella parte in cui non assegna le ore necessarie nonostante la richiesta della madre; 3) dei provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Provinciale hanno assegnato per l'anno scolastico 2025/2026 solo 9 ore di sostegno settimanali, inferiori alle 23 necessarie in relazione alla disabilità ed alle ore di frequenza a scuola; 4) d’ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti; e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l'anno 2025/2026 per 23 ore;

Giustizia amministrativa202506811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI 2025/2026, verbale del GLO del 20 ottobre 2025 e atti dell'amministrazione scolastica che hanno assegnato alla minore 9 ore settimanali di sostegno anziché le 23 ore ritenute necessarie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il PEI per l'anno scolastico 2025/2026 nella parte relativa all'assegnazione di 9 ore settimanali di sostegno, il verbale del GLO che ha confermato tale assegnazione e gli ulteriori atti dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Ambito Provinciale, chiedendo inoltre l'accertamento del diritto della minore a beneficiare di 23 ore settimanali di sostegno, corrispondenti all'orario di frequenza scolastica. Sono stati dedotti l'insufficienza delle ore assegnate rispetto alla condizione di disabilità grave e agli effettivi bisogni educativi della minore, nonché il difetto di motivazione del PEI, privo di una spiegazione congrua delle ragioni per cui il sostegno fosse stato limitato a 9 ore. A sostegno della domanda sono stati richiamati il disturbo dello spettro autistico di livello III, il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e il profilo di funzionamento che indicava, in relazione alla gravità, la necessità di un rapporto in deroga e la presenza di problemi severi in molteplici categorie. È stato inoltre evidenziato che il verbale del GLO riconosceva che l'assegnazione di ulteriori risorse avrebbe consentito un supporto più adeguato al percorso educativo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, ritenendo sussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha considerato che le 9 ore assegnate risultavano sensibilmente inferiori alle 23 ore di frequenza settimanale e, prima facie, insufficienti rispetto alle esigenze educative della minore. Ha inoltre rilevato che la previsione del PEI non era assistita da una motivazione congrua riferita alla condizione concreta dell'alunna e alle sue difficoltà. Ha valorizzato anche il contenuto del verbale del GLO, dal quale emergeva che ulteriori risorse avrebbero garantito un sostegno più adeguato. L'amministrazione scolastica è stata quindi ordinata di rideterminarsi tempestivamente, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, assegnando un numero di ore adeguato alla patologia e agli effettivi fabbisogni educativi della minore. Non è stata direttamente disposta l'assegnazione definitiva delle 23 ore, essendo la misura cautelare conformata al riesame amministrativo. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 22 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Il riconoscimento della situazione di handicap grave costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare dell'adeguatezza delle ore di sostegno rispetto agli effettivi bisogni educativi.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il giudice ha accolto la misura ai fini del riesame amministrativo.

  • artt. 6, paragrafo 1, lettera f), 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nella determinazione delle ore di sostegno scolastico, l'amministrazione deve rapportare concretamente la misura alle condizioni dell'alunno e agli effettivi fabbisogni educativi, non potendo limitarsi a un'assegnazione significativamente inferiore all'orario di frequenza senza adeguata giustificazione.
  • È assistita da fumus boni iuris la domanda cautelare contro un'assegnazione di ore di sostegno prima facie insufficiente quando la documentazione sanitaria e il profilo di funzionamento evidenziano una disabilità grave e bisogni educativi severi in più ambiti.
  • Il provvedimento o documento di programmazione che determina le ore di sostegno deve contenere una motivazione congrua e riferita alla situazione concreta dell'alunno, tale da spiegare le ragioni della misura adottata.
  • Quando l'assegnazione delle ore di sostegno risulti prima facie inadeguata e carente di motivazione, il giudice amministrativo può accogliere la tutela cautelare ordinando all'amministrazione un riesame tempestivo e vincolato alla rivalutazione della patologia e degli effettivi fabbisogni educativi, senza sostituire necessariamente in via definitiva la propria valutazione a quella amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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