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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30803/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico nella misura di € 854,10 a decorrere da febbraio 2010, mediante la "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione sfavorevole (anni 1997, 1998, 1999 e 2001) per ottenere un trattamento più favorevole. Tribunale e Corte d'appello avevano respinto la domanda ritenendo inapplicabile il rimedio della neutralizzazione alla pensione liquidata dopo le riforme (L. 421/1992 e D.Lgs. 503/1992) che ampliarono l'arco temporale di calcolo della retribuzione pensionabile. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello per violazione di norme (art. 3 comma 8 L. 297/82; art.13 comma 1 lett. a) D.Lgs. 503/92; art.22 L.153/69 ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Lecce per un nuovo esame. La Suprema Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, al momento del perfezionamento del diritto in febbraio 2010 la pensione del ricorrente risultava liquidata con il metodo retributivo (quota A) e che gli anni indicati ricadevano nell'ultimo quinquennio suscettibile di "neutralizzazione" ai fini di evitare una penalizzazione. Ha quindi stabilito che il giudice di merito deve accertare, in sede di rinvio, se i contributi oggetto di impugnazione ricadano effettivamente nella quota A e siano stati utilizzati per il calcolo della pensione in godimento, procedendo eventualmente alla riliquidazione se ne risulti il diritto. Il Pubblico Ministero aveva concluso per il rigetto, ma il Collegio ha comunque accolto il ricorso.

Norme richiamate

  • legge n. 297/1982, art. 3, comma 8

    La norma originariamente limitava la possibilità di escludere periodi retributivi bassi dal montante; la Corte costituzionale e la giurisprudenza hanno riconosciuto profili di illegittimità quando impedivano la riliquidazione più favorevole al raggiungimento dell'età pensionabile. La Cassazione conferma che il rimedio della "neutralizzazione" opera nei limiti della disciplina retributiva e, in particolare, solo per l'ultimo quinquennio rilevante ai sensi della norma.

  • D.Lgs. n. 503/1992, art. 13 comma 1 lett. a)

    La norma e la riforma del 1992 hanno progressivamente esteso l'arco temporale per il calcolo della retribuzione pensionabile. La Corte ha precisato che, per i trattamenti liquidati dopo l'1.1.1993, l'ampliamento del periodo di calcolo limita l'applicabilità del rimedio della neutralizzazione rispetto all'assetto normativo precedente.

  • legge n. 153/1969, art. 22, comma 5

    "la pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia"

    La Corte interpreta questo comma nel senso che, una volta raggiunta l'età di vecchiaia, la pensione di anzianità può essere ricalcolata seguendo la disciplina della pensione di vecchiaia, ivi compresa la possibilità di neutralizzare parte della contribuzione finale se ciò comporta un trattamento più favorevole.

  • legge n. 153/1969, art. 22, comma 6

    Citata nel ricorso per indicare profili normativi che disciplinano l'equiparazione e i criteri di liquidazione; la Corte richiede di verificare la concreta applicazione dell'equiparazione ai fini della riliquidazione.

  • L. n. 421/1992

    Parte della riforma che, insieme al D.Lgs. 503/1992, ha introdotto la progressiva estensione del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile; la Corte distingue i trattamenti ancora calcolati con metodo retributivo, per i quali il rimedio della neutralizzazione può trovare spazio.

  • D.Lgs. n. 503/1992, art. 2

    Rilevato nella doglianza, riguarda la disciplina transitoria e il passaggio tra i diversi sistemi di calcolo; la Corte richiede di valutare la decorrenza e il metodo di liquidazione effettivamente applicato al caso concreto.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 264/1994

    La sentenza costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 comma 8 L. 297/82 nella parte in cui non consentiva la riliquidazione in favore del lavoratore che, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, subiva una riduzione della pensione; la Cassazione ne trae il principio che la neutralizzazione è finalizzata ad evitare una diminuzione del trattamento per effetto di periodi a retribuzione inferiore nell'ultimo quinquennio.

Massime di principio

  • Il rimedio della "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta può essere invocato solo nei limiti in cui la pensione sia ancora, in tutto o in parte, liquidata secondo il sistema retributivo; per i trattamenti integralmente contributivi il rimedio non trova applicazione.
  • La neutralizzazione è funzionalmente limitata all'ultimo quinquennio di contribuzione rilevante per la determinazione dell'importo pensionistico: solo i periodi penalizzanti collocati in tale arco possono essere sterilizzati, se ciò produce un miglior trattamento.
  • Se la pensione di anzianità diviene, al compimento dell'età, equiparata alla pensione di vecchiaia (art. 22 L. 153/1969), è possibile richiedere la riliquidazione secondo i criteri della pensione di vecchiaia e valutare la neutralizzazione degli anni finali.
  • Occorre sempre verificare in concreto come la pensione sia stata liquidata (quota A, metodo retributivo o contributivo) e se gli anni oggetto di impugnazione siano stati effettivamente computati nella quota rilevante: la prova documentale (estratto contributivo, provvedimento di liquidazione) è determinante.
  • Le riforme (L. 421/1992 e D.Lgs. 503/1992) hanno esteso il periodo di calcolo della retribuzione; per le pensioni liquidate dopo l'entrata in vigore di tali norme il giudice deve valutare case-by-case se permane spazio per la neutralizzazione prevista dalla giurisprudenza costituzionale.

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