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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30835/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti chiedevano il pagamento di retribuzioni non corrisposte, del TFR maturato e, salvo per Lucca, delle quote non versate al fondo di previdenza complementare da parte del datore di lavoro. Le lavoratrici erano state trasferite ai sensi dell'art.2112 c.c. ad una società affittuaria dopo che le società d'origine erano state poste in amministrazione straordinaria. In sede sindacale erano stati stipulati accordi (art.47, co.5 l. n.428/90) con rinuncia dei crediti verso l'affittuaria. Le ricorrenti sostenevano l'intervento del Fondo di garanzia INPS per i crediti non soddisfatti; l'INPS aveva resistito rilevando che il nuovo datore (affittuario) non era insolvente e che gli accordi sindacali operavano.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Fondo di garanzia intervenga solo per crediti il cui inadempimento sia riconducibile all'insolvenza del datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale e che il rapporto previdenziale tra lavoratore e INPS sia autonomo rispetto al rapporto di lavoro: perciò gli accordi sindacali di deroga ex art.47 l. n.428/90, che incidono sui rapporti tra lavoratore e cessionario/affittuario, non sono opponibili all'INPS. La Corte ha inoltre precisato che la Direttiva 80/987/CEE (protezione in caso di insolvenza) è distinta dalla Direttiva 2001/23/CE (trasferimenti d'impresa) e che l'intervento del Fondo non può essere esteso a situazioni in cui il credito non è sorto o non è collegato all'insolvenza del soggetto che era datore di lavoro. La nuova disciplina (comma 5‑bis art.47 introdotto dall'art.368 d.lgs. n.14/19) non è applicabile retroattivamente agli accordi del 2017 e 2019. Quanto alla previdenza complementare, la Corte ha confermato che l'art.5 d.lgs. n.80/92 attribuisce al lavoratore il potere di chiedere che il Fondo integri i contributi omessi presso la gestione di previdenza complementare; non sussiste invece un diritto al pagamento diretto della prestazione da parte del Fondo in favore del lavoratore.

Norme richiamate

  • art. 47, co.5, l. n.428/90

    Gli accordi sindacali conclusi ai sensi dell'art.47, co.5 incidono sui rapporti tra lavoratore e cedente/cessionario (o affittante/affittuario) ma non sul rapporto previdenziale autonomo tra lavoratore e INPS; pertanto tali accordi non sono opponibili all'INPS quando il lavoratore fa valere la garanzia del Fondo.

  • art. 47, co.5-bis, l. n.428/90 (introdotto dall'art.368 d.lgs. n.14/19)

    Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.

    La disposizione introduce una disciplina favorevole che consente l'intervento del Fondo anche per lavoratori che passano senza soluzione di continuità; tuttavia la Corte ha affermato che si tratta di norma innovativa e non applicabile retroattivamente agli accordi sindacali anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 2112 c.c.

    Regola gli effetti del trasferimento d'azienda sul rapporto di lavoro; le deroghe pattuite tra le parti incidono sui rapporti a regime tra cedente/affittante e cessionario/affittuario, ma non incidono sul rapporto previdenziale autonomo con l'INPS.

  • art. 2, l. n.297/82

    vieta d'impiegare le disponibilità del Fondo "al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso"

    Il Fondo di garanzia deve intervenire nei limiti della sua destinazione istituzionale (copertura dei crediti derivanti da inadempimento riconducibile all'insolvenza del datore di lavoro) e non può essere utilizzato per pagare crediti non pertinenti a quella finalità.

  • d.lgs. n.80/92, art. 2

    Disciplina la materia dell'intervento per la previdenza obbligatoria in caso di insolvenza datoriale; richiamata per delimitare i presupposti dell'intervento del Fondo in materia di TFR e retribuzioni obbligatorie.

  • d.lgs. n.80/92, art. 5, co.2

    "il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi"

    L'intervento previsto riguarda l'integrazione dei contributi presso la gestione di previdenza complementare e non il pagamento diretto di una prestazione al lavoratore; il diritto del lavoratore è quindi verso la corresponsione dei contributi al fondo, non verso un'erogazione immediata da parte del Fondo di garanzia.

  • d.lgs. n.270/99, art.63, co.4 e 5

    Norma richiamata dalle parti per sostenere la possibilità di deroga all'art.2112 nell'ambito dell'amministrazione straordinaria; la Corte ha ritenuto tali profili attinenti esclusivamente al rapporto di lavoro e non al rapporto previdenziale con l'INPS.

  • Direttiva 80/987/CEE (987/80/CEE)

    Individua la tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro e costituisce la base dei presupposti per l'intervento dei Fondi di garanzia nazionali; la Corte la interpreta come distinta e non sovrapponibile alla disciplina dei trasferimenti d'impresa.

  • Direttiva 2001/23/CE

    Regola i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa; la Corte sottolinea l'alternatività rispetto alla protezione prevista dalla Direttiva 80/987/CEE e utilizza tale distinzione per escludere che la disciplina dei trasferimenti possa estendere l'intervento del Fondo di garanzia per fatti non riconducibili all'insolvenza.

  • art. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati in relazione alla validità e interpretazione degli accordi sindacali; utilizzo limitato dalla Corte, che però pone il rilievo sull'autonomia del rapporto previdenziale rispetto agli effetti contrattuali tra le parti sociali.

  • art. 1372 c.c.

    Principio di relatività degli effetti del contratto: gli accordi (anche sindacali) producono effetti tra le parti ma non possono creare obblighi a carico di terzi quali l'INPS in assenza di previsione di legge.

Massime di principio

  • Il Fondo di garanzia interviene solo se l'inadempimento del credito retributivo è riconducibile all'insolvenza del datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale: manca intervento se il credito è connesso a vicende del successore non insolvente.
  • Gli accordi sindacali di deroga ex art.47 l. n.428/90 incidono fra le parti sociali (cedente/cessionario o affittante/affittuario) ma non sono opponibili all'INPS in quanto il rapporto previdenziale è autonomo e imperativamente regolato dalla legge.
  • La tutela prevista dalla Direttiva 80/987/CEE (insolvenza) è distinta da quella della Direttiva 2001/23/CE (trasferimenti): non è possibile utilizzare la disciplina dei trasferimenti per estendere la copertura del Fondo di garanzia oltre i limiti dell'insolvenza.
  • La qualificazione della procedura concorsuale (conservativa vs liquidatoria, es. amministrazione straordinaria) rileva per il diritto del lavoro e per l'art.2112, ma non altera il principio di autonomia del rapporto previdenziale con l'INPS.
  • Le norme introdotte successivamente (es. comma 5-bis art.47) che ampliano la tutela possono cambiare la regola ma non sono applicabili retroattivamente agli accordi e situazioni anteriori alla loro entrata in vigore.
  • In materia di previdenza complementare il lavoratore può ottenere l'integrazione dei contributi da parte del Fondo (art.5 d.lgs. n.80/92) ma non un pagamento immediato dall'INPS: il beneficio è la regolarizzazione contributiva verso il fondo, non una liquidazione immediata al lavoratore.
  • In casi analoghi bisogna verificare: a) chi era il datore di lavoro al momento in cui è sorto il credito; b) se quell'ente era insolvente e sottoposto a procedura concorsuale compatibile con l'intervento del Fondo; c) la temporalità rispetto a eventuali modifiche legislative che possono estendere la tutela.

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