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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30820/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva riconosciuto a Ionescu l'indennità ex art. 28, comma 1, d.l. n. 18/2020 (600 euro per marzo 2020) destinata ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago. L'INPS ha censurato la decisione sostenendo che l'indennità doveva essere erogata solo a chi fosse già iscritto alle gestioni speciali alla data del 1.3.2020 (argomentando anche con altre disposizioni del d.l. 18/2020 e con il principio del pareggio di bilancio), mentre il resistente si era iscritto formalmente il 6.3.2020 con effetto retroattivo 1.11.2019; la Corte territoriale aveva escluso la fittizietà dell'iscrizione e aveva accolto la domanda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che l'indennità di cui all'art. 28 d.l. n. 18/2020 ha natura marcatamente assistenziale e che, applicando il principio tempus regit actum (art. 11 prel. c.c.), è sufficiente che il beneficiario risultasse iscritto a una delle gestioni speciali all'entrata in vigore della norma (17.3.2020), anche se l'iscrizione sia stata effettuata anteriormente o con effetti retroattivi, salvo il caso di iscrizione fittizia finalizzata esclusivamente alla percezione dell'indennità (circostanza non ravvisata nel caso concreto). Quanto al profilo della compatibilità con il principio del pareggio del bilancio, la Corte ha osservato che il comma 2 dell'art. 28 ha fissato un limite di spesa (€ 2.160 milioni per il 2020) e prevede il blocco di ulteriori provvedimenti concedenti in caso di superamento, per cui l'argomentazione dell'INPS non è decisiva. Condanne alle spese: INPS condannata alla rifusione delle spese di giudizio in Cassazione (liquidate in € 1.000,00 più accessori) e tenuta al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 1, d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020)

    "ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie... è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro"

    La Corte l'ha qualificata come indennità di natura assistenziale; per il diritto all'indennità rileva che il beneficiario risultasse iscritto alla gestione speciale all'entrata in vigore della norma (17.3.2020), anche se l'iscrizione abbia data formale successiva ma effetto retroattivo, salvo iscrizione fittizia.

  • art. 28, comma 2, d.l. n. 18/2020

    "l'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020"

    Introduce un vincolo di spesa prefissato: il superamento del limite rende impossibile adottare ulteriori provvedimenti concessori; tale clausola circoscrive l'onere finanziario e limita l'argomento dell'INPS fondato sul principio del pareggio di bilancio.

  • art. 27 e art. 29, d.l. n. 18/2020

    "titolari di partita IVA dal 23.2.2020" (riferito ai liberi professionisti) e altre disposizioni con discrimina temporali

    L'INPS aveva fatto un'interpretazione sistematica sostenendo che la legge avesse voluto discrimina temporali diversi per categorie diverse; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non impongano automaticamente un'esclusione per gli artigiani/commercianti iscritti con effetti retroattivi.

  • art. 84, comma 4, d.l. n. 34/2020 (conv. con l. n. 77/2020)

    Citato dall'INPS nella censura come elemento interpretativo sistematico, ma la Corte non ha ritenuto che questo articolo modifiesse la portata dell'art. 28 nel senso invocato dall'Istituto.

  • art. 11, disposizioni preliminari c.c. (principio tempus regit actum)

    Applicato dalla Corte per stabilire che, ai fini dell'indennità, rileva lo status giuridico al momento dell'entrata in vigore della norma (tempus legis), anche quando l'iscrizione sia stata formalizzata in data successiva ma con efficacia anteriore.

  • art. 12, disposizioni preliminari c.c.

    Richiamato dall'INPS nella censura con riferimento all'interpretazione della norma, ma non ha determinato l'accoglimento del ricorso.

  • art. 81 Cost.

    Invocato dall'INPS per il principio del pareggio di bilancio; la Corte ha ritenuto che il limite di spesa previsto dalla norma rende non decisiva la doglianza relativa all'effetto sulla finanza pubblica.

  • art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 (Gestione separata)

    La norma è menzionata per indicare l'esclusione della Gestione separata dall'ambito dei destinatari dell'indennità; la Corte ha considerato i requisiti di esclusione tassativamente previsti dall'art. 28.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione all'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Per indennità di natura assistenziale fissate in termini generali dalla legge, conta lo status giuridico del beneficiario al momento di entrata in vigore della norma (principio tempus regit actum); un'iscrizione con efficacia retroattiva è idonea a far sorgere il diritto, salvo prova di fittizietà.
  • La presenza di un limite di spesa fissato dalla norma può neutralizzare le obiezioni fondate su ipotesi di squilibrio di bilancio: il legislatore ha già previsto la soglia finanziaria e le conseguenze del suo superamento.
  • Un'interpretazione sistematica (confronto con altre disposizioni dello stesso decreto) non prevale automaticamente sul testo normativo chiaro; occorre verificare se la legge esprima espressamente requisiti temporali diversi per la stessa categoria di beneficiari.
  • L'onere di provare l'elemento fattuale ostativo (es. iscrizione fittizia finalizzata alla percezione dell'indennità) grava sull'amministrazione che ne contesta l'anomalia; decisioni amministrative successive (es. richieste contributive) possono costituire indizi rilevanti.
  • In situazioni analoghe verificare sempre: (a) data di entrata in vigore della norma; (b) data di effetto formale dell'iscrizione; (c) eventuali elementi che dimostrino la fittizietà; (d) il tetto di spesa previsto dalla legge e le modalità di monitoraggio previste per il suo rispetto.

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