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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30816/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di corresponsione dell'indennità per la compensazione delle retribuzioni non percepite nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per effetto delle restrizioni anti-Covid-19. La Corte territoriale aveva riconosciuto l'indennità a Koxha perché, nonostante il datore di lavoro fosse classificato nel settore della pulizia, l'interessato aveva effettivamente svolto mansioni di cuoco in un albergo e risultava inquadrato nel CCNL del settore turismo. L'INPS ha impugnato sostenendo che la classificazione contributiva/istatistica dell'impresa (art.49 l.88/1989) debba prevalere e escludere l'indennità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva accordato l'indennità. La Corte ha ritenuto che l'art.29, comma 1, d.l. n.18/2020 contempli una misura di natura assistenziale, predeterminata in cifra fissa (600 euro per il mese di marzo 2020), finalizzata a sostenere il reddito dei lavoratori stagionali del turismo colpiti dalle restrizioni Covid; perciò l'effettiva prestazione lavorativa del dipendente nel settore turistico (mansioni di cuoco e inquadramento CCNL turismo) è decisiva ai fini dell'erogazione, e non può essere preclusa dalla classificazione settoriale attribuita all'impresa dall'INPS. La Corte ha inoltre disposto l'obbligo per il ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1, d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020)

    ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro

    La norma è stata interpretata come una misura di natura assistenziale, a importo fisso, diretta a sostenere il reddito personale dei lavoratori stagionali del turismo colpiti dalle restrizioni pandemiche; l'idoneità al beneficio si valuta in relazione all'effettiva prestazione lavorativa svolta dal lavoratore nel settore turistico, non esclusivamente in base alla classificazione del datore di lavoro.

  • art. 84, comma 5, d.l. n. 34/2020 (conv. con l. n. 77/2020)

    Richiamato nel quadro delle misure emergenziali correlate al sostegno dei redditi per lavoratori stagionali durante la pandemia; non è stato ritenuto il parametro dirimente rispetto all'accertamento dell'effettiva attività svolta dal lavoratore.

  • art. 12 delle preleggi del codice civile

    Richiamato in relazione ai criteri di applicazione delle norme, ma non determinante nella decisione di merito; utilizzato in sede di censura dall'INPS.

  • art. 49, l. n. 88/1989

    La Corte ha riconosciuto che la classificazione del datore di lavoro mediante codice statistico/contributivo vale per fini previdenziali e assistenziali ordinari, ma non può operare in senso impeditivo rispetto a una misura assistenziale personale quando il lavoratore abbia effettivamente svolto la prestazione riconducibile al settore destinatario dell'aiuto (turismo).

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma procedurale richiamata dalla Corte per disporre l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Le misure assistenziali a importo fisso previste per categorie professionali colpite da eventi straordinari devono essere interpretate in funzione della finalità di tutela del reddito personale del lavoratore, privilegiando l'accertamento della concreta attività svolta dal singolo.
  • La classificazione aziendale basata su codici statistico-contributivi (art.49 l.88/1989) ha efficacia generale per fini previdenziali, ma non può automaticamente escludere un lavoratore dal beneficio di una misura assistenziale se risultano prove concrete che lo attestano quale operatore nel settore destinatario della misura.
  • Per ottenere misure di natura assistenziale è determinante la prova documentale e fattuale delle mansioni effettivamente prestate (periodi di servizio, luogo di lavoro, inquadramento CCNL, mansioni svolte), pertanto i lavoratori dovrebbero conservare e produrre tali elementi.
  • L'interpretazione delle norme emergenziali deve rispettare la ratio protettiva del legislatore: ogni lettura che vanifichi lo scopo assistenziale per formalismo classificatorio è da evitare.
  • In controversie simili, l'Amministrazione (es. INPS) deve valutare, oltre alla classificazione formale dell'impresa, gli elementi probatori relativi alla concreta attività lavorativa del dipendente al fine di non negare indebitamente benefici di natura assistenziale.

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