Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13547/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze, che aveva respinto la richiesta di rescissione del giudicato proposta in favore di EL BAHI AHMED. Il ricorrente deduceva che, pur essendo stato identificato e avendo eletto domicilio e difensore di fiducia al procedimento n. 2233/2016, nei successivi atti introduttivi e nel decreto di rinvio a giudizio il suo nominativo era stato riportato in modo difforme (ALBAHI AHMD invece di EL BAHI AHMED), con conseguente impossibilità di instaurare correttamente il rapporto processo/difensore e di venire a conoscenza del processo; si lamentava inoltre la mancanza del codice identificativo dello straniero e il lungo intervallo temporale tra identificazione e celebrazione del processo. Il motivo di cassazione denunciava violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 629‑bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguatamente motivato che la richiesta di rinvio a giudizio riguardava il nominativo poi affermato come reale, che le notificazioni erano state effettuate al domicilio eletto e al difensore di fiducia (che aveva partecipato al processo), e che la mancata riproduzione degli alias nei successivi atti costituiva mera omissione materiale sanabile mediante correzione della intestazione della sentenza. Il ricorrente non ha contrastato la ratio decidendi dell'ordinanza né replicato alle risultanze richiamate, dovendo quindi il motivo ritenersi privo di specificità. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per denunciare la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con la ratio decidendi, quindi inammissibile.

  • art. 629‑bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di rescissione del giudicato; la Corte ha considerato che le difformità di nominativo erano mera omissione materiale correggibile e non idonee a fondare la rescissione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 89, comma 1)

    La Corte ha rilevato che la novella legislativa non si applica al caso perché alla data di entrata in vigore era già stata pronunciata l'ordinanza che disponeva il procedimento in assenza.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente per il requisito di specificità del motivo: il ricorrente non ha fornito la necessaria specificità e non ha contrastato gli elementi decisivi richiamati dall'ordinanza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Art. applicato per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende, in considerazione dell'evidente inammissibilità del ricorso e della colpa nella scelta dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Una differenza o errore materiale nel riportare alias o grafia del nome negli atti processuali può essere sanata con la procedura di correzione/integrazione e non sempre determina la invalidità dell'instaurazione del rapporto processuale.
  • La notifica al domicilio eletto e al difensore di fiducia è elemento cruciale: se le notifiche sono state effettivamente eseguite e il difensore è stato messo a conoscenza del procedimento, è difficile sostenere la mancata conoscibilità del processo da parte dell'imputato.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e con le risultanze richiamate nella motivazione impugnata; la mera reiterazione delle doglianze senza affrontare la motivazione rende il motivo inammissibile per difetto di specificità.
  • La semplice distanza temporale tra identificazione e celebrazione del processo non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'irregolarità dell'instaurazione del rapporto processuale se non viene provato un concreto pregiudizio.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o non sufficientemente motivati possono comportare condanne alle spese e ammende a carico del ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.