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Ordinanza

Ordinanza n. 70/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di cui al decreto rettorale-OMISSIS- comunicato in data 15 aprile 2024 con nota a firma del Direttore Generale dell’Università degli studi del Molise, con il quale si è disposta l’esclusione del ricorrente dal proseguimento del XXXVII ciclo del corso di dottorato di ricerca in biologia e scienze applicate; b) del preordinato verbale -OMISSIS- con il quale il Collegio dei docenti del dottorato ha proposto al Rettore l’esclusione del ricorrente dal detto corso; c) del verbale -OMISSIS- del Collegio dei docenti contenente analoga proposta; d) di ogni altro atto del procedimento richiamato nei provvedimenti impugnati ed in particolare, per quanto possa occorrere, del parere della nota del supervisore prof. -OMISSIS-; e) nonché per il risarcimento del danno;

Giustizia amministrativa202400172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal proseguimento del XXXVII ciclo del corso di dottorato di ricerca in biologia e scienze applicate

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale con cui è stata disposta la sua esclusione dal proseguimento del corso di dottorato, nonché i verbali del Collegio dei docenti recanti la proposta di esclusione e gli ulteriori atti del procedimento, incluso il parere del supervisore. È stato chiesto anche il risarcimento dei danni. L’ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti, poiché il Presidente del TAR ha ritenuto necessario acquisire preliminarmente dalle parti una dichiarazione sull’attuale permanenza dell’interesse alla decisione di merito, sull’eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, in caso di permanenza dell’interesse, sulle eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto l’acquisizione di dichiarazioni delle parti volte a verificare se permanga l’interesse alla definizione del giudizio e se sussistano ragioni di rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. Ha inoltre richiesto, ove l’interesse persista, indicazioni sulle eventuali connessioni con altri giudizi pendenti. Il deposito deve avvenire entro il 30 settembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sull’annullamento degli atti impugnati né sulla domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base per l’adozione degli incombenti istruttori.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    Richiamato in relazione alla funzionalità dell’ufficio giudiziario e alla selezione dei ricorsi da trattare effettivamente nel merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Il dovere di cooperazione del giudice e delle parti giustifica la richiesta di aggiornamento sull’interesse alla decisione e sulle eventuali definizioni alternative o connessioni del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In via interlocutoria, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare l’attuale permanenza dell’interesse alla decisione di merito e l’eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare o mantenere la trattazione del ricorso.
  • Quando la parte dichiara la permanenza dell’interesse alla decisione, può essere richiesto di indicare le eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, al fine di razionalizzare la trattazione e prevenire decisioni disarmoniche.
  • Il dovere di cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la ragionevole durata del processo consente di subordinare la prosecuzione organizzativa della trattazione all’acquisizione di aggiornamenti sull’effettiva utilità della decisione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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