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Legge

L.R. Toscana 8/2006

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

Normativa regionaleL.R. Toscana 8/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana requisiti strutturali, igienico-sanitari, gestionali e di vigilanza delle piscine, distinguendo tra piscine pubbliche/aperte al pubblico, private ad uso collettivo e condominiali. Prevede autorizzazione o SCIA, controlli interni ed esterni, sanzioni e norme transitorie. Per alcune disposizioni sulle piscine private ad uso collettivo e sullo svuotamento vasche, valgono aggiornamenti introdotti fino al 2024.

Requisiti igienico-sanitari e gestione delle piscine ad uso natatorio in Toscana

Requisiti igienico-sanitari e gestione delle piscine ad uso natatorio in Toscana

La legge regionale toscana disciplina la costruzione, l’esercizio, il controllo e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio nel territorio regionale. L’obiettivo è tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e del personale, definendo regole diverse a seconda della tipologia di impianto.

Ambito di applicazione e definizioni

La nozione di piscina comprende un complesso attrezzato per la balneazione con uno o più bacini artificiali destinati ad attività ricreative, formative e sportive. La disciplina non si applica alle piscine per usi speciali collocate in strutture di cura, riabilitazione, estetica o termali, per le quali valgono normative specifiche.

Le piscine sono distinte, in base alla destinazione, in:

  • piscine pubbliche o private aperte al pubblico;
  • piscine private ad uso collettivo, inserite in strutture ricettive o di altra natura accessibili solo a ospiti, clienti, soci o utenti delle attività ivi svolte;
  • impianti finalizzati al gioco acquatico;
  • piscine condominiali destinate all’uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti.

Ai fini igienico-sanitari, la classificazione dipende anche dalle caratteristiche strutturali, ambientali e dall’utilizzazione, secondo il regolamento regionale attuativo.

Regole generali per gli impianti

Il complesso piscina può articolarsi in sezioni funzionali: pubblico, vasche, servizi, impianti tecnici e attività ausiliarie. Le sezioni accessibili al pubblico devono rispettare le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

I requisiti igienico-ambientali riguardano in particolare:

  • qualità delle acque;
  • condizioni termo-igrometriche e di ventilazione;
  • illuminazione;
  • aspetti acustici;
  • criteri strutturali e gestionali definiti dal regolamento regionale.

L’approvvigionamento idrico delle vasche deve avvenire da acquedotto pubblico o da fonti idonee; per le piscine private ad uso collettivo non alimentate da acquedotto pubblico è richiesta la potabilizzazione entro i trenta giorni precedenti l’apertura stagionale. L’area di insediamento deve essere proporzionata alle vasche, accessibile ai mezzi di servizio e soccorso e ai disabili. Per le piscine private ad uso collettivo è ammesso l’uso di banchine perimetrali in erba, purché vi siano percorsi sicuri, docce e lavapiedi o sistemi equivalenti.

Requisiti dell’acqua e gestione del ricambio

La legge si applica a impianti alimentati con acqua dolce, superficiale o sotterranea, e anche a quelli alimentati con acqua marina.

Le acque sono distinte in:

  • acqua di approvvigionamento;
  • acqua di immissione in vasca;
  • acqua contenuta in vasca.

L’acqua di approvvigionamento deve rispettare la normativa sulle acque destinate al consumo umano, nei limiti chimici e microbiologici definiti dal regolamento regionale. L’azienda USL può concedere deroghe ai parametri chimici nei casi, tempi e limiti previsti dal regolamento.

Per l’acqua non proveniente da pubblico acquedotto sono previsti controlli almeno semestrali; per le piscine private ad uso collettivo la verifica avviene nell’ambito dell’autocontrollo con frequenza almeno semestrale per gli impianti annuali o almeno una volta nel mese antecedente l’apertura per quelli stagionali.

Il rinnovo e il reintegro delle acque delle piscine private ad uso collettivo devono avvenire secondo norme tecniche UNI oppure secondo procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti previsti.

La vasca va svuotata completamente almeno una volta l’anno e comunque all’inizio di ogni stagione. Per le piscine private ad uso collettivo, dopo le modifiche del 2024, lo svuotamento annuale non è sempre necessario se l’autocontrollo, con analisi effettuate almeno quindici giorni prima dell’apertura stagionale, assicura la conformità ai parametri e alle prescrizioni regolamentari; in ogni caso lo svuotamento totale deve avvenire almeno una volta ogni tre anni.

La Regione favorisce inoltre soluzioni a basso impatto ambientale, la cui disciplina è demandata al regolamento regionale.

Regolamento della piscina, responsabile e personale

All’ingresso dell’impianto deve essere esposto un regolamento interno che indichi almeno la capienza massima e le modalità di accesso alle vasche. Per le piscine private ad uso collettivo il regolamento deve disciplinare anche:

  • cassetta di pronto soccorso e sistema di chiamata di emergenza;
  • modalità di raccolta e smaltimento delle acque di pulizia delle banchine;
  • dispositivi per garantire sufficiente presa al piede sulle superfici calpestabili;
  • frequenza dei controlli sulle acque secondo i protocolli di autocontrollo.

Il titolare individua un responsabile della piscina, oppure dichiara di svolgerne personalmente le funzioni. Il responsabile assicura il corretto funzionamento gestionale, tecnologico e organizzativo, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, l’esecuzione delle procedure di autocontrollo e la pulizia e disinfezione quotidiana degli ambienti.

Il personale comprende:

  • l’assistente ai bagnanti, abilitato secondo i requisiti previsti;
  • l’addetto agli impianti tecnologici.

L’assistente ai bagnanti vigila sulle attività in vasca e nelle aree perimetrali. La sua presenza deve essere continuativa per tutto l’orario di funzionamento, in numero proporzionato alle caratteristiche delle vasche e ai bagnanti. Nelle piscine private ad uso collettivo a disposizione esclusiva degli ospiti non è obbligatorio; in tal caso devono essere fornite adeguate informazioni agli utenti e adottate protezioni idonee a impedire l’accesso incontrollato dei minori di 14 anni.

Autorizzazione, SCIA e rapporti con i comuni

Per le piscine pubbliche, private aperte al pubblico e gli impianti finalizzati al gioco acquatico è richiesta l’autorizzazione all’esercizio, presentata al comune tramite SUAP. Il comune rilascia il provvedimento, previo parere dell’azienda USL, entro il termine previsto dal regolamento comunale e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta.

Per le piscine private ad uso collettivo è prevista la SCIA presentata al SUAP. Il comune, con il supporto dell’azienda USL, verifica entro sessanta giorni il rispetto della disciplina; in caso di violazioni può disporre sospensione o cessazione dell’attività.

Il SUAP deve trasmettere tempestivamente all’azienda USL i dati delle autorizzazioni e delle SCIA ricevute, anche con eventuali deroghe, per consentire la vigilanza.

I comuni devono adeguare i propri regolamenti alla legge e al regolamento regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore di quest’ultimo.

Controlli interni, controlli esterni e provvedimenti

I controlli sono di due tipi:

  • controlli interni, a cura del responsabile della piscina;
  • controlli esterni, di competenza dell’azienda USL.

I controlli interni si basano su protocolli di gestione e autocontrollo e su un documento di valutazione del rischio, che individua le fasi critiche dell’attività. Il responsabile deve tenere a disposizione dell’autorità di controllo la documentazione prevista dal regolamento regionale e conservarla per due anni. Se emergono valori fuori limite, deve intervenire e comunicare tempestivamente all’azienda USL l’eventuale necessità di sospendere la balneazione.

L’azienda USL effettua controlli secondo piani di vigilanza e, se accerta il venir meno dei requisiti, può impartire prescrizioni e richiedere misure correttive. In caso di inadempienza o di rischio per la salute degli utenti, può disporre anche la chiusura temporanea dell’impianto, informandone subito il comune.

Sanzioni

Le principali sanzioni riguardano:

  • esercizio senza autorizzazione o senza SCIA: sanzione da 500 a 6.000 euro e immediata chiusura dell’impianto;
  • assenza della documentazione di autocontrollo: sanzione da 500 a 3.000 euro e immediata chiusura;
  • mancanza dei requisiti strutturali, gestionali, tecnici e igienico-ambientali: sanzione da 500 a 3.000 euro;
  • mancato rispetto dei requisiti dell’acqua, in caso di inosservanza delle prescrizioni USL: sanzione da 500 a 3.000 euro;
  • assenza dell’assistente ai bagnanti quando obbligatorio: sanzione da 500 a 3.000 euro, non applicabile alle piscine private ad uso collettivo quando la sua presenza non è prevista;
  • mancato svuotamento dell’acqua, mancata esposizione del regolamento o superamento della capienza: sanzione da 200 a 1.200 euro.

Quando si applicano le sanzioni per carenze strutturali, igienico-sanitarie o assenza del personale di assistenza, il comune dispone anche la sospensione dell’attività da tre a trenta giorni. L’accertamento spetta all’azienda USL; l’irrogazione delle sanzioni al comune competente. Restano fermi i poteri di polizia giudiziaria e le disposizioni regionali in materia di sanzioni amministrative.

Norme transitorie, deroghe e disciplina delle piscine esistenti

Le piscine già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale dovevano adeguarsi alla legge e al regolamento entro il 31 dicembre 2016.

Sono considerate esistenti anche le piscine per le quali era stato conseguito un titolo edilizio conforme alla normativa in data anteriore all’entrata in vigore del regolamento regionale; per esse vale il medesimo regime transitorio.

Le piscine non adeguate solo rispetto a requisiti oggetto di deroga definitiva potevano presentare istanza di deroga allo SUAP entro il 30 settembre 2015. La deroga era concessa dal comune, previo parere USL, con riduzione del numero massimo di bagnanti in proporzione alle carenze dell’impianto secondo linee guida regionali.

Disposizioni finali e aggiornamenti regolamentari

Il regolamento attuativo regionale disciplina in dettaglio requisiti strutturali, gestionali, tecnici, igienico-ambientali, requisiti dell’acqua, vigilanza, controlli, documentazione e deroghe. La disciplina sulle piscine private ad uso collettivo è stata successivamente integrata e il regolamento attuativo deve essere adeguato alle modifiche legislative, da ultimo entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 10 maggio 2024, n. 16.

Le disposizioni introdotte dalla legge regionale 16/2024 si applicano dalla data di entrata in vigore delle relative modifiche al regolamento attuativo.

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