L.R. Toscana 9/2006
Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana istituisce l’elenco regionale dei laboratori che eseguono analisi per l’autocontrollo delle industrie alimentari, fissando requisiti di iscrizione, controlli, obblighi informativi e sanzioni. Prevede anche l’iscrizione con riserva per chi avvia l’accreditamento. Dal 365° giorno dopo l’entrata in vigore del regolamento attuativo, i laboratori non iscritti non possono operare.
Elenco regionale dei laboratori di autocontrollo per le industrie alimentari
Elenco regionale dei laboratori di autocontrollo delle industrie alimentari
La legge della Regione Toscana istituisce un elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari. La disciplina riguarda l’accesso all’elenco, i requisiti tecnici richiesti, i controlli, gli obblighi successivi all’iscrizione e le sanzioni in caso di inosservanza.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La normativa si applica ai laboratori non annessi alle industrie alimentari che svolgono analisi per l’autocontrollo e ai laboratori annessi alle industrie alimentari quando effettuano analisi anche per conto di altre imprese appartenenti a soggetti giuridici diversi. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per poter svolgere tali attività nei casi disciplinati dalla legge.
Elenco regionale e gestione amministrativa
L’elenco regionale contiene i laboratori conformi ai criteri previsti dalla legge ed è gestito dalla struttura regionale competente, che ne cura l’aggiornamento tempestivo, comprese le eventuali cancellazioni su richiesta degli interessati. L’elenco viene pubblicato annualmente entro il 28 febbraio sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed è reso disponibile anche sul sito istituzionale regionale. La Regione trasmette inoltre copia dell’elenco ai Ministeri interessati.
Requisiti per l’iscrizione
Per essere iscritti, i laboratori devono rispettare i criteri generali di funzionamento dei laboratori di prova previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e risultare accreditati, per singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011. Se il laboratorio svolge anche analisi su matrici non alimentari, deve garantire una separazione della gestione dei campioni tale da evitare commistioni o contaminazioni.
Iscrizione con riserva
La legge consente l’iscrizione con riserva dei laboratori non ancora accreditati, purché sia documentato l’avvio delle procedure di accreditamento. In tal caso, il responsabile del laboratorio deve comunicare l’avvenuto accreditamento entro 18 mesi dalla data di iscrizione con riserva. Se la comunicazione non avviene nei termini, il laboratorio è cancellato dall’elenco e non può ripresentare la domanda con riserva. È inoltre vietata una nuova domanda con riserva dopo cancellazione volontaria dall’elenco.
Procedura di iscrizione e oneri
La procedura di iscrizione, la documentazione da presentare e i criteri per determinare l’importo dovuto sono demandati al regolamento attuativo. Le spese della procedura sono a carico del responsabile del laboratorio secondo le disposizioni statali vigenti.
Obblighi dopo l’iscrizione
Il responsabile del laboratorio iscritto deve tenere disponibile presso la sede l’elenco delle prove o dei gruppi di prove accreditati, anche per la consultazione degli utenti, e aggiornarlo tempestivamente in caso di variazioni. I dati dell’iscrizione devono essere indicati nei rapporti di prova relativi alle analisi svolte per l’autocontrollo delle industrie alimentari.
Affidamento di prove a laboratori terzi
I laboratori iscritti possono affidare determinate prove a un laboratorio terzo, previa comunicazione alla competente Azienda USL per i controlli. Restano a carico del laboratorio affidante la verifica del possesso dei requisiti da parte del terzo e l’obbligo di consentire l’accesso alla documentazione relativa. Gli esiti delle prove affidate devono essere comunicati secondo le modalità fissate dal regolamento.
Controlli e comunicazioni
I controlli sul rispetto della legge sono svolti dalla Regione, che si avvale delle Aziende USL territorialmente competenti. Il responsabile del laboratorio deve comunicare entro 7 giorni alla USL ogni variazione delle prove accreditate e, sempre entro 7 giorni dal ricevimento, l’esito delle verifiche sui requisiti. Se emerge la perdita di uno dei requisiti, la USL trasmette gli atti alla struttura regionale entro 14 giorni.
Cancellazione e sanzioni
Se viene accertata la perdita dei requisiti minimi, la Regione dispone la cancellazione dall’elenco. È prevista una sanzione da 3.000 a 12.000 euro per chi svolge analisi di autocontrollo senza essere iscritto. È prevista una sanzione da 500 a 3.000 euro per la violazione degli obblighi successivi all’iscrizione e degli obblighi di comunicazione, compresi quelli relativi all’affidamento di prove a terzi.
Regolamento attuativo e disciplina transitoria
La Giunta regionale doveva approvare il regolamento attuativo entro un anno dall’entrata in vigore della legge; il regolamento indicato è il n. 49/R del 25 ottobre 2006. Decorsi 365 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, i laboratori soggetti alla legge ma non iscritti nell’elenco non possono più effettuare analisi ai fini dell’autocontrollo.
Disposizioni finanziarie
Le entrate derivanti dall’applicazione della legge sono introitate dalla Regione nel bilancio regionale, nell’UPB 322 “Altre entrate”.
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