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Legge

L.R. Toscana 10/2006

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2004, n. 26 (Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda).

Normativa regionaleL.R. Toscana 10/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale 17 marzo 2006, n. 10 modifica la l.r. 26/2004 aumentando gli indennizzi per raccolta, trasporto e distruzione di bovini, bufalini, ovini e caprini morti in azienda dal 1° gennaio 2005, con tetto massimo del 75% delle spese documentate. Reca inoltre la copertura finanziaria per il 2005 pari a 400.000 euro.

Integrazione degli indennizzi per la rimozione e distruzione di animali morti in azienda

Modifiche agli indennizzi per animali morti in azienda

La legge regionale 17 marzo 2006, n. 10 interviene sulla legge regionale 27 maggio 2004, n. 26, che disciplina gli interventi a favore degli allevatori per la rimozione e distruzione degli animali morti in azienda. Il provvedimento opera nel territorio della Regione cui appartiene la legge e ridetermina i limiti dell’indennizzo per i capi morti dal 1° gennaio 2005.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina riguarda gli allevatori di bovini, bufalini, ovini e caprini morti in azienda. Gli interventi coprono i costi di raccolta, trasporto verso gli impianti di pretrattamento e incenerimento, nonché i costi di distruzione dei capi delle specie indicate.

Misura degli indennizzi

Per i capi morti in azienda dal 1° gennaio 2005, l’indennizzo massimo per la copertura dei costi di raccolta e trasporto è fissato in:

  • euro 300,00 per capo bovino e bufalino;
  • euro 65,00 per capo ovino e caprino.

Per la copertura dei costi di distruzione, l’indennizzo massimo è fissato in:

  • euro 50,00 per capo bovino e bufalino;
  • euro 7,00 per capo ovino e caprino.

Limite percentuale e cumulo con altri aiuti

L’indennizzo per la distruzione non può superare il 75% delle spese effettivamente sostenute e documentate dall’allevatore. Lo stesso limite del 75% opera anche in caso di cumulo con altri indennizzi o contributi percepiti dallo stesso allevatore per lo stesso titolo e per gli stessi capi.

Copertura finanziaria

Per l’attuazione della legge è autorizzata, per l’anno 2005, una spesa di euro 400.000,00 a carico della UPB n. 521 del bilancio 2005. La copertura avviene mediante una variazione di bilancio di pari importo: riduzione della UPB n. 522 per euro 400.000,00 e incremento della UPB n. 521 per euro 400.000,00. Per gli esercizi successivi la copertura è rinviata alla legge di bilancio.

Testo integrale

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