L.R. Toscana 5/2006
Disciplina del gruppo misto di cui all' articolo 16 , comma 3, dello Statuto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni) e abrogazione della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina il gruppo misto del Consiglio regionale ai sensi dello Statuto, modificando anche la normativa su organizzazione e personale e sui mezzi assegnati ai gruppi consiliari. È stata poi abrogata dalla l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 73, quindi oggi ha rilievo solo storico.
Disciplina del gruppo misto consiliare e modifiche connesse
Disciplina del gruppo misto consiliare
La legge regionale definisce la disciplina del gruppo misto del Consiglio regionale, in attuazione dell’articolo 16, comma 3, dello Statuto. Interviene inoltre su aspetti connessi all’organizzazione amministrativa regionale e sulla dotazione di mezzi ai gruppi consiliari, con effetti limitati all’ordinamento della Regione interessata.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento riguarda il funzionamento del gruppo misto nell’ambito del Consiglio regionale e coordina tale disciplina con la normativa regionale preesistente in materia di organizzazione e personale e di supporto ai gruppi consiliari. La finalità è quella di rendere coerente il quadro regolativo interno del Consiglio con la previsione statutaria.
Modifiche alla normativa regionale collegata
La legge apporta modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, in materia di riordino della legislazione regionale su organizzazione e personale, e alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60, relativa all’assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni. Le modifiche sono funzionali a integrare il gruppo misto nel sistema di organizzazione e di supporto economico-logistico dei gruppi del Consiglio.
Abrogazione di una precedente disciplina
La legge dispone anche l’abrogazione della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58, che aveva già regolato la materia. Tale assetto è stato però successivamente superato da un’abrogazione espressa intervenuta con la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, articolo 73.
Rilievo attuale e regime temporale
Pur essendo stata pubblicata nel 2006, la legge non ha più utilità applicativa autonoma perché risulta abrogata. Conserva quindi rilievo solo per ricostruzioni storiche o per la lettura del pregresso assetto normativo del gruppo misto consiliare.
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