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Legge

L.R. Marche 20/2020

Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche

Normativa regionaleL.R. Marche 20/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce e finanzia fondi straordinari regionali per fronteggiare gli effetti economici e sociali del Covid-19 nelle Marche, disciplina alcune misure urgenti per turismo e demanio marittimo per l’estate 2020 e dispone varie variazioni di bilancio. Molte misure hanno efficacia limitata al 2020 o alla stagione estiva 2020; un fondo culturale copre anche il 2021.

Misure straordinarie Covid-19 per la ripartenza delle Marche: fondi, turismo, spiagge e variazioni di bilancio

Misure straordinarie per l’emergenza Covid-19 nelle Marche

La legge regionale delle Marche 3 giugno 2020, n. 20, introduce interventi straordinari e urgenti per attenuare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema economico, sulle imprese, sulla cultura e su specifici comparti turistico-balneari. La disciplina opera nel solo territorio regionale marchigiano ed è costruita in larga parte su stanziamenti e variazioni di bilancio riferiti al triennio 2020/2022, con alcune misure circoscritte alla stagione estiva 2020.

Fondi regionali per l’emergenza Covid-19

La legge istituisce un quadro di fondi straordinari destinati a finanziare misure urgenti connesse all’emergenza sanitaria ed economica. Il finanziamento degli interventi deve avvenire nel rispetto della normativa statale ed europea.

Sono previsti, in particolare:

  • un fondo per attenuare la crisi del sistema economico;
  • un fondo per spese di investimento volte ad attenuare gli effetti dell’emergenza;
  • un fondo straordinario di sostegno alle imprese;
  • un fondo di emergenza per il settore cultura.

Fondo per attenuare la crisi del sistema economico

Il “Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19” è alimentato da quote di avanzo vincolato la cui destinazione originaria è stata sostituita, in sede di rendiconto 2019, con vincolo specifico per interventi anti-crisi ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del d.l. 18/2020.

La dotazione iniziale è pari a euro 58.632.117,20, iscritta sul bilancio 2020/2022, annualità 2020. Successivamente il fondo è incrementato di:

  • euro 9.537.994,36;
  • euro 2.622.124,45.

La copertura è assicurata da quote di avanzo vincolato già iscritte, in parte sulla Missione 20, Programma 3, e in parte sulle missioni e programmi richiamati nelle tabelle allegate, incluse le tabelle di ratifica delle deliberazioni di Giunta n. 729/2020 e n. 876/2020.

L’utilizzo del fondo è demandato alla Giunta regionale, che deve attenersi alle finalità della legge e alle regole dell’art. 109, comma 1-ter, del d.l. 18/2020.

Fondo per spese di investimento anti-Covid

Le quote di avanzo vincolato relative agli accantonamenti effettuati a fronte del contratto derivato a servizio del debito collegato al prestito obbligazionario “Piceni Bond”, divenute disponibili alla chiusura del contratto, sono destinate a un “Fondo straordinario per spese di investimento necessarie ad attenuare gli effetti dell’emergenza Covid-19”.

La dotazione è fissata in euro 42.770.021,28, iscritta sul bilancio 2020/2022, annualità 2020, a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 2. Anche in questo caso la Giunta regionale disciplina l’utilizzo del fondo nel rispetto delle finalità di contrasto agli effetti dell’emergenza.

Fondo straordinario di sostegno alle imprese

Il “Fondo straordinario di sostegno alle imprese per l’emergenza Covid-19” è costituito da:

  • recupero delle disponibilità residue dei fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria del POR FESR 2007/2013;
  • ulteriori risorse derivanti dalla riprogrammazione di interventi.

Il fondo è destinato a sostenere misure per attenuare la crisi del settore delle imprese. La gestione del fondo segue le disposizioni degli articoli 4 e 5 della l.r. 13/2020, come modificata dalla l.r. 25/2020.

La dotazione complessiva è pari a euro 3.250.000,00, iscritta nel bilancio 2020/2022, annualità 2020, per:

  • euro 3.000.000,00 sulla Missione 14, Programma 1, Titolo 1;
  • euro 250.000,00 sulla Missione 14, Programma 1, Titolo 2.

La Regione acquisisce inoltre, sul lato entrate, euro 3.000.000,00 al Titolo 3, Tipologia 05.

Fondo di emergenza per il settore cultura

È istituito il “Fondo di Emergenza Covid-19 settore Cultura” per sostenere interventi destinati ad attenuare la crisi del comparto culturale causata dalla pandemia.

La dotazione è pari a:

  • euro 1.018.697,13 per il 2020;
  • euro 51.429,85 per il 2021.

Le risorse sono iscritte nel bilancio 2020/2022 a carico della Missione 5, Programma 2:

  • Titolo 1 per euro 988.697,13 nel 2020 e per euro 51.429,85 nel 2021;
  • Titolo 2 per euro 30.000,00 nel 2020.

La copertura deriva da risorse già iscritte per il 2020 e per il 2021. La Giunta regionale disciplina l’utilizzo del fondo nel rispetto della sua finalità.

Misure per il turismo: comunicazione dei prezzi

Per la sola stagione estiva 2020, i titolari o gestori delle strutture ricettive e turistiche indicate nel testo della legge regionale sul turismo possono, in via straordinaria, comunicare entro il 30 giugno i prezzi da praticare in modifica di quelli già trasmessi ai sensi dell’art. 40 della l.r. 9/2006.

La misura ha quindi un ambito temporale limitato alla stagione estiva 2020 ed è finalizzata a consentire un adeguamento rapido delle tariffe.

Demanio marittimo e attività turistico-ricreative

La legge interviene anche sull’organizzazione delle attività sulle aree del demanio marittimo.

È prevista la possibilità, previo accordo con gli stabilimenti balneari più vicini, di somministrare alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi insistenti sull’arenile presso le strutture d’ombreggio e negli spazi aperti. L’organizzazione concreta dell’attività è rimessa alla libera intesa tra concessionari di spiaggia, bagnino e gestore del bar-ristorante.

La norma originaria del comma 1 dell’art. 6 risulta abrogata.

Concessione temporanea di fasce di spiaggia libera

In via provvisoria e in considerazione delle limitazioni imposte agli stabilimenti balneari e alle attività di bar e ristorazione per il contenimento del contagio da Sars-Cov-2, i Comuni o le Autorità competenti possono assegnare in concessione temporanea alcune porzioni di spiaggia libera.

Sono previste due ipotesi:

  • fasce di spiaggia libera tra due concessioni demaniali marittime, fino a 25 metri lineari;
  • fasce di spiaggia libera confinanti con una singola concessione, fino a 12 metri lineari.

Le aree possono essere attrezzate purché nel rispetto delle norme e delle linee guida vigenti. È inoltre consentita, per aree di spiaggia libera confinanti con attività di bar o ristorazione, l’assegnazione temporanea di spazi fino a 100 mq per il posizionamento di tavoli all’aperto.

Variazioni di bilancio e coperture finanziarie

La legge dispone numerose variazioni al bilancio 2020/2022, sia in entrata sia in spesa, rinviando alle tabelle allegate per gli importi e le articolazioni di dettaglio. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla gestione.

Sono inoltre previste variazioni conseguenti alla ratifica delle deliberazioni di Giunta n. 729/2020 e n. 876/2020, con specifiche tabelle di variazione e allegati di interesse del tesoriere.

Ulteriori modifiche alla programmazione di spesa

La legge interviene anche su precedenti leggi regionali di bilancio e stabilità, modificando alcune voci della Tabella C allegata alla l.r. 41/2019 e della Tabella A allegata alla l.r. 42/2019.

Tra le principali conseguenze finanziarie si segnalano:

  • la sostituzione di alcune voci relative alla promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • l’azzeramento, per il 2020, di autorizzazioni di spesa per l’interoperabilità SUAP;
  • l’introduzione di ulteriori variazioni riportate nelle tabelle allegate alla legge.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

La legge approva gli allegati di interesse del tesoriere e contiene ulteriori modifiche alle tabelle di bilancio già approvate con le leggi regionali di stabilità e bilancio 2020/2022.

È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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