Messaggio numero 20399 del 27-5-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce che, per le assunzioni agevolate ex legge n. 407/1990, il divieto di sostituzione va riferito ai sei mesi precedenti la nuova assunzione, in linea con il D.lgs. n. 297/2002. Conferma inoltre che l’agevolazione spetta solo per assunzioni a tempo indeterminato sin dall’origine, anche part time, e non per trasformazioni da tempo determinato.
assunzioni agevolate ex lege n. 407/1990 e obbligo di riassunzione
Assunzioni agevolate ex lege n. 407/1990 e obbligo di riassunzione
Il messaggio INPS n. 20399 del 27 maggio 2005 interviene sui requisiti per l’accesso alle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990. Il documento chiarisce in particolare l’arco temporale da considerare per verificare se l’assunzione avvenga in sostituzione di personale precedentemente licenziato o sospeso, e ribadisce la natura del contratto richiesto per beneficiare dell’incentivo.
Quadro normativo e soggetti interessati
La norma richiamata prevede incentivi in favore di:
- privati datori di lavoro;
- enti pubblici economici.
L’agevolazione si applica in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- disoccupazione da almeno 24 mesi;
- sospensione dal lavoro con percezione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) da un periodo pari ad almeno 24 mesi.
Requisiti dei lavoratori e dei datori di lavoro
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni contributive il messaggio richiama due ordini di requisiti:
- requisiti dei lavoratori: devono essere disoccupati da almeno 24 mesi oppure sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS da almeno lo stesso periodo;
- requisiti dei datori di lavoro: non devono procedere ad assunzioni in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi per qualsiasi causa.
Il documento precisa che, tra i lavoratori licenziati o sospesi, non rientrano:
- quelli che si dimettono;
- quelli assunti a termine, quando il rapporto si estingue alla scadenza prevista.
Periodo di riferimento per verificare la sostituzione
La norma originaria non individuava espressamente l’arco temporale da considerare per accertare la sostituzione. In precedenza, d’intesa con il Ministero del Lavoro, la prassi aveva individuato come riferimento i dodici mesi immediatamente precedenti l’assunzione, anche in relazione all’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949.
Successivamente, tale disposizione è stata modificata dall’art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 297/2002, che ha ridotto a sei mesi il termine annuale. Alla luce di ciò, il Ministero del Lavoro ha manifestato l’orientamento di adeguare la prassi amministrativa al nuovo termine di sei mesi.
In conformità a tale indirizzo, l’INPS ritiene possibile ammettere alle agevolazioni i datori di lavoro che effettuino le assunzioni entro i sei mesi successivi alla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro.
Natura del contratto agevolabile
Il messaggio ribadisce che l’assunzione deve essere:
- a tempo indeterminato sin dall’origine;
- anche a tempo parziale (part time).
Viene esclusa l’ipotesi dell’assunzione a tempo determinato seguita da trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Tale fattispecie, infatti, è disciplinata espressamente dalla legge n. 223/1991 ma non dalla legge n. 407/1990.
Conferme e limiti applicativi
L’INPS conferma che resta fermo il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa per accedere al beneficio. Il chiarimento fornito riguarda dunque solo:
- il criterio temporale dei sei mesi per verificare l’eventuale sostituzione;
- la necessità che l’assunzione agevolata sia ab origine a tempo indeterminato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 26 mag 2005Messaggio numero 20301 del 26-5-2005
- Messaggio · 24 mag 2005Messaggio numero 20058 del 24-5-2005
- Messaggio · 24 mag 2005Messaggio numero 20120 del 24-5-2005
- Messaggio · 30 mag 2005Messaggio numero 20607 del 30-5-2005
- Messaggio · 30 mag 2005Aumento indennità di congedo parentale
- Messaggio · 23 mag 2005Messaggio numero 19866 del 23-5-2005
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →