Messaggio numero 20607 del 30-5-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce che, per le assunzioni agevolate previste dalla legge n. 407/1990, il divieto di sostituzione va riferito ai sei mesi precedenti la nuova assunzione, in linea con il D.lgs. n. 297/2002. Restano fermi gli altri requisiti, tra cui l’assunzione a tempo indeterminato sin dall’origine e l’assenza di sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi.
Ritrasmissione di un messaggio su assunzioni agevolate ex lege n. 407/1990 e obbligo di riassunzione
Assunzioni agevolate ex lege n. 407/1990 e obbligo di riassunzione
Il messaggio ritrasmette il testo del messaggio n. 20399 del 27 maggio 2005, correggendo un errore di trascrizione presente nel quartultimo capoverso. Il documento precisa il criterio temporale da applicare al divieto di assunzione in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi, ai fini dell’accesso agli incentivi contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 407/1990 prevede agevolazioni contributive per i datori di lavoro privati e per gli enti pubblici economici che assumano a tempo indeterminato lavoratori:
- disoccupati da almeno 24 mesi;
- oppure sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo pari ad almeno 24 mesi.
Il documento richiama inoltre l’art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 297/2002, che ha modificato la disciplina precedente riducendo a sei mesi il termine annuale richiamato in materia di riduzioni o sospensioni di personale.
Requisiti per l’accesso alle agevolazioni
Ai fini dell’agevolazione devono sussistere due ordini di requisiti:
- in capo ai lavoratori, la condizione di disoccupazione da almeno 24 mesi oppure di sospensione dal lavoro con beneficio di CIGS da almeno 24 mesi;
- in capo ai datori di lavoro, il divieto di assumere in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi per qualsiasi causa.
Il messaggio specifica che non rientrano nel divieto:
- i lavoratori dimissionari;
- i lavoratori assunti con contratto a termine, quando il rapporto si estingua alla scadenza prevista.
Criterio temporale per la verifica della sostituzione
La norma non indicava espressamente il periodo di riferimento per valutare l’eventuale sostituzione. In precedenza, d’intesa con il Ministero del Lavoro, si era ritenuto applicabile il riferimento ai dodici mesi precedenti, anche in relazione alle disposizioni della legge n. 264/1949.
Successivamente, poiché l’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949 è stato modificato dall’art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 297/2002, il Ministero del Lavoro ha manifestato l’orientamento di adeguare la prassi al nuovo termine di sei mesi.
In conformità a tale indirizzo, l’INPS ritiene possibile ammettere alle agevolazioni i datori di lavoro che effettuino le assunzioni solo dopo che siano decorsi sei mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro.
Ulteriori precisazioni sulle modalità di assunzione
Resta fermo il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla norma. Il messaggio ribadisce inoltre che:
- l’assunzione deve essere effettuata a tempo indeterminato sin dall’origine;
- è ammessa anche l’assunzione a tempo indeterminato part-time;
- non rientra nell’ambito della legge n. 407/1990 il caso di assunzione a tempo determinato seguita da successiva trasformazione a tempo indeterminato, fattispecie che trova espressa disciplina nella legge n. 223/1991 ma non nella legge n. 407/1990.
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