Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 20120 del 24-5-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS chiarisce l’applicazione della sospensione dei termini, per maggio-agosto 2005, relativa alle cartelle di pagamento e alle procedure esecutive nel settore agricolo, con recupero degli importi entro il 20 dicembre 2005. Vengono precisate le regole per le cartelle già notificate o da notificare, per le dilazioni di pagamento già concesse o non ancora autorizzate, e per la gestione operativa della sospensione da parte dei concessionari.

Sospensione cartelle di pagamento e atti esecutivi per i contributi agricoli ex art. 13-ter legge n. 80/2005

Sospensione cartelle di pagamento e atti esecutivi per i contributi agricoli

Il messaggio fornisce precisazioni operative sull’applicazione dell’art. 13-ter della legge n. 80/2005 ai contributi previdenziali e assistenziali del settore agricolo. La disciplina riguarda la sospensione dei termini per gli adempimenti connessi alle cartelle di pagamento e alle procedure di riscossione, nonché il successivo recupero degli importi sospesi.

Ambito di applicazione e periodo di sospensione

La sospensione riguarda i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo. Il periodo interessato va da maggio ad agosto 2005, con recupero degli importi entro il 20 dicembre 2005.

In particolare:

  • sono sospesi i termini relativi agli adempimenti derivanti dalle cartelle di pagamento;
  • sono sospese le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali;
  • il periodo dal 15 maggio al 20 dicembre 2005 deve essere considerato neutro ai fini del calcolo delle ulteriori somme aggiuntive.

Cartelle di pagamento: notifiche e scadenze

Il messaggio distingue tra cartelle già notificate e cartelle che verranno notificate nel periodo di sospensione.

  • Il pagamento delle cartelle notificate a partire dal 15 maggio 2005 è sospeso fino al 31 agosto 2005.
  • È sospeso anche il pagamento delle cartelle che i concessionari notificheranno entro il 31 agosto 2005.
  • Gli importi iscritti nelle cartelle già notificate o notificate entro il 31 agosto 2005 potranno essere recuperati entro il 20 dicembre 2005.
  • Dal 1° settembre al 20 dicembre 2005 i contribuenti potranno pagare le cartelle sospese in unica soluzione oppure con pagamenti frazionati.
  • Le cartelle notificate successivamente al 1° settembre seguono la disciplina ordinaria e devono essere pagate entro 60 giorni dalla notifica.

Procedure cautelari ed esecutive

Le procedure in corso, sia cautelari sia esecutive, devono essere sospese fino al 31 agosto 2005. Poiché la norma consente ai contribuenti un ulteriore periodo per provvedere al pagamento, la sospensione degli atti esecutivi deve essere prorogata fino al 20 dicembre 2005.

Dilazioni di pagamento già concesse

Per le dilazioni già concesse dal Direttore Regionale, il messaggio precisa che:

  • le dilazioni i cui piani di ammortamento sono già stati trasmessi ai concessionari e le cui rate scadono nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto si considerano sospese;
  • dal mese di settembre e fino al 20 dicembre 2005 i contribuenti devono pagare, in unica soluzione o con pagamenti frazionati, le rate scadute e non pagate oggetto di sospensione;
  • da settembre 2005 devono inoltre essere corrisposte mensilmente al concessionario le singole rate in scadenza da quel mese in poi, fino al completamento della dilazione.

Dilazioni non ancora autorizzate

Le richieste di rateazione su cartelle già notificate ma non ancora deliberate dal Direttore Regionale possono essere comunque esaminate secondo la normativa vigente, mentre restano sospesi i pagamenti degli ulteriori acconti da versare al concessionario della riscossione.

Dopo il perfezionamento della dilazione:

  • se il piano di ammortamento è inviato al concessionario prima del 31 agosto 2005, le rate scadenti tra maggio e agosto si considerano sospese e possono essere pagate tra il 1° settembre e il 20 dicembre 2005;
  • se la prima rata della dilazione scade a settembre 2005, ciascuna rata deve essere pagata entro l’ultimo giorno del mese, secondo il piano predisposto.

Gestione operativa della sospensione

Poiché la sospensione è generalizzata per tutto il settore agricolo, i concessionari provvedono autonomamente a registrare negli archivi il provvedimento legislativo e, al 20 dicembre 2005, alla revoca delle sospensioni.

Di conseguenza:

  • le Sedi INPS non devono inviare ai concessionari alcun provvedimento di sospensione;
  • eventuali invii sarebbero scartati per duplicazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.