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Circolare

Circolare numero 99 del 08-07-2021

Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dalla legge n. 69/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 41/2021, in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e si riepilogano le relative istruzioni operative. Inoltre, si forniscono indicazioni in ordine alla particolare indennità introdotta in favore dei lavoratori portuali dipendenti da imprese operanti in alcuni porti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 69/2021 al decreto‑legge n. 41/2021: viene consentita continuità dei trattamenti (CIGO, CIGD, ASO) con quelli autorizzati dalla legge n. 178/2020 per datori di lavoro che abbiano fruito integralmente delle 12 settimane, viene differito al 30 giugno 2021 il termine decadenziale per le domande i cui termini scadevano tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 (con limite di spesa di 5 milioni per il 2021), sono indicate modalità operative per invio o integrazione delle domande e dei modelli SR41/SR43, e viene introdotta un’indennità straordinaria per i lavoratori portuali in esubero (art. 9-bis) con specifiche caratteristiche e stanziamento.

Chiarimenti su modifiche ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, differimento termini decadenziali e indennità per lavoratori portuali (art. 9-bis)

Punti principali

Modifiche alla collocazione temporale dei trattamenti COVID-19

Introdotto il comma 2-bis all’art. 8 del dl 41/2021: i datori di lavoro che abbiano integralmente fruito delle 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020 possono richiedere CIGO, CIGD e ASO in continuità per periodi anteriori al 1° aprile 2021. La misura non altera la titolarità di accesso ma consente utilizzo anticipato per garantire continuità reddituale. Durata massima complessiva confermata (13 settimane per CIGO; 28 settimane per ASO e CIGD).

Modalità di richiesta e domande integrative

I datori che hanno già inviato istanza con causale COVID-19 per periodi dal 29 marzo 2021 e che hanno le 12 settimane autorizzate possono inviare domande integrative per periodi antecedenti fino al 28 marzo 2021; le integrative devono riguardare lavoratori della stessa unità produttiva e i campi note devono indicare il protocollo della domanda integrata per ASO/CIGD. Le domande integrative vanno trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare; stesse scadenze per prime istanze relative a periodi in continuità con la legge n.178/2020.

Differimento dei termini decadenziali

Comma 3-bis dell’art. 8 differisce al 30 giugno 2021 i termini di invio delle domande e di trasmissione dei dati necessari per pagamento/saldo relativi a trattamenti COVID-19 i cui termini scadevano tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021. Applicabile entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2021 e valido per CIGO, CIGD, ASO, Fondi bilaterali, Fondo di integrazione salariale e CIG speciale operai agricoli. Non si applica ai termini già oggetto della precedente moratoria (dl 183/2020).

Modelli SR41 e SR43 semplificati

I termini per l’invio dei modelli SR41/SR43 necessari al pagamento diretto sono differiti al 30 giugno 2021 per le trasmissioni i cui termini sono scaduti tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021. Il differimento riguarda sia eventi conclusi nei mesi dicembre 2020–febbraio 2021 sia autorizzazioni notificate dal 2 dicembre 2020 al 1° marzo 2021. I modelli non inviati possono essere trasmessi entro il 30 giugno; quelli già inviati e respinti per decadenza non devono essere riproposti.

Modalità operative e gestione delle domande già respinte/accettate

Nuove domande relative ai periodi oggetto del differimento potevano essere presentate entro il 30 giugno 2021 con le causali COVID-19 previste. Per domande precedentemente respinte esclusivamente per tardiva presentazione non è necessario riproporre istanze; per domande parzialmente accolte è necessario trasmettere una nuova istanza solo per i periodi decaduti e ora rientranti nel differimento. Le Strutture territoriali curano l'istruttoria e saranno fornite istruzioni per la sistemazione dei flussi UniEmens.

Indennità per lavoratori portuali (art. 9‑bis)

Introduzione temporanea di un’indennità per giornate di mancato avviamento al lavoro per lavoratori in esubero di imprese portuali con sensibili riduzioni di traffico/passeggeri e situazioni di crisi o cessazione terminalistica al 22 maggio 2021. Stanziamento: 2.703.000 euro per il 2021. L’indennità corrisponde a 1/26 del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria (comprensivo degli assegni familiari, se spettanti) ed è riconosciuta per le giornate mancanti fino al differenziale tra 26 giornate mensili e le giornate effettivamente lavorate, incrementate di ferie, malattia, infortunio, permessi e indisponibilità. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa; erogazione da parte dell’INPS previa acquisizione degli elenchi predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base degli accertamenti delle Autorità portuali/marittime.

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