Circolare numero 107 del 14-07-2021
lla luce della recente giurisprudenza contabile, con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti per l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate, che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e dispone il riesame d'ufficio delle pensioni militari spettanti a chi al 31/12/1995 aveva anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni. Per tali soggetti la quota retributiva va ricalcolata applicando l'aliquota annua del 2,44% per ciascun anno di anzianità maturato alla data indicata; sono previsti riliquidazione, pagamento delle differenze entro i limiti della prescrizione quinquennale e istruzioni per la gestione del contenzioso e dei ricorsi amministrativi.
Istruzioni per l'applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973: ricalcolo quota retributiva pensioni militari per soggetti con anzianità contributiva al 31/12/1995 >=15 e <18 anni
Punti principali
Soggetti interessati
Personale del comparto difesa e figure equiparate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) con anzianità contributiva al 31/12/1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni. Non riguarda chi aveva >=18 anni al 31/12/1995; i casi con <15 anni saranno disciplinati in successiva circolare.
Principio giurisprudenziale
Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno stabilito che per i soggetti indicati la quota retributiva deve tener conto degli anni effettivi maturati al 31/12/1995, con applicazione del coefficiente annuo individuato nella sentenza.
Aliquota applicata
Per la determinazione della quota retributiva va riconosciuta l'aliquota di rendimento annua del 2,44% per ciascun anno di anzianità contributiva maturato al 31/12/1995; l'aliquota del 44% non è applicabile a chi aveva meno di 15 anni a quella data.
Riesame e riliquidazione d'ufficio
L'Istituto procederà d'ufficio al riesame dei trattamenti pensionistici interessati e alla riliquidazione della quota retributiva applicando il 2,44% annuo; analogamente saranno rideterminate le eventuali indennità previste dall'art. 4 del D.Lgs. 165/1997.
Arretrati e prescrizione
Ai beneficiari saranno corrisposte le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dalla data di riliquidazione, fatti salvi atti interruttivi anteriori.
Contenzioso giurisdizionale
Nei giudizi pendenti (primo grado o appello) per ricalcolo ai sensi dell'art. 54 DPR 1092/1973 i trattamenti saranno riliquidati entro i limiti della prescrizione quinquennale calcolata dalla notificazione dell'atto introduttivo; le strutture amministrative comunicheranno le riliquidazioni ai Coordinamenti Legali regionali e al Coordinamento Generale Legale per gli appelli.
Ricorsi amministrativi
I ricorsi miranti al riconoscimento del 44% per la quota retributiva non sono accolti in autotutela alla luce della sentenza; per i ricorsi in istruttoria le strutture territoriali/direzioni regionali adotteranno i provvedimenti dovuti e li inseriscono nella Procedura DICA. Per i ricorsi già inoltrati all'Ufficio di Segreteria con riliquidazione disposta, va informato il Comitato di Vigilanza secondo il regolamento vigente.
Nota finale e coordinamento
Il contenuto della circolare è stato condiviso con il Ministero del Lavoro; le istruzioni per i casi con anzianità <15 anni saranno fornite in una successiva circolare. Direttore Generale: Gabriella Di Michele.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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