Circolare numero 100 del 08-07-2021
Con la presente circolare si illustrano le disposizioni dell’articolo 10-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finalizzate a chiarire l’ambito di applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 250, relativo ai soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi. Viene pertanto riepilogato l’assetto assicurativo e contributivo dei soci delle predette cooperative della piccola pesca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i soci delle cooperative di pesca iscritte nella sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi rientrano nel regime previdenziale della piccola pesca (legge 13/3/1958 n.250) anche se la cooperativa non svolge direttamente funzioni organizzative sull'attività di pesca. Gli oneri contributivi sono a carico delle cooperative, fatti salvi i versamenti già effettuati dai soci. Vengono inoltre specificate le assicurazioni obbligatorie, le aliquote contributive vigenti, le regole di versamento e le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens (nuovo codice "50" per i soci lavoratori autonomi/imprenditori).
Applicazione del regime previdenziale della legge n.250/1958 ai soci di cooperative della pesca (art. 10-bis dl n.104/2020, conv. l.126/2020)
Punti principali
Premessa
Richiamo alla legge n.250/1958 che disciplina la previdenza per i pescatori della piccola pesca (natanti <= 10 t.s.l.) e ai criteri interpretativi ministeriali e INPS sulla qualificazione dei soci cooperativi.
Articolo 10-bis (dl n.104/2020 conv. l.126/2020)
Chiarisce per via interpretativa che i soci di cooperative di pesca iscritte all'Albo nazionale rientrano nel regime della piccola pesca anche se la cooperativa non coordina l'attività; gli obblighi contributivi sono a carico delle cooperative; sono fatti salvi i versamenti effettuati direttamente dai soci prima del 14/10/2020.
Ambito di applicazione soggettivo
Sono obbligatoriamente assicurati i soci delle cooperative iscritte all'Albo che siano marittimi iscritti nelle matricole (art.115 c.n.), esercitino la pesca come esclusiva e prevalente attività e usino natanti non superiori a 10 t.s.l.; i marittimi imbarcati non soci restano soggetti alla legge n.413/1984 con oneri a carico dell'armatore.
Assicurazioni obbligatorie
I soci sono soggetti a IVS, TBC (nota: contributo TBC soppresso dal 1999) e al versamento CUAF per assegni familiari; soci lavoratori subordinati possono essere soggetti ad ASpI e, se la cooperativa ha >5 dipendenti, al FIS; soci autonomi e imprenditori sono esclusi da ASpI e FIS. La base contributiva è il salario convenzionale (mensile 2021 = euro 680,00).
Aliquote contributive
Soci lavoratori subordinati: IVS 14,90%; ASpI 0 (esonero ordinario) + 0,30% art.25 legge 845/1978; CUAF 0 (esonero). Contributo addizionale ASpI per rapporti a termine 1,40% (con incremento di 0,5 punti a ogni rinnovo). Soci autonomi e imprenditori: IVS 14,90%; CUAF 0.
Obbligo contributivo e modalità di versamento
Le cooperative sono tenute alla denuncia Uniemens e al versamento tramite modello F24 della contribuzione dovuta per i soci, utilizzando apposita matricola contributiva con codice statistico contributivo (CSC) 1.19.01; i pagamenti seguono le scadenze ordinarie (entro il 16 del mese successivo).
Istruzioni operative - compilazione Uniemens
Per i soci lavoratori subordinati si mantengono le modalità consuete. Per i soci lavoratori autonomi e soci imprenditori dalla data della circolare vanno valorizzati nel flusso Uniemens: codice ruolo "1" (operaio), tipologia orario F/P/V/M, tipologia contratto "I" (tempo indeterminato) se del caso, il nuovo codice "50" ("Soci lavoratori a rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori di cooperative della piccola pesca L.250/58") e valore "00" (nessuna particolarità).
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