Circolare numero 98 del 08-07-2021
A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e in applicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) in esso contenuto, con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in materia di ammortizzatori sociali e sulle modalità di scambio di informazioni tra istituzioni previdenziali. Inoltre, si forniscono precisazioni sull’applicabilità dell’Accordo di recesso (WA) di cui alla circolare n. 16 del 4 febbraio 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni operative per l'applicazione delle norme di coordinamento della sicurezza sociale tra Italia e Regno Unito dopo il termine del periodo di transizione Brexit. Richiama il ruolo continuativo dell'Accordo di Recesso (WA) per i soggetti nel suo ambito, l'applicazione del Trade and Cooperation Agreement (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) per i casi non coperti dal WA, e fornisce indicazioni specifiche su ambito soggettivo, prestazioni di disoccupazione, prestazioni familiari, prestazioni in denaro per malattia/maternità/paternità e cooperazione amministrativa (EESSI). Le strutture territoriali devono proseguire le attuali modalità operative e verificare l'applicabilità del WA o del PSSC.
Istruzioni operative su ammortizzatori sociali in applicazione del TCA e del PSSC dopo il periodo di transizione del Regno Unito
Punti principali
Quadro normativo
Il WA (entrato in vigore 1/2/2020) continua a tutelare i soggetti nel suo campo di applicazione anche dopo il 31/12/2020; il TCA e il suo Protocollo PSSC si applicano alle fattispecie non coperte dal WA. Il PSSC contiene disposizioni di coordinamento (71 articoli) e una clausola di temporaneità (cessa 15 anni dopo l'entrata in vigore) con previsioni transitorie.
Ambito di applicazione soggettivo
Il PSSC ha ambito più ampio del WA: si applica a persone legalmente soggiornanti in uno Stato membro o nel Regno Unito (inclusi apolidi e rifugiati) e ai loro familiari e superstiti. Il WA continua a coprire cittadini UE/UK residenti entro il 31/12/2020; SEE e Svizzera rientrano nel WA o, in assenza, di norma nel TCA/PSSC.
Prestazioni di disoccupazione
Il PSSC (articoli SSC.56-57) prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi/di occupazione maturati in altri Stati per acquisire/recuperare il diritto alle indennità di disoccupazione e stabilisce regole per il calcolo basato sull'ultima attività lavorativa secondo la legislazione dello Stato competente.
Prestazioni familiari
Le prestazioni familiari sono escluse dall'ambito materiale del PSSC; pertanto tra Italia e Regno Unito si applica la normativa nazionale italiana (art.2, comma 6-bis del DL 13/3/1988, n.69) per i Paesi terzi senza accordi bilaterali. I diritti basati su periodi nel WA restano tutelati per i soggetti ricadenti nel WA.
Prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro
Il PSSC include queste prestazioni (art. SSC.3) e conferma l'applicabilità della totalizzazione (art. SSC.7) per il riconoscimento dei diritti e il calcolo; sia i destinatari del WA sia quelli del PSSC possono totalizzare periodi UK e Italia.
Collaborazione amministrativa e scambio informazioni
Il PSSC prevede obblighi di assistenza, informazione e cooperazione tra istituzioni; l'Allegato SSC-7 indica l'uso preferibile del sistema EESSI. Il Regno Unito è 'EESSI ready' da gennaio 2020; le strutture territoriali devono continuare, fino a nuove disposizioni, a seguire le modalità operative indicate nel messaggio n.3040 del 4/8/2020 per verificare l'applicabilità del WA o del PSSC.
Istruzioni operative finali
Le Strutture territoriali devono applicare le disposizioni sopra richiamate, proseguire le attuali procedure di scambio informazioni, verificare caso per caso se ricorre il WA o il PSSC e attendere ulteriori indicazioni per specifici casi (es. riconoscimento di prestazioni supplementari britanniche per orfani).
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