Circolare numero 32 del 25-02-2022
Con la presente circolare si illustrano le disposizioni operative per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, finalizzata all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per gli omessi versamenti di importo non superiore a 10.000 euro annui a seguito dell’intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e per l’emissione dell’ordinanza motivata di archiviazione, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dettaglia il regime introdotto dalla depenalizzazione (D.Lgs. n. 8/2016) per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali: importi superiori a 10.000 euro annui restano reato penale, mentre importi fino a 10.000 euro sono trasformati in illecito amministrativo con sanzione da 10.000 a 50.000 euro. Sono illustrate le condizioni per l'estinzione mediante versamento delle ritenute entro 3 mesi o della sanzione in misura ridotta (1/3 del massimo = 16.666 euro) entro 60 giorni, nonché le modalità di notifica, determinazione della sanzione, opposizione, esecuzione forzata, archiviazione e le modalità operative (pagamento con F24 Elide, codice tributo "SAMM", richiesta rateizzazione con modello "SC97").
Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione relative all'omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, come novellato)
Punti principali
Quadro normativo e soglie
La depenalizzazione (D.Lgs. n. 8/2016) ha distinto due fattispecie: omessi versamenti >10.000 euro/anno perseguibili penalmente; omessi fino a 10.000 euro/anno sanzionati amministrativamente (10.000-50.000 euro). Il pagamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione/notifica esclude la sanzione per le violazioni sotto soglia.
Pagamento in misura ridotta
Ai sensi dell'art.16 L. n.689/1981 è possibile estinguere il procedimento pagando la misura ridotta pari a 1/3 del massimo (16.666 euro) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione; in caso di pagamento nei termini il procedimento si estingue.
Ordinanza-ingiunzione e criteri di determinazione della sanzione
Se l'accertamento è fondato e manca il pagamento delle ritenute o della misura ridotta, l'autorità emette ordinanza-ingiunzione con sanzione tra 17.000 e 50.000 euro. Nella determinazione si tiene conto della gravità, dell'importo delle ritenute (fasce), della reiterazione e delle condizioni economiche del trasgressore.
Ordinanza di archiviazione
L'autorità può emettere ordinanza motivata di archiviazione se manca il fatto, la responsabilità, la contestazione/notifica nei termini, è decorso il termine di prescrizione (5 anni) o sussistono cause estintive (es. morte, incapacità, comportamento incolpevole). L'archiviazione è revocabile in autotutela fino alla prescrizione.
Notifica
Le notifiche seguono l'art.14 L. n.689/1981 e, se necessarie, le modalità dell'art.137 c.p.c.; l'ordinanza-ingiunzione è notificata sia all'autore della violazione sia all'eventuale obbligato in solido.
Modalità di pagamento e rateizzazione
Il pagamento dell'ordinanza-ingiunzione va effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica (60 giorni per i residenti all'estero) tramite F24 Elide usando il codice tributo "SAMM". È possibile chiedere la rateizzazione (3-30 mesi) con il modello "SC97" entro 30 giorni dalla notifica; la prima rata comprende le spese del procedimento e non si applicano interessi di dilazione.
Opposizione
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro di essa si può proporre opposizione al tribunale del luogo della violazione entro 30 giorni (60 dall'estero). L'opposizione non sospende automaticamente l'esecutività, salvo provvedimento di sospensione motivato dal giudice (art.5 dlgs.150/2011).
Esecuzione forzata e avviso di addebito
Decorso il termine di pagamento, l'INPS procede alla riscossione tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo notificato dall'agente della riscossione; pagamento entro 60 giorni. L'interessato può chiedere annullamento per pagamento già effettuato o proporre opposizioni specifiche (art.6 dlgs.150/2011, art.617 c.p.c., art.615 c.p.c.) nei termini previsti.
Soggetti competenti
Le sanzioni per gli illeciti commessi dal 6 febbraio 2016 sono irrogate dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'INPS e dall'INAIL; l'ordinanza-ingiunzione per omessi contributi è emessa dall'ente gestore competente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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