Circolare numero 30 del 24-02-2022
I piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi alle domande presentate nel corso del corrente anno 2022, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla presente circolare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn base all'art. 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento degli oneri di ricongiunzione può avvenire ratealmente con maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso medio annuo di variazione dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati. Per l'anno 2022 le tabelle dei coefficienti per i piani di ammortamento sono aggiornate sulla base del tasso ISTAT 2021, pari a +1,9%. La circolare fornisce istruzioni per l'uso delle tabelle e allega le tavole con i coefficienti per il calcolo delle rate e del debito residuo.
Aggiornamento tabelle per piani di ammortamento oneri di ricongiunzione – tasso ISTAT 2021 pari a +1,9% (riferimento anno 2022)
Punti principali
Riferimento normativo
Art. 2, comma 3, legge 5 marzo 1990, n. 45: possibilità di pagamento rateale dell'onere di ricongiunzione con maggiorazione di interesse annuo composto pari al tasso medio annuo di variazione ISTAT per le famiglie di operai e impiegati.
Aggiornamento tasso applicato
Per i piani di ammortamento relativi al 2022 il tasso annuo composto è fissato al +1,9%, valore corrispondente alla variazione media annua dell'indice ISTAT per il 2021 (periodo di 12 mesi terminante il 31 dicembre 2021).
Istruzioni e finalità della circolare
La circolare fornisce le istruzioni per il corretto utilizzo delle tabelle dei coefficienti da impiegare nella predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione per le domande presentate nel corso del 2022.
Allegati principali
Allegato n.1: istruzioni per l'uso delle tabelle; Allegato n.2 (Tabella I/2022): ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell'1,9% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità; Allegato n.3 (Tabella II/2022): coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate prima dell'estinzione del debito, al tasso annuo dell'1,9%.
Validità e ambito d'applicazione
Le tabelle aggiornate si applicano alle domande di ricongiunzione presentate nel corso dell'anno 2022 e sono riferite al tasso ISTAT accertato per l'anno precedente.
Sottoscrizione
La circolare è firmata dal Direttore Generale Vincenzo Caridi.
Testo integrale
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