Circolare numero 29 del 21-02-2022
Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito presso l’INPS con il decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Il Fondo assicura una tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro ai dipendenti dei datori di lavoro appartenenti al settore delle attività professionali, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni per la gestione dell'assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo istituito dall'accordo del 3 ottobre 2017 e recepito dal D.I. n. 104125/2019, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021. Definisce ambito di applicazione, condizioni di accesso, causali, misura e durata dell'assegno, obblighi contributivi e addizionali, modalità di presentazione e istruttoria delle domande, aspetti di monitoraggio della spesa, compilazione UniEmens e rilevazioni contabili (nuovi conti e codici).
Istruzioni amministrative, operative e contabili per l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (D.I. 27/12/2019, n. 104125)
Punti principali
Quadro normativo e operatività
Fondo istituito con accordo 3/10/2017 e D.I. 27/12/2019 n.104125; ridenominazione della prestazione in "assegno di integrazione salariale" dalla legge n.234/2021. Comitato amministratore operativo dal 20/05/2021; prestazioni riconosciute per eventi a decorrere dal 5/05/2021.
Finalità e ambito di applicazione
Tutela reddituale per i dipendenti del settore "attività professionali" (elenco Allegato circ. 16/2022) delle aziende che occupano mediamente più di 3 dipendenti (media semestre precedente).
Condizioni di accesso e procedure sindacali
Comunicazione preventiva alle articolazioni territoriali/nazionali delle parti firmatarie; esame congiunto e possibilmente accordo entro 30 giorni (20 giorni per imprese fino a 50 dipendenti). Per contratto di solidarietà è sempre richiesto l'accordo; casi urgenti prevedono procedure semplificate.
Beneficiari e requisiti
Tutti i lavoratori dipendenti (inclusi apprendisti e lavoratori a domicilio), esclusi i dirigenti; anzianità minima 90 giorni presso l'unità produttiva; divieto di svolgere lavoro per terzi durante il periodo e obbligo di impegno a percorso di riqualificazione.
Causali e misura della prestazione
Causali conforme agli artt. 11 e 21 del D.lgs. 148/2015 (eventi transitori, mercato, riorganizzazione, crisi, contratti di solidarietà). Misura: 80% della retribuzione persa fino al massimale (per 2022: 1.222,51 euro), rivalutato annualmente.
Durata degli interventi
Per unità produttiva: max 12 mesi in biennio mobile; per aziende >15 dipendenti e per causali straordinarie ulteriore intervento fino a 26 settimane in biennio mobile; limite complessivo 24 mesi in un quinquennio mobile.
Contribuzione correlata e aliquote
Il Fondo versa la contribuzione figurativa alla gestione previdenziale del lavoratore (utile ai fini pensionistici). Aliquota riferimento 2021-2022: 33% per FPLD/CTPS, 32,65% per altre gestioni; calcolo sulla retribuzione persa secondo regole ex circ. 9/2017.
Contributo addizionale a carico del datore di lavoro
Contributo addizionale del 4% sulle retribuzioni imponibili perse per i lavoratori che fruiscono dell'assegno; base di calcolo la somma delle retribuzioni perse.
Presentazione domanda, autorizzazioni e pagamenti
Domanda telematica esclusiva (servizio INPS, messaggio n.3240/2021), presentabile non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione. Delibera del Comitato e autorizzazione INPS; pagamento da parte del datore di lavoro e rimborso/conguaglio entro 6 mesi (termine decadenziale). Pagamento diretto ai lavoratori solo per insolvenza aziendale o gravi difficoltà.
Monitoraggio e vincoli di spesa
Prestazioni erogate nei limiti delle risorse e previa costituzione di riserve finanziarie per assicurare il pareggio di bilancio; INPS sospende erogazioni eccedenti in assenza di adeguamento contributivo; monitoraggio della spesa e recupero somme non utilizzate.
UniEmens: codici, ticket e flussi
Codici evento AIO/AIS per assegni; ticket identificativo alfanumerico di 16 caratteri obbligatorio; nuovi codici causali per contributo addizionale (A104, A105) e per conguagli (L009, L012) e per ANF (L023) con modalità di compilazione dettagliate.
Istruzioni contabili
Ridenominazione e istituzione di conti contabili (serie CPR) per registrare assegni di integrazione salariale, ANF, contribuzione figurativa, contributo addizionale, con specifiche disposizioni per l'automazione e i codici bilancio (es. CPR30130/30190/30100/CPR32141/CPR21106 ecc.).
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