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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13111/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato accise ritenute dovute per più annualità, oltre sanzioni, in relazione all'energia prodotta da impianti azionati da fonti rinnovabili e ceduta ai singoli consorziati della cooperativa consortile. La società aveva impugnato l'atto sostenendo l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995, poi la lite è proseguita in appello e in cassazione. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi, ma il testo disponibile non ne riporta il contenuto specifico. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato memoria dichiarando di rinunciare al ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, ritenendo che tale dichiarazione esprima il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Per questo ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali, richiamando l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata in autoproduzione

    richiamato come base dell'esenzione invocata dalla contribuente nella lite sulle accise; la Corte di cassazione non si pronuncia nel merito sulla sua portata, perché il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è resa in camera di consiglio secondo il rito camerale di legittimità richiamato dall'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    il testo richiama il principio secondo cui non è dovuto il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina il venir meno dell'interesse alla decisione e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per rinuncia non opera il raddoppio del contributo unificato.
  • Quando il giudizio di legittimità si chiude per rinuncia della parte ricorrente, la Corte può compensare integralmente le spese in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza, se ricorrono i presupposti richiamati nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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