Sentenza del 13/01/2016 n. 366 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento per IRPEG e IRAP relative al 2001 e, in particolare, gli effetti del pagamento parziale delle somme dovute ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il condono si perfezionasse soltanto con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute, con conseguente decadenza dal beneficio in caso di pagamento parziale. Contestava inoltre l'omessa pronuncia della CTR su uno specifico motivo d'appello relativo allo sgravio di euro 1.139,31. La società, con ricorso incidentale, lamentava invece l'insufficiente motivazione della cartella di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato quello incidentale della società. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, trattandosi di disciplina eccezionale e autonoma, richiede l'integrità e la tempestività di tutti i versamenti in sanatoria; il pagamento parziale non mantiene il beneficio, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR. Ha inoltre rilevato l'omessa pronuncia della CTR sul motivo riguardante lo sgravio di euro 1.139,31. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile, tra l'altro perché la società non aveva riportato nel ricorso il contenuto della cartella né individuato con sufficiente precisione il fatto decisivo oggetto della censura. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9-bis
Condono cosiddetto clemenziale
La disposizione costituisce una disciplina autonoma, eccezionale e di stretta interpretazione. Il perfezionamento della sanatoria richiede il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme previste; il pagamento parziale non è sufficiente a conservare il beneficio.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e i motivi sottoposti al suo esame. L'omessa decisione su uno specifico motivo di appello costituisce error in procedendo deducibile in cassazione.
Art. 366 c.p.c.
In applicazione del principio di autosufficienza, chi censura la motivazione di un atto tributario deve riportarne nel ricorso il contenuto rilevante, consentendo alla Corte di verificare direttamente la fondatezza della doglianza.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla norma ratione temporis, la censura di vizio motivazionale doveva indicare in modo chiaro e specifico il fatto controverso, la carenza della motivazione e la sua decisività. Una formulazione generica riferita a un semplice 'punto' della controversia comporta l'inammissibilità.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione deve riguardare un fatto storico concreto, principale o secondario, decisivo per la controversia, e non una generica questione o valutazione astratta.
Massime di principio
- Le norme sui condoni e sulle definizioni agevolate sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente: non è possibile trasferire automaticamente regole previste per altri condoni.
- Quando una sanatoria fiscale richiede il pagamento integrale entro termini stabiliti, il versamento parziale può comportare la perdita del beneficio, salvo che la legge disponga espressamente diversamente.
- Il giudice d'appello deve esaminare tutti i motivi di impugnazione; l'omissione su una specifica censura può determinare la cassazione della sentenza con rinvio.
- Chi contesta la motivazione di una cartella o di un atto tributario deve riprodurre nel ricorso le parti rilevanti dell'atto e indicare con precisione le carenze denunciate.
- Se una decisione si fonda su più motivazioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte in modo ammissibile e fondato; se anche una sola resta valida, la sentenza non può essere cassata.
- La possibilità concreta di difendersi può escludere, in determinati casi, la nullità dell'atto per carenza motivazionale, ma tale conclusione deve essere valutata alla luce del contenuto effettivo dell'atto e delle difese svolte.
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