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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 394 del 10/07/2025

Provvedimento del 10 luglio 2025

Garante Privacy394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato un reclamo relativo alla pubblicazione, su Facebook, Instagram e TikTok, di fotografie ritraenti una minore, effettuata da due titolari dei profili senza il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. L’Autorità ha ritenuto il trattamento illecito per assenza di base giuridica e per violazione dei principi di liceità, nonché degli artt. 6, 8 e 17 GDPR e dell’art. 2-quinquies del Codice. Ha quindi vietato ogni ulteriore trattamento, ingiunto la cancellazione delle immagini ancora online e ammonito i titolari a munirsi in futuro del previo consenso dei genitori. Non ha applicato una sanzione pecuniaria, ma ha disposto pubblicazione del provvedimento e annotazione interna.

Provvedimento nei confronti di due titolari di profili social per la pubblicazione illecita di foto di una minore senza consenso dei genitori

Pubblicazione illecita di foto di una minore su profili social senza consenso genitoriale

Il Garante ha esaminato un reclamo relativo alla diffusione su Facebook, Instagram e TikTok di fotografie ritraenti una minore, pubblicate da due titolari dei profili senza il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Il procedimento origina dalle richieste dei genitori di cancellazione delle immagini e dalla successiva persistente pubblicazione di contenuti analoghi.

Origine del procedimento e svolgimento

Il reclamo, presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR e regolarizzato il 27 ottobre 2024, lamentava la perdurante pubblicazione di immagini della minore sui profili social riconducibili ai due titolari. I reclamanti hanno riferito di avere sollecitato più volte la rimozione delle fotografie, inizialmente in via informale tramite WhatsApp e, successivamente, per il tramite del proprio legale, senza ottenere un riscontro soddisfacente. Hanno chiesto al Garante di ordinare la cancellazione di tutte le foto della minore e di vietarne la futura diffusione.

Con nota del 21 dicembre 2024, i titolari hanno assicurato di non pubblicare in futuro fotografie della minore. Con atto del 5 marzo 2025 il Garante ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, contestando la pubblicazione delle immagini in assenza di consenso dei genitori e la mancata prova della cancellazione dei contenuti già diffusi. I titolari non hanno presentato memorie difensive né chiesto di essere auditi.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • le Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, pur non risultando centrali nella decisione finale;
  • l’art. 2-quinquies, comma 1, del Codice, che, in attuazione dell’art. 8, par. 1, GDPR, attribuisce al minore che abbia compiuto 14 anni la facoltà di esprimere un valido consenso, richiedendo altrimenti il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Illiceità del trattamento e violazioni accertate

Sulla base degli atti, l’Autorità ha rilevato che la pubblicazione delle fotografie è avvenuta senza il consenso dei genitori della minore. Il trattamento è stato quindi considerato privo di una base giuridica idonea e non conforme al principio di liceità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR.

Il Garante ha ritenuto violate anche le seguenti disposizioni:

  • art. 6 GDPR, per assenza di una valida base giuridica del trattamento;
  • art. 8 GDPR e art. 2-quinquies, comma 1, Codice, per mancato coinvolgimento del consenso dei genitori in presenza di una minore infra-quattordicenne;
  • art. 17, par. 1, lett. d), GDPR, poiché non è stata fornita dimostrazione dell’avvenuta cancellazione delle immagini già pubblicate, ma solo rassicurazioni sulla futura astensione dalla diffusione.

Accordo transattivo tra le parti

I reclamanti hanno comunicato l’intervenuto accordo transattivo volto a definire ogni controversia civile e penale, con rinuncia alle pretese risarcitorie. Il Garante ha tuttavia precisato che un accordo di natura contrattuale non è di per sé idoneo a sanare violazioni in materia di protezione dei dati personali già accertate. Inoltre, dalla documentazione non emergeva il rilascio di un consenso, neppure successivo, alla pubblicazione già avvenuta delle immagini.

Misure correttive adottate dal Garante

Accertata l’illiceità del trattamento, il Garante ha adottato le seguenti misure:

  • divieto di ulteriore trattamento, inclusa la pubblicazione delle immagini della minore precedentemente postate sui profili social, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR;
  • ingiunzione di cancellare senza ritardo le foto della minore attualmente pubblicate sui social network, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR;
  • ammonimento ai titolari, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, sulla necessità di acquisire un idoneo previo consenso dei genitori per la pubblicazione di foto della minore su piattaforme social.

Sanzione amministrativa e criteri di valutazione

Pur avendo rilevato una condotta illecita, il Garante ha escluso l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Ha valorizzato il fatto che nei confronti dei titolari non risultavano precedenti provvedimenti correttivi o sanzionatori e che gli stessi avevano dichiarato di avere compreso le violazioni, impegnandosi a non reiterarle. Il provvedimento sottolinea, quindi, una scelta di proporzionalità e dissuasività affidata all’ammonimento anziché alla sanzione pecuniaria.

Conseguenze in caso di inosservanza

Il Garante ha ricordato che l’inosservanza del provvedimento di divieto può integrare il reato di cui all’art. 170 del Codice e comportare anche l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.

Annotazione interna, pubblicazione e obblighi di riscontro

È stata disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019. È stata inoltre ordinata la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Autorità, in ragione della particolare tutela dovuta ai minori e dei rischi legati alla circolazione online delle loro immagini.

Infine, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), GDPR, i titolari sono stati invitati a comunicare entro 30 giorni dalla ricezione le iniziative adottate per dare completa attuazione al provvedimento.

Punti principali

Origine del procedimento e contenuto del reclamo

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR, regolarizzato il 27 ottobre 2024, con cui i genitori di una minore hanno lamentato la perdurante pubblicazione sui profili social Facebook, Instagram e TikTok riconducibili ai titolari di fotografie della figlia. I reclamanti hanno riferito di aver chiesto più volte la rimozione delle immagini, prima informalmente tramite WhatsApp e poi tramite il proprio legale, senza ottenere un riscontro adeguato. Hanno quindi chiesto la cancellazione di tutte le foto della minore e un divieto definitivo di diffusione futura di suoi dati personali.

Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento

L’Autorità ha accertato che la pubblicazione delle fotografie è avvenuta senza il consenso dei reclamanti, esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore. Ha ritenuto quindi il trattamento privo di idonea base giuridica e contrario al principio di liceità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, in violazione anche degli artt. 6 e 8 GDPR e dell’art. 2-quinquies, comma 1, del Codice. Il Garante ha richiamato il principio per cui, per i minori infra-quattordicenni, il consenso deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Mancata cancellazione e ulteriore violazione

È stata ritenuta integrata anche la violazione dell’art. 17, par. 1, lett. d), GDPR, poiché i titolari non hanno fornito prova della cancellazione delle immagini già pubblicate, limitandosi a rassicurare che in futuro non sarebbero più state diffuse. Il Garante ha valorizzato il fatto che, dopo un primo intervento di rimozione operato da Facebook, i contenuti sarebbero stati nuovamente caricati dai titolari.

Accordo transattivo tra le parti

Il Garante ha precisato che l’accordo transattivo intervenuto tra le parti non è idoneo, da solo, a sanare le violazioni di protezione dei dati personali accertate. Dalla documentazione non emergeva inoltre un consenso successivo alla pubblicazione delle foto già avvenuta, con conseguente conferma della persistente illiceità delle condotte contestate.

Misure adottate e assenza di sanzione pecuniaria

L’Autorità ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ulteriore trattamento, compresa la pubblicazione delle immagini della minore già postate sui profili social. Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, ha inoltre ingiunto la cancellazione senza ritardo delle foto attualmente pubblicate. Nonostante l’illiceità rilevata, il Garante non ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria, considerando che i titolari non erano stati precedentemente destinatari di provvedimenti correttivi o sanzionatori e che avevano assicurato di aver compreso le violazioni e di non reiterarle.

Ammonimento, pubblicazione e adempimenti successivi

In luogo della sanzione, il Garante ha rivolto un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, richiamando la necessità di rispettare i principi di liceità e correttezza mediante l’acquisizione del previo consenso dei genitori per la pubblicazione di foto della minore su piattaforme social. Ha disposto l’annotazione nel registro interno dell’Autorità e la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale, in ragione della vulnerabilità dei minori e dei rischi connessi alla circolazione online delle loro immagini. Ha infine chiesto ai titolari, entro 30 giorni dalla ricezione, di comunicare le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento.

Come è indicizzato

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