Risposta n. 88 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRiallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio: riallineamento dei crediti in seguito a fusione (art. 15, comma 11, d.l. 29/11/2008, n.185).
Il quesito
ALFA S.p.A. (IAS/IFRS adopter) ha incorporato BETA e, in sede di PPA, è emerso un "disallineamento" relativo a un portafoglio HTC (16 titoli) contabilizzato nella voce 40.b "crediti". Si chiede: (1) se il riallineamento e l'imposta sostitutiva siano applicabili a tali titoli classificati come "crediti"; (2) quale importo assumere a base imponibile, il disallineamento alla data di fusione (1/3/2021) o il disallineamento alla chiusura d'esercizio 31/12/2021; (3) se opera lo sfasamento temporale di deducibilità previsto dal comma 10 (decorrenza dall'esercizio successivo al versamento) anche per la fattispecie del comma 11.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che, per il principio di derivazione rafforzata, i titoli iscritti in bilancio come "crediti" sono riallineabili e soggetti all'imposta sostitutiva (aliquota 20% per i crediti); che la base imponibile debba essere il disallineamento alla data di efficacia della fusione (1/3/2021), ossia al lordo degli effetti contabili del 2021; e che lo sfasamento del comma 10 non si applichi alle attività non ammortizzabili, per cui gli effetti fiscali si producono dall'esercizio in cui è versata l'imposta sostitutiva.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda che rileva la classificazione in bilancio ai sensi degli IAS/IFRS: se i titoli sono correttamente iscritti come "crediti" possono beneficiare del riallineamento (imposta sostitutiva 20%). Tuttavia, la base imponibile va determinata sul disallineamento esistente alla chiusura del periodo d'imposta in cui è avvenuta l'operazione (31/12/2021), quindi al netto degli elementi di conto economico del 2021; il parziale riassorbimento 2021 va gestito con variazioni in aumento. Infine, per le attività diverse dalle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili non opera lo sfasamento di deducibilità: il maggior valore si considera riconosciuto fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.
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