Risposta n. 105 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che, pur essendo contabilizzate tra le immobilizzazioni materiali, le migliorie su beni di terzi dovrebbero rientrare nell'art.108, comma 1, TUIR e pertanto essere dedotte per la quota imputabile a ciascun esercizio; per alcune tipologie separabili potrebbe invece applicarsi l'art.102 con coefficienti tabellari.
Soggetto IAS adopter – Spese relative a più esercizi contabilizzate tra le immobilizzazioni materiali – applicabilità dell'articolo 108 del TUIR
Il quesito
ALFA Spa, redigendo il bilancio secondo IAS/IFRS, capitalizza come "Migliorie su beni di terzi" spese per manutenzione straordinaria e ammodernamento su punti vendita locati e le ammortizza in base alla vita utile/minore durata del contratto; manca un'aliquota fiscale specifica nel decreto 31/12/1988. Si chiede se la deducibilità fiscale debba seguire l'art.108 TUIR (spese pluriennali deducibili per la quota imputabile a ciascun esercizio) oppure l'art.102 TUIR/coefficenti di ammortamento.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma il principio di derivazione contabile (art.83 TUIR) ma rileva che le migliorie non sono individuate da un coefficiente tabellare e, se non sono separabili/autonome, la loro vita utile deve essere determinata ai sensi dell'art.108, comma 1, TUIR; quindi le spese sono deducibili per la quota imputabile a ciascun esercizio, con riferimento alla rappresentazione contabile, e la conclusione è coerente con la risoluzione 179/E/2005; si concorda con la soluzione proposta dall'istante a condizione che la rappresentazione contabile sia corretta.
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