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Legge

L.R. Sicilia 16/2010

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia

Normativa regionaleL.R. Sicilia 16/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana n. 16/2010 aggiorna la disciplina sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: rafforza il ruolo dell’Osservatorio regionale, rivede commissione regionale e criteri di gara, introduce regole su anomalia delle offerte, subappalto e protocolli di legalità. Si applica solo alle procedure bandite dopo l’entrata in vigore della legge.

Modifiche alla disciplina regionale siciliana sugli appalti pubblici, vigilanza e sicurezza del lavoro

Modifiche alla disciplina regionale siciliana in materia di appalti

La legge interviene sulla normativa regionale siciliana in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, aggiornando organi, procedure di gara, controlli e profili di sicurezza del lavoro. Le disposizioni operano nel territorio della Regione Siciliana e, per espressa norma transitoria, si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara siano pubblicati dopo l’entrata in vigore della legge.

Osservatorio regionale dei contratti pubblici e flussi informativi

La disciplina rafforza e ridefinisce l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, che assume il ruolo di struttura tecnica-gestionale della Regione per la raccolta e l’elaborazione dei dati sull’intero ciclo dell’appalto: programmazione, gara, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione.

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori devono comunicare all’Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:

  • entro 30 giorni dall’aggiudicazione o dalla definizione della procedura negoziata, i dati su bando, verbali di gara, soggetti invitati, importo di aggiudicazione, affidatario e progettista;
  • nei settori ordinari, entro 60 giorni dal compimento, i dati su inizio, stati di avanzamento, ultimazione, collaudo e importo finale.

Per gli appalti inferiori a 500.000 euro non è richiesta la comunicazione degli stati di avanzamento. Per i contratti esclusi dalla disciplina richiamata dal decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione annuale con il numero e i dati essenziali dei contratti affidati nell’anno precedente.

È prevista una sanzione amministrativa fino a 25.822 euro per l’omessa comunicazione senza giustificato motivo, elevata a 51.545 euro in caso di dati non veritieri.

L’Osservatorio regionale:

  • gestisce archivi e banche dati sui contratti pubblici e sui soggetti coinvolti;
  • elabora rapporti statistici sulla spesa pubblica;
  • definisce standard informativi uniformi;
  • cura la pubblicità legale tramite il proprio sito;
  • promuove linee guida, documenti di gara e buone pratiche;
  • svolge attività di vigilanza, controllo e supporto ispettivo;
  • trasmette una relazione annuale all’Assemblea regionale siciliana;
  • collabora alla determinazione dei costi standardizzati e richiede documenti, informazioni e chiarimenti ai soggetti interessati.

Commissione regionale dei lavori pubblici

La Commissione regionale è riorganizzata e assume competenze anche consultive in materia di acque pubbliche e opere idrauliche. La sua composizione viene ridefinita, con presidenza del dirigente generale del Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti e partecipazione di altri dirigenti regionali, dell’avvocato generale della Regione, dell’ingegnere capo del Genio civile competente e di cinque consulenti tecnico-giuridici.

Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse

La legge aggiorna la disciplina dei criteri di selezione delle offerte, allineandola al codice dei contratti pubblici richiamato dal decreto legislativo n. 163/2006. Per il prezzo più basso, il ribasso è espresso in percentuale con quattro cifre decimali sull’importo complessivo a base d’asta.

Vengono inoltre disciplinate in modo più puntuale le verifiche di anomalia delle offerte, imponendo:

  • richiesta di giustificazioni all’offerente;
  • esclusione di giustificazioni sugli oneri di sicurezza e, ai fini del ribasso, sul costo del lavoro;
  • verifica progressiva delle migliori offerte fino all’individuazione della migliore non anomala;
  • possibilità di verificare contemporaneamente fino alle prime cinque offerte, se riservata nel bando.

Il costo del lavoro è sottratto al ribasso d’asta; nelle more del decreto regionale attuativo, si applicano le percentuali del prezziario unico regionale o l’analisi prezzi.

Aggiudicazione definitiva, ricorsi e stipula del contratto

La disciplina regionale regola la fase successiva all’aggiudicazione provvisoria e la stipula del contratto in presenza di contestazioni o ricorsi. L’aggiudicazione provvisoria va pubblicata per almeno tre giorni e, in assenza di rilievi nei cinque giorni successivi, è trasmessa all’organo competente per l’approvazione entro dieci giorni.

Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’ultima comunicazione dell’aggiudicazione definitiva; il termine non si applica in caso di una sola offerta valida, in assenza di impugnazioni tempestive o se queste sono state definitivamente respinte.

In caso di ricorso con domanda cautelare, opera un effetto sospensivo sulla stipula per 20 giorni dalla notificazione, nei limiti indicati dalla norma, con cessazione in specifiche ipotesi processuali.

Revisione prezzi e subappalto

La legge aggiorna la commissione regionale competente per la revisione dei prezzi dei materiali da costruzione, adeguandone denominazione e composizione al Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti.

Per i subappalti, le imprese aggiudicatarie devono depositare il contratto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioni subappaltate.

Legalità, tutela dei lavoratori e protocolli

Viene introdotta la promozione di patti e protocolli di legalità e tutela dei lavoratori nei contratti pubblici, mediante accordi con enti locali, sindacati, organizzazioni imprenditoriali e organismi paritetici.

Gli adempimenti previsti dalla normativa regionale richiamata devono essere compiuti contestualmente alla stipula del contratto; in caso di inadempienza, il responsabile del procedimento informa l’assessorato competente per la nomina di un commissario ad acta senza oneri per il bilancio regionale.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Le nuove disposizioni si applicano solo alle procedure di gara bandite dopo tale data.

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