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Legge

L.R. Sicilia 20/2010

Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 20/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana modifica la disciplina sulla raccolta ed eliminazione delle carcasse di animali, affida la gestione all’A.R.A.S. e stanzia risorse per il 2010. Estende inoltre alcuni finanziamenti a rifugi sanitari gestiti da associazioni animaliste, disciplina contributi ai comuni per lo smaltimento delle carcasse di animali da compagnia e modifica il termine per i comuni in crisi finanziaria. Contiene misure riferite in gran parte all’esercizio 2010.

Interventi per carcasse animali, randagismo e comuni in crisi finanziaria

Interventi per carcasse animali, prevenzione del randagismo e sostegno ai comuni in crisi finanziaria

La legge regionale siciliana interviene su più fronti: aggiorna la disciplina sull’eliminazione delle carcasse di animali, rafforza le misure contro il randagismo e introduce una modifica puntuale in favore dei comuni in crisi finanziaria. Diverse disposizioni hanno portata strettamente legata all’esercizio 2010 o a termini di attuazione già scaduti.

Eliminazione delle carcasse di animali: assetto della gestione

La disciplina sulla raccolta ed eliminazione delle carcasse di animali viene riorganizzata attribuendo la gestione delle operazioni all’Associazione regionale allevatori della Sicilia (A.R.A.S.), che opera come soggetto estraneo alla produzione sulla base di una convenzione con l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, sentito l’Assessorato regionale della salute.

L’A.R.A.S. deve:

  • affidare l’attività a imprese autorizzate e riconosciute dall’Assessorato regionale della salute secondo la normativa comunitaria vigente;
  • selezionare le imprese tramite procedure ad evidenza pubblica;
  • assicurare raccolta, trasporto, deposito, trasformazione, coincenerimento o incenerimento dei sottoprodotti di origine animale;
  • tenere conto di eventuali vincoli sanitari.

È inoltre previsto un obbligo di rendicontazione: l’A.R.A.S. deve presentare annualmente all’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari un rendiconto consuntivo dell’attività svolta, a giustificazione della spesa.

I contributi destinati ai soggetti aventi diritto sono erogati tramite l’A.R.A.S. e devono essere integralmente trasferiti agli allevatori sotto forma di rimborso parziale dei costi effettivamente sostenuti.

Risorse finanziarie per la disciplina sulle carcasse di animali

Per le finalità della disciplina sulle carcasse di animali è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, una spesa complessiva di 200 mila euro. La copertura è indicata come segue:

  • 60 mila euro tramite le disponibilità dell’U.P.B. 10.2.1.3.4 - capitolo 144123 del bilancio regionale 2010;
  • 140 mila euro ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Prevenzione del randagismo e finanziamenti ai rifugi sanitari

I finanziamenti previsti dalla legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 per i rifugi sanitari sono estesi anche alle associazioni animaliste iscritte alla Sezione B dell’Albo delle associazioni per la protezione degli animali, purché gestiscano da almeno due anni rifugi per animali nel territorio della Regione.

Eliminazione delle carcasse degli animali da compagnia e contributi ai comuni

La Regione favorisce e sostiene il servizio di ritiro, raccolta, trasporto ed eliminazione mediante incenerimento delle carcasse degli animali da compagnia, con finalità di tutela ambientale e sanitaria.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Assessore regionale per la salute deve stabilire con proprio decreto:

  • un piano di ripartizione dei contributi da erogare ai comuni, in funzione della popolazione canina iscritta all’anagrafe regionale;
  • la tariffa del servizio, da aggiornare annualmente.

I contributi sono destinati ai comuni che provvedano direttamente alla raccolta e allo smaltimento delle carcasse oppure si avvalgano di imprese autorizzate del settore.

Per queste finalità è destinata, per l’esercizio finanziario 2010, la somma di 100 mila euro, a valere sui fondi previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche e integrazioni.

Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria

La legge modifica la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, estendendo da tre a dieci il termine previsto dall’articolo 11, comma 1. Il testo fornito non riporta il contenuto completo della disposizione modificata, ma solo l’allungamento del termine.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Molte delle misure finanziarie e dei contributi disciplinati dal provvedimento risultano però riferite all’esercizio finanziario 2010 e quindi oggi hanno rilievo prevalentemente storico.

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