L.R. Sicilia 18/2010
Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sicilia la cremazione dei defunti, la conservazione, l’affidamento e la dispersione delle ceneri, nel rispetto della normativa statale. Prevede piani regionali per i crematori, cinerari comuni, spazi per il commiato, campagne informative e contributi per impianti e strutture. Gli adempimenti regionali principali erano da adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore; gli interventi finanziari riguardano il triennio 2010-2012.
Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri in Sicilia
Cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri in Sicilia
La legge disciplina, nel territorio della Regione Siciliana, la cremazione dei defunti e la successiva destinazione delle ceneri, nel rispetto della normativa statale. Introduce inoltre misure di programmazione, informazione e sostegno finanziario per crematori, cinerari comuni e spazi per il commiato.
Ambito di applicazione e principi generali
La disciplina regionale è finalizzata a garantire il diritto di ciascuno di disporre delle proprie spoglie mortali. La Regione promuove anche la formazione del personale addetto ai crematori, con l’obiettivo di assicurare professionalità e corretto svolgimento delle attività funerarie.
Cremazione, urna cineraria e destinazioni consentite
La cremazione dei cadaveri, la conservazione delle ceneri nei cimiteri e il loro trasporto dall’impianto di cremazione alla destinazione finale avvengono secondo la normativa statale richiamata e secondo la legge regionale. Le ceneri devono essere collocate in un’urna sigillata, con sigillo del crematorio e dati anagrafici. Per garantire l’identità delle ceneri, i gestori degli impianti devono usare sistemi identificativi non termo-deperibili da applicare all’esterno del feretro e da riscontrare a cremazione conclusa.
L’urna può essere:
- tumulata;
- inumata, se il materiale è biodegradabile;
- conservata nei cimiteri in appositi spazi;
- consegnata al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto.
La consegna dell’urna deve risultare da verbale in tre esemplari, uno per il responsabile del servizio cimiteriale, uno per chi riceve l’urna e uno per l’ufficio di stato civile. Il secondo esemplare deve poi essere consegnato all’incaricato del servizio di custodia del cimitero dove le ceneri sono custodite.
Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per le salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.
Ogni cimitero deve disporre di un cinerario comune per la raccolta e conservazione collettiva delle ceneri nei casi in cui il defunto abbia scelto questa destinazione oppure i familiari non abbiano provveduto ad altra sistemazione. Il cinerario deve essere idoneo al contenimento di materiale sfuso e dotato di dispositivo per il prelievo delle ceneri dal lato opposto rispetto all’immissione.
Affidamento e dispersione delle ceneri
Nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione è consentita:
- in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri;
- in aree private;
- in natura.
La dispersione in natura è consentita:
- in montagna, ad almeno 200 metri da centri e insediamenti abitativi;
- in mare o nei laghi, a oltre 100 metri dalla riva;
- nei fiumi;
- negli altri luoghi individuati nell’ambito degli spazi cimiteriali.
La dispersione in mare, laghi, fiumi e altri corsi d’acqua è ammessa solo nei tratti liberi da manufatti e natanti. In aree private la dispersione deve avvenire fuori dai centri abitati, all’aperto, con il consenso dei proprietari e senza fini di lucro. In ogni caso è vietata nei centri abitati.
Se l’affidamento personale non è possibile, le ceneri confluiscono nel cinerario comune.
Piano regionale di coordinamento e impianti crematori
In attuazione della legge statale sulla cremazione, la Giunta regionale deve approvare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche associati, con individuazione dei bacini di utenza e relative norme di attuazione. Il Piano deve prevedere un’ubicazione degli impianti idonea a garantire servizi rapidi ed اقتصادي alla popolazione e disciplinare la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.
I crematori devono essere realizzati all’interno di aree cimiteriali esistenti o dei relativi ampliamenti; è escluso l’uso di crematori mobili. La realizzazione e gestione possono essere affidate ai comuni, anche in forma associata, con il coinvolgimento tramite convenzioni o concessioni di enti morali e associazioni senza fini di lucro aventi tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.
La Regione prevede interventi finanziari per favorire la realizzazione di impianti crematori e cinerari comuni, nonché dei giardini della memoria, cioè aree nei recinti cimiteriali destinate alla dispersione delle ceneri e mantenute verdeggianti nel corso delle stagioni. Tali aree devono essere curate anche sotto il profilo agronomico per evitare inquinamento e alterazioni dell’equilibrio ecologico del suolo.
Senso comunitario della morte, giardini della memoria e spazi per il commiato
Ogni comune deve rendere disponibile, nel giardino della memoria, un archivio informatico delle biografie dei defunti, adiacente al cinerario comune. L’archivio può ospitare cenni biografici e immagini secondo la disciplina comunale; le inserzioni sono autorizzate previa valutazione di un’apposita commissione, con procedure analoghe a quelle previste per epigrafi e strutture sepolcrali.
La Regione promuove inoltre la realizzazione, da parte dei comuni anche associati, di spazi per il commiato, intesi come luoghi all’interno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali siano deposti i feretri e si svolgano riti di commiato, nonché come spazi pubblici idonei ai funerali civili. La loro realizzazione comporta il servizio di un cerimoniere adeguatamente formato. Il Piano regionale di coordinamento deve prevedere spazi per il commiato per ogni nuovo crematorio.
Informazione ai cittadini e trasparenza dei costi
La Regione promuove campagne informative per diffondere la conoscenza delle diverse pratiche funerarie e favorire la scelta della cremazione. Le informazioni devono riguardare in modo specifico la cremazione, l’affidamento delle ceneri e le modalità di dispersione o conservazione, con attenzione all’equilibrio ecologico del territorio e alla tutela dell’ambiente.
La Giunta regionale deve inoltre definire livelli informativi minimi sui costi medi delle diverse forme di funerale, sepoltura e destinazione delle ceneri, che devono essere assicurati da strutture sanitarie regionali, comuni, associazioni e operatori privati del settore funerario.
Cremazione degli indigenti
Se il defunto è accertato come indigente, gli oneri della cremazione e gli adempimenti cimiteriali connessi sono sostenuti dal comune dell’ultima residenza, indipendentemente dal luogo della cremazione, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio e sulla base delle tariffe stabilite dal regolamento comunale.
Provvedimenti regionali attuativi
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, deve definire:
- le modalità e i casi di rimozione delle protesi, anche elettroalimentate, dai cadaveri destinati a cremazione;
- le modalità di tenuta dei registri cimiteriali comunali;
- i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e per i cerimonieri;
- i livelli informativi minimi sui costi delle diverse opzioni funerarie e di destinazione delle ceneri.
Copertura finanziaria e periodo di spesa
Per l’attuazione della legge è stata autorizzata, per il triennio 2010-2012, una spesa complessiva annua di 500 mila euro, di cui 440 mila per impianti crematori e 60 mila per campagne informative. La copertura è prevista a valere sui fondi regionali destinati agli enti locali.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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