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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14120/2021 del 24/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto della Corte d'appello di Catanzaro che, in reclamo avverso il provvedimento del Tribunale che lo aveva nominato amministratore giudiziario del complesso immobiliare "Villaggio Nausicaa", aveva disposto la revoca dell'incarico e la nomina di altro amministratore. Il ricorso in Cassazione si articolava in quattro motivi: (1) censura di illegittima utilizzazione del rito camerale per una decisione che avrebbe natura di sentenza e quindi di giurisdizione contenziosa, con conseguente inammissibilità del provvedimento alla revocazione in sede camerale e ponte di ricorso per cassazione; (2) vizio di travalicamento della domanda (extrapetizione) da parte della Corte d'appello rispetto alle richieste della reclamante; (3) errata qualificazione di un contratto di locazione novennale come atto eccedente l'ordinaria amministrazione; (4) carenza della motivazione (violazione dell'art. 132 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo (natura del provvedimento) decisivo e infondato: i decreti emessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1105 c.c. hanno natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione, suscettibili di revoca e reclamabili, e quindi, salvo che il provvedimento abbia travalicato i limiti della volontaria giurisdizione risolvendo controversie su diritti soggettivi insuscettibili di reintegrazione in sede ordinaria, non sono impugnabili per cassazione. Nel caso concreto non è emersa alcuna lesione di un diritto sostanziale alla prosecuzione dell'incarico dell'amministratore tale da giustificare la cassazione. I restanti motivi sono stati assorbiti. Sono state condannate in solido le parti ricorrenti (Procopio e il ricorso incidentale di Crazy Sun) al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente (Naviglio), liquidate in euro 6.200,00 oltre oneri, con indicazione del possibile raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1105 cod. civ.

    L'ultimo comma è qualificato dalla Corte come norma che consente provvedimenti di volontaria giurisdizione (decreti) per l'amministrazione della cosa comune, suscettibili di revoca e reclamabili; tali decreti in linea generale non sono impugnabili per cassazione salvo il travalicamento dei limiti della volontaria giurisdizione.

  • art. 1106 cod. civ.

    Rilevato nel quadro delle norme sul mandato/amministrazione della cosa comune; richiamata in correlazione alle funzioni dell'amministratore e ai limiti della sua tutela.

  • art. 1129 cod. civ.

    Richiamato per spiegare l'eccezionalità delle norme sulla revoca dell'amministratore di condominio e per distinguere la diversa disciplina della comunione; la Corte afferma che la norma non legittima l'uso del rito ordinario se non vi è travalicamento.

  • art. 739 cod. proc. civ.

    Richiamato come rimedio di reclamo/impugnazione dei provvedimenti di volontaria giurisdizione.

  • art. 742 cod. proc. civ.

    Come sopra, articolo collegato ai rimedi avverso provvedimenti di volontaria giurisdizione.

  • art. 742-bis cod. proc. civ.

    Richiamato tra le norme che disciplinano le impugnazioni dei decreti in materia di volontaria giurisdizione.

  • art. 360 n. 4 cod. proc. civ.

    Richiamato come riferimento normativo del motivo di cassazione che denunciava violazione di legge e motivazione erronea; la Corte però ha ritenuto il motivo inammissibile per natura del provvedimento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato (in particolare il settimo comma) nella discussione circa la giurisdizione e la rilevanza della cassazione per provvedimenti che decidono diritti soggettivi; la Corte ha richiamato la giurisprudenza interpretativa di tale principio.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato rispetto al vizio di extrapetizione rimproverato alla Corte d'appello; la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura assorbita dall'inammissibilità generale.

  • artt. 1108 e 1572 cod. civ.

    Richiamati in relazione alla contestazione sulla qualificazione dell'atto di locazione come straordinaria o ordinaria amministrazione; la Corte non ha ritenuto il profilo idoneo a dimostrare travalicamento della volontaria giurisdizione.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato (il ricorrente aveva indicato erroneamente art. 135) in ordine alla presunta carenza motivazionale; la questione è stata assorbita dall'inammissibilità complessiva del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato in ordine al pagamento di un ulteriore contributo unificato, con richiamo alla possibilità del raddoppio del contributo in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • I decreti emessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1105 c.c. sono, di regola, provvedimenti di volontaria giurisdizione: sono revocabili, reclamabili e non sempre impugnabili in Cassazione; la possibilità di ricorrere per cassazione sussiste solo se il provvedimento ha travalicato i limiti della volontaria giurisdizione, risolvendo una controversia su diritti soggettivi che non possono essere reintegrati in sede ordinaria.
  • La revoca dell'amministratore della cosa comune non crea, in linea di massima, un diritto sostanziale dell'amministratore alla permanenza nell'incarico: eventuali tutele per il revocato sono normalmente risarcitorie o di equivalente in sede di giudizio di cognizione.
  • Nel valutare se un provvedimento camerale sia impugnabile con strumenti tipici di giudizi contenziosi, occorre analizzare concretamente la posizione soggettiva protetta e verificare se la decisione abbia definitivamente inciso su un diritto non reintegrabile con un procedimento ordinario.
  • Le censure processuali sulla qualificazione della domanda o sulla qualificazione giuridica di un atto (es. se una locazione sia ordinarie o straordinaria amministrazione) possono non essere decisive se il ricorso è inammissibile per motivi di giurisdizione o procedimento; è opportuno, prima di proporre ricorso per cassazione, valutare la natura del provvedimento impugnato.
  • L'atto depositato come controricorso può essere qualificato come ricorso incidentale adesivo; chi lo formula deve rispettare i requisiti di ammissibilità dell'azione incidentale, altrimenti anche l'adesione viene dichiarata inammissibile.
  • In caso di soccombenza in Cassazione, il pagamento delle spese, la liquidazione delle stesse e l'eventuale raddoppio del contributo unificato sono rischi concreti da considerare nella valutazione strategica del ricorso.

Testo integrale

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