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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14105/2021 del 24/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva escluso dalla comunione legale la quota del 73,49% dell'appartamento di viale dei Quattro Venti assegnata a Susanna Sabbatini. Sostenevano che, essendo l'assegnazione avvenuta con sentenza di divisione che impose il pagamento di un conguaglio, la pronuncia avrebbe natura costitutiva e l'assegnazione eccedente la quota ereditaria sarebbe da qualificare come atto traslativo inter vivos, ricadente nella comunione legale; richiamavano anche la disciplina fiscale (art. 34 DPR 131/1986) e la giurisprudenza che ritiene talvolta costitutiva la sentenza di divisione quando l'assegnazione è in eccedenza. Inoltre lamentavano violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riferimento al contenuto del gravame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'acquisto della quota del 73,49% deve essere qualificato come acquisto mortis causa (titolo successionario: testamento del padre e successioni della madre e del fratello) e dunque escluso dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179, 1° co., lett. b), cod. civ. La Corte ha precisato che la sentenza di divisione, pur avendo effetti costitutivi solo quando assegna beni in eccedenza rispetto alla quota altrui, nel caso di specie l'assegnazione e il conguaglio si collocano nell'ambito delle vicende successorie e non costituiscono un atto traslativo inter vivos che includa il bene nella comunione. Ha inoltre escluso rilievo alla normativa fiscale citata, considerandola rilevante solo in ambito tributario. Il motivo sulla presunta violazione del principio di corrispondenza è stato anch'esso respinto: il giudice di merito può valutare il contenuto sostanziale delle domande oltre la formale dicitura. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in complessivi euro 5.800,00 più oneri) e a eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 177 cod. civ.

    Richiamato in rapporto alla disciplina della comunione ereditaria e della divisione; la Corte ha esaminato la natura della sentenza di divisione rispetto agli effetti distributivi e costitutivi

  • art. 179, 1° co., lett. b) cod. civ.

    Interpretato nel senso che gli acquisti derivanti da successione (mortis causa) sono estranei alla comunione legale; la quota acquisita iure successionis resta esclusa dalla comunione

  • art. 34 d.p.r. n. 131/1986

    Ritenuta norma di natura tributaria: non incide sulla qualificazione civilistica dell'acquisto come mortis causa e dunque sull'inclusione o esclusione dalla comunione legale

  • art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ.

    Fondamento formale del motivo di ricorso per violazione di norme di diritto sostanziale (viene respinto dal giudice di legittimità)

  • art. 360, 10° co., n. 3 cod. proc. civ.

    Richiamato con riferimento al secondo motivo (violazione del principio di corrispondenza), anch'esso ritenuto infondato

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Utilizzato per ricordare il principio che il giudice deve valutare il contenuto sostanziale delle domande e non limitarsi alla formulazione letterale dell'atto

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato in ordine all'eventuale ulteriore contributo unificato da versare dai ricorrenti; disposizione procedurale sui contributi

Massime di principio

  • Se il titolo di acquisto di un bene è mortis causa (successione testamentaria o ab intestato), l'acquisto è normalmente escluso dalla comunione legale ex art. 179 cod. civ.
  • La sentenza di divisione ha natura dichiarativa rispetto all'effetto distributivo, ma può produrre effetti costitutivi solo quando assegna beni in eccedenza rispetto alla quota spettante a un condividente; tuttavia l'assegnazione con conguaglio può restare comunque riconducibile all'ambito successorio e non trasformarsi automaticamente in atto traslativo inter vivos.
  • Il pagamento del conguaglio disposto in sede di divisione non costituisce di per sé un elemento che trasformi l'assegnazione in atto traslativo inter vivos e quindi non basta, da solo, a far entrare il bene nella comunione legale.
  • La normativa fiscale (es. art. 34 DPR 131/1986) può avere rilevanza per l'imposizione, ma non sostituisce la qualificazione civilistica dell'acquisto ai fini del regime patrimoniale tra coniugi.
  • Il giudice di merito può e deve valutare la sostanza della domanda e non è vincolato alla mera formulazione letterale dell'atto: la corrispondenza fra chiesto e pronunciato è valutata anche in base al contenuto sostanziale delle vicende dedotte.

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