Cassazione Civile, Sentenza n. 14119/2021 del 24/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di merito che aveva accertato in favore della Centurioni la proprietà di una porzione del mappale 270, foglio 10 del NCT del Comune di Pastrengo per intervenuta usucapione. Il ricorrente proponeva sei motivi: (i) nullità della sentenza per illegibilità (art. 132 c.p.c.) poichè scritta a mano; (ii) carenze di motivazione e violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. nonchè degli artt. 116 e 118 disp. att. c.p.c. in ordine alla valutazione dell'usucapione sulla base dell'età degli ulivi; (iii) omissione di valutazione dell\"inattendibilità\" dei testi della Centurioni (senza denuncia di falsità); (iv) errore nella valutazione del "possesso uti dominus" per piantumazione e coltivazione; (v) valutazione probatoria relativa all\"uso del terreno come parcheggio con locazione a Bottura"; (vi) errata rideterminazione del confine catastale con arretramento di 1,80 m.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondato il motivo di illegibilità perché non sussisteva mancanza assoluta di leggibilità e perché la resistente aveva fornito trasposizione dattilografica del passo contestato. Ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi perché vertevano su valutazioni di merito (accertamento della usucapione dalla piantumazione degli ulivi, valutazione della prova testimoniale, uso del terreno come parcheggio, rideterminazione del confine catastale), profili non sindacabili in Cassazione salvo assoluta carenza di motivazione, che non ricorreva. Ha confermato la decisione dei giudici di merito e ha condannato il ricorrente a rifondere le spese di giudizio alla controricorrente, determinate in € 3.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori; ha inoltre dato atto della possibile applicazione dell\"ulteriore contributo unificato\" ai sensi dell\"art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La nullità della sentenza per illegibilità richiede la mancanza assoluta di leggibilità; nel caso di parziale difficoltà di lettura o di trasposizione possibile, la nullità non sussiste.
art. 360 c.p.c., co. I, nn. 3, 4, 5
Limita i vizi denunciabili in Cassazione: il sindacato è soprattutto di carattere di legittimità e motivazionale; le censure concernenti valutazioni di fatto sono inammissibili salvo vizio quanto alla motivazione nella misura prevista.
art. 1158 c.c.
Norma sull\"usucapione e relativa prescrizione: la Corte ha ritenuto che l'accertamento del tempo di possesso sia questione di fatto demandata al giudice del merito.
art. 2697 c.c.
Regola la prova dei fatti; la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova (es. età degli ulivi, testimonianze) sia di merito e non sindacabile in Cassazione se non sussiste carenza assoluta di motivazione.
art. 2704 c.c.
Riferita in relazione alla valutazione probatoria della proprietà e dei titoli: anche qui la Corte sottolinea il peso dell\"accertamento di merito.
art. 1155 c.c.
Richiamata in materia di usucapione; nell\"interpretazione data, la prova del possesso e del decorso del tempo è valutazione del giudice di merito.
art. 950 c.c.
Riguarda le servitù e i diritti reali; la contestazione collegata alla rideterminazione del confine è stata qualificata come questione di merito/catastale non sindacabile in questa sede.
artt. 116 e 118 disp. att. c.p.c.
Disposizioni sul procedimento e motivazione: richiamate in relazione alla valutazione della motivazione delle sentenze; la Corte ha escluso la carenza assoluta di motivazione.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma 1-bis e 1-quater)
Regola il contributo unificato e l\"eventuale maggiorazione: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l\"eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente.
Massime citate (Cass. n. 4683/2010; Cass. n. 18215/2013)
La Corte ha richiamato precedenti per delimitare i casi di illegibilità e di sindacato sulla motivazione; ha ritenuto non applicabili i principi evocati dal ricorrente per le differenze fattuali e procedurali con le pronunce citate.
Massime di principio
- La nullità di una sentenza per illegibilità ai sensi dell\"art. 132 c.p.c. richiede la mancanza assoluta di leggibilità; la presenza di una trasposizione dattilografica o una leggibilità parziale esclude la nullità.
- Le questioni inerenti all\"accertamento dei fatti (es. decorso del tempo per usucapione ricavabile dall\"età degli alberi, affidabilità dei testi, uso del terreno, tratteggi catastali) sono valutazioni di merito e, di regola, non sono sindacabili in Cassazione salvo che vi sia una vera e propria carenza assoluta o contraddittorietà della motivazione.
- La semplice conferma, da parte della Corte d\"Appello, delle valutazioni del giudice di primo grado non costituisce di per sé un vizio di motivazione quando la scelta motivazionale sia coerente e non manifestamente illogica.
- Se si contesta l\"attendibilità di testimonianze bisogna, ove pertinenti, proporre i mezzi processuali idonei (es. denuncia di falsità) o mostrare in modo chiaro che la motivazione è del tutto carente; altrimenti la censura è inammissibile in sede di legittimità.
- Le questioni catastali e di rideterminazione dei confini sono in prevalenza accertamenti tecnici e di merito; per impugnarle con successo è necessario dimostrare vizi di diritto o gravi profili di illogicità nella motivazione.
- In caso di soccombenza in Cassazione possono essere disposte condanne alle spese e, se previsto, l\"obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell\"art. 13 D.P.R. 115/2002.
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