Sentenza del 04/05/2018 n. 10639 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999, con maggiori imposte ai fini IVA, IRPEG e IRAP. L'Ufficio aveva ritenuto che in Italia operasse una stabile organizzazione di XXXX N.V., individuata nella sottodivisione di XX S.p.A. denominata XXXXX, cui era imputabile integralmente il reddito prodotto in Italia. La CTP di Milano aveva annullato l'accertamento, mentre la CTR della Lombardia aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la pretesa fiscale. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione con diciassette motivi, ma successivamente vi ha rinunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente depositata e comunicata alla controparte, nonché accettata dall'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio senza esaminare i diciassette motivi di ricorso e senza pronunciarsi nel merito sulla sussistenza della stabile organizzazione o sulla legittimità dell'accertamento. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della concorde richiesta dell'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolare, incondizionata, comunicata alla controparte e accettata, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio viene dichiarato estinto per rinuncia, la Corte normalmente non esamina i motivi di ricorso e non decide nel merito la controversia fiscale.
- L'estinzione del giudizio non equivale necessariamente a una valutazione positiva o negativa della fondatezza delle contestazioni: l'esito dipende dalla rinuncia processuale e non da una decisione sul merito.
- In caso di rinuncia concordata, le spese possono essere compensate tra le parti; ciò significa che ciascuna parte sostiene i propri costi, salvo diversa decisione del giudice.
- La sentenza della CTR, non essendo stata annullata o riformata dalla Corte di cassazione, resta il provvedimento conclusivo del giudizio nella parte non più impugnata.
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