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Messaggio

Messaggio numero 22647 del 30-11-2011

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra le modalità applicative del decreto legislativo n. 67/2011 e del decreto interministeriale 20 settembre 2011 in materia di accesso anticipato al pensionamento per chi svolge lavori particolarmente faticosi e pesanti, con precisazioni su requisiti, termini, documentazione, cumulabilità dei benefici, istruttoria, monitoraggio e ricorsi.

Chiarimenti sulle pensioni anticipate per lavori usuranti

Chiarimenti applicativi sul pensionamento anticipato per lavori particolarmente faticosi e pesanti

Il documento fornisce chiarimenti interpretativi e operative indicazioni sul decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e sul relativo decreto interministeriale 20 settembre 2011. L’obiettivo è disciplinare il riconoscimento del beneficio pensionistico per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con particolare attenzione alle domande riferite a requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011.

Ambito normativo e finalità

Viene richiamata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011 del decreto interministeriale 20 settembre 2011, attuativo del d.lgs. n. 67/2011. Il documento precisa che, in continuità con i precedenti messaggi INPS n. 12693 e n. 16762 del 25 agosto 2011, sono già state illustrate:

  • le tipologie di lavori particolarmente faticosi e pesanti;
  • il periodo minimo di svolgimento richiesto;
  • la misura del beneficio pensionistico nel periodo transitorio fino al 2013 e successivamente;
  • le modalità di presentazione della domanda per chi maturava i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011.

Tipologie di lavorazioni e requisiti di svolgimento

Il documento chiarisce alcune categorie di lavori usuranti previste dall’articolo 1 del d.lgs. n. 67/2011. In particolare, per i lavoratori impiegati in cave o in galleria, si precisa che i lavoratori di segheria del marmo possono rientrare nelle categorie agevolate solo se l’attività è svolta nell’ambito del ciclo produttivo all’interno delle cave.

Per le mansioni già contemplate dal decreto ministeriale 19 maggio 1999 e caratterizzate da prevalenza e continuità, viene affermato che:

  • la condizione della prevalenza può considerarsi soddisfatta alla luce del nuovo criterio temporale introdotto dal d.lgs. n. 67/2011;
  • la continuità non è richiesta nei medesimi termini, poiché la disciplina del decreto legislativo valorizza il periodo di svolgimento complessivo dell’attività, senza imporre la continuità.

Periodi minimi utili ai fini del beneficio

Il documento riepiloga il requisito temporale previsto dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 67/2011:

  • per pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017, è richiesto almeno un periodo di 7 anni di attività particolarmente faticosa e pesante, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
  • per pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018, il requisito sale ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Verifica del requisito dei 10 anni di attività lavorativa

Ai fini del computo dei 10 anni, il documento stabilisce che:

  • la verifica avviene per anno solare, inteso come periodo intercorrente tra un giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente;
  • i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa, come disoccupazione o mobilità, sono neutrali e non si computano;
  • per chi ha presentato domanda entro il 30 settembre 2011 e ha maturato o matura i requisiti entro il 31 dicembre 2011, se ha cessato l’attività prima di tale data si considerano i 10 anni precedenti la cessazione;
  • per chi era ancora in attività al 31 dicembre 2011, si considerano i 10 anni precedenti quella data.

Verifica del requisito dei 7 anni di attività faticosa e pesante

Per i 7 anni di lavoro usurante si precisa che:

  • si considerano i periodi di effettivo svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti;
  • sono esclusi i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa;
  • nel periodo di 7 anni, anche non continuativi, deve essere compreso l’anno di maturazione dei requisiti;
  • per il lavoro notturno, la valutazione avviene sulla base delle giornate lavorative svolte nell’anno solare individuato secondo il criterio sopra descritto.

Cumulabilità e incumulabilità del beneficio

Viene richiamato il comma 8 dell’articolo 1 del d.lgs. n. 67/2011, secondo cui restano salve le norme di miglior favore per l’accesso al pensionamento rispetto ai requisiti dell’assicurazione generale obbligatoria, ma tali condizioni non sono cumulabili o integrabili con quelle del decreto legislativo.

Il documento specifica inoltre che:

  • non sono cumulabili i benefici del d.lgs. n. 67/2011 con quelli per lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti o affetti da particolari infermità tutelate previdenzialmente;
  • sono cumulabili con i benefici per lavoratori esposti all’amianto ex legge n. 257/1992, ma solo ai fini della determinazione dell’importo della pensione e non per anticipare l’accesso al pensionamento;
  • è cumulabile il meccanismo di prolungamento dei periodi lavorativi previsto dalla legge n. 413/1984 per i lavoratori marittimi.

Domanda di riconoscimento e documentazione necessaria

L’articolo 2 del d.lgs. n. 67/2011 prevede la presentazione della domanda all’ente previdenziale presso cui il lavoratore è iscritto, corredata dalla documentazione necessaria. Per i lavoratori che avevano già maturato o avrebbero maturato i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011, la domanda doveva essere presentata entro il 30 settembre 2011.

L’istruttoria richiede:

  • la manifestazione della volontà di avvalersi del beneficio;
  • l’indicazione dei periodi in cui sono state svolte le attività usuranti;
  • la documentazione minima prevista dalla Tabella A allegata al decreto interministeriale.

La documentazione può essere prodotta in copia, salvo comprovata impossibilità, con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente l’originale, accompagnata da documento di identità del dichiarante.

Integrazione documentale e casi particolari

La verifica del diritto avviene confrontando la documentazione con gli archivi dell’Istituto. Se la documentazione iniziale non consente di accertare in modo univoco lo svolgimento dell’attività usurante, le strutture territoriali devono invitare l’interessato a integrare la domanda con documentazione equipollente utile a provare l’attività svolta.

Le domande presentate entro il 30 settembre 2011 ma prive della documentazione necessaria possono essere istruite solo se la documentazione integrativa perviene entro il 6 dicembre 2011.

Esempi di documentazione per specifiche lavorazioni

Il documento elenca, a titolo esemplificativo, la documentazione utile per alcune tipologie di attività. Tra le principali:

  • lavori nelle cave: documentazione sull’attività dell’azienda in cave di materiale di pietra e ornamentale, autorizzazioni competenti o comunicazioni di affidamento a terzi; contratto di lavoro con qualifica idonea;
  • lavori in cassoni ad aria compressa: denuncia dei lavori in aria compressa, documento personale per operai cassonisti, contratto con mansioni specifiche o schede mediche periodiche;
  • lavori svolti da palombari: certificazioni camerali o della capitaneria di porto, libretto di ricognizione, contratto individuale, buste paga con maggiorazione;
  • lavori ad alte temperature: contratto con qualifica di operaio e documentazione aziendale sui periodi di esposizione; per mansioni non espressamente indicate, prova delle condizioni di esposizione e dei valori limite richiamati dalla circolare n. 115/2001;
  • lavorazioni del vetro cavo: documentazione aziendale e contratto individuale che indichi la mansione di soffiatore;
  • asportazione dell’amianto: piano di lavoro comunicato alla vigilanza e contratto individuale;
  • lavori in spazi ristretti: documentazione che dimostri l’esposizione a rischi di inalazione, esplosione o mancanza di ossigeno;
  • conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo: documentazione aziendale attestante il servizio pubblico, anche se svolto da soggetto non pubblico, ed estratto matricolare del datore di lavoro.

Indicazioni operative sulla documentazione complessa

Nei casi in cui la documentazione sia troppo specifica o non consenta una valutazione inequivoca, le strutture territoriali devono trasmettere domanda e documenti alle Direzioni regionali dell’Istituto per l’inoltro alla Direzione Centrale Pensioni all’indirizzo email helpusuranti@inps.it.

Cause di rigetto delle domande

Non possono essere accolte le domande dei lavoratori che non possiedano i requisiti richiesti, in particolare:

  • appartenenza a una delle tipologie di lavoratori dipendenti previste dal decreto;
  • requisito anagrafico e contributivo per il pensionamento agevolato.

Sono inoltre escluse le domande presentate da:

  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori in possesso della massima anzianità contributiva;
  • soggetti che non abbiano prodotto la documentazione necessaria entro il 6 dicembre 2011.

Procedimento accertativo

L’istruttoria delle domande è svolta dalla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale presso cui il lavoratore è iscritto. Per la verifica dei requisiti l’ente può avvalersi di:

  • rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi;
  • rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • rappresentanti delle ASL o di altri enti pubblici, sulla base di specifiche intese.

Il procedimento accertativo deve svolgersi secondo criteri definiti d’intesa con le amministrazioni pubbliche e gli altri enti coinvolti.

Monitoraggio delle domande accolte e meccanismo di salvaguardia

Il monitoraggio delle domande accolte serve a verificare eventuali scostamenti rispetto alle risorse annualmente disponibili. Esso avviene tramite l’accentramento presso INPS delle informazioni relative a:

  • data di maturazione dei requisiti agevolati;
  • onere finanziario di ciascun anticipo pensionistico;
  • data di presentazione della domanda.

Se l’onere accertato supera lo stanziamento disponibile, la decorrenza della pensione anticipata viene differita secondo la data di maturazione dei requisiti e, a parità di questa, secondo la data di presentazione della domanda.

Comunicazione dell’esito da parte dell’ente previdenziale

L’ente previdenziale deve comunicare all’interessato, in caso di esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, fermo restando che la liquidazione resta subordinata alla presentazione della domanda di pensione e alla sussistenza di ogni ulteriore condizione di legge.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2011, la comunicazione va resa entro il 31 dicembre 2011 e può riguardare:

  • accoglimento della domanda con indicazione della prima decorrenza utile;
  • accertamento positivo dei requisiti ma con differimento per insufficiente copertura finanziaria;
  • rigetto della domanda per mancanza dei requisiti.

Verifiche ispettive, rilevazione e scambio dati

Il documento rinvia a successive indicazioni per l’applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del decreto interministeriale, relativi a:

  • verifiche ispettive;
  • modalità di rilevazione e comunicazione da parte del datore di lavoro;
  • scambio di informazioni tra enti.

Ricorsi e riesame

I ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di rigetto per motivi di merito devono essere presentati ai Comitati regionali per i rapporti di lavoro, competenti per territorio, presso le Direzioni regionali del lavoro, entro 30 giorni dalla comunicazione di rigetto. Il ricorso si intende respinto se non deciso entro 90 giorni.

Se il ricorso è presentato all’INPS, l’Istituto deve trasmetterlo alle proprie Direzioni regionali per l’inoltro ai competenti Comitati regionali.

Le domande respinte per motivi diversi dal merito devono invece essere riesaminate, su istanza dell’interessato, dalla struttura territoriale che ha adottato il provvedimento di reiezione.

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