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Legge

L.R. Basilicata 19/2012

“Modifiche ed integrazioni all’art. 17 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 – Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2008”.

Normativa regionaleL.R. Basilicata 19/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata 9 agosto 2012, n. 19 modifica l’art. 17 della L.R. n. 28/2007, ampliando e precisando gli interventi finanziabili per programmi di investimento finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali, anche in caso di nuovi impianti o sostituzione di siti inattivi. Aumenta inoltre dal 50% al 60% una percentuale di beneficio e prevede un ulteriore +10% per impianti industriali con produzioni similari. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche ai contributi per investimenti e occupazione in Basilicata

Modifiche ai contributi per investimenti e occupazione in Basilicata

La legge regionale Basilicata n. 19 del 2012 interviene sull’art. 17 della L.R. n. 28/2007, ridefinendo alcuni presupposti e parametri di accesso a interventi legati a investimenti produttivi e al recupero dei livelli occupazionali. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata.

Ambito degli interventi finanziabili

La norma riformula la tipologia di programmi di investimento agevolabili, includendo iniziative volte a favorire la salvaguardia e il recupero dei livelli occupazionali nell’ambito di:

  • processi di ristrutturazione industriale;
  • processi di riconversione industriale;
  • realizzazione di nuovi investimenti;
  • realizzazione di nuovi impianti produttivi, anche sostitutivi di insediamenti industriali inattivi.

È richiesto che tali interventi determinino il recupero dei livelli occupazionali dell’attività cessata nell’unità produttiva locale del sito inattivo oppure il recupero del livello occupazionale anche in attività collocate in altro sito produttivo.

Adeguamenti ai requisiti e ai parametri di beneficio

La legge modifica alcune previsioni del comma 2 dell’art. 17 per coordinare la disciplina con la nuova formulazione del comma 1 e per ampliare l’ambito applicativo del beneficio.

In particolare:

  • il riferimento ai “produttivi inattivi” viene sostituito dal richiamo agli interventi di cui al comma 1, lettera a);
  • il riferimento allo “stesso sito produttivo” viene sostituito con “nel sito produttivo”, con una formulazione meno restrittiva;
  • la percentuale del 50% viene elevata al 60%.

Maggiorazione per produzioni similari

Viene introdotta una nuova ipotesi di incremento del parametro percentuale. Se gli interventi previsti sono finalizzati alla realizzazione di impianti industriali per produzioni similari a quelle della precedente attività, la percentuale prevista alla lettera b) del comma 2 è aumentata di un ulteriore 10%.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, avvenuta il 9 agosto 2012. Non contiene una disciplina transitoria ulteriore né un termine finale di applicazione.

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