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Legge

L.R. Basilicata 20/2012

"Misure finalizzate alla promozione dei sistemi produttivi locali e dei contratti di rete” (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 20/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata misure di sostegno ai contratti di rete e ai contratti di sviluppo, prevedendo incentivi, punteggi premiali, semplificazioni e cofinanziamenti. Stabilisce ruoli di Giunta, Consiglio, enti locali e sistema camerale, con copertura finanziaria iniziale per il 2012 e successiva determinazione in legge di bilancio.

Promozione dei contratti di rete e dei contratti di sviluppo in Basilicata

Promozione dei sistemi produttivi locali, dei contratti di rete e dei contratti di sviluppo in Basilicata

La legge regionale disciplina interventi a favore delle imprese operanti in Basilicata, con l’obiettivo di rafforzarne competitività, innovazione e capacità di investimento. Il provvedimento si applica nel territorio regionale e prevede misure sia per la fase di preparazione e attuazione dei contratti di rete, sia per il finanziamento di contratti di sviluppo di valenza nazionale e regionale.

Finalità e ambito generale

La Regione intende favorire la riconversione e il potenziamento della capacità innovativa e competitiva delle imprese che aderiscono a un contratto di rete, quando il programma comune produca effetti positivi sull’economia regionale. Intende inoltre sostenere investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva lucana e, a tali fini, individua misure per incoraggiare l’elaborazione di programmi comuni propedeutici alla stipula dei contratti di rete, favorirne la sottoscrizione e l’attuazione, nonché concorrere al finanziamento dei contratti di sviluppo.

Definizioni rilevanti

Ai fini della legge rilevano, tra le altre, le nozioni di accordi e accordi di programma, aiuti di Stato, asseverazione del programma di rete, contratti di rete, contratti di sviluppo di valenza nazionale, organo comune, programmazione negoziata, sistema camerale italiano, sportello unico per le attività produttive e sportello unico regionale per l’internazionalizzazione. Le definizioni rinviano alla normativa statale di settore e delimitano i soggetti e gli strumenti utilizzabili nell’attuazione regionale.

Funzioni della Regione e cooperazione istituzionale

La Giunta regionale è il principale soggetto attuativo delle misure sui contratti di rete: adotta interventi per sollecitare i programmi comuni e per favorire la sottoscrizione e l’attuazione dei contratti, e può incentivare forme di partenariato pubblico-privato tramite procedure ad evidenza pubblica. La Regione può avvalersi dei consorzi per lo sviluppo industriale, degli enti strumentali e, nei limiti della normativa vigente, delle proprie società partecipate. È inoltre previsto il coinvolgimento dell’Università della Basilicata, delle Camere di commercio, degli enti locali e delle parti sociali.

Ruolo degli enti locali e del sistema camerale

Gli enti locali, anche associati, possono proporre alla Giunta misure relative ai contratti di rete e ai contratti di sviluppo, indicando anche quote di finanziamento, risorse umane o strumentali e servizi da mettere a disposizione. Se le proposte sono accolte e comportano impegni o servizi a carico del proponente, l’attuazione avviene mediante accordi o accordi di programma. Alle Camere di commercio e all’Unione regionale delle Camere di commercio di Basilicata sono attribuite facoltà analoghe; possono inoltre essere individuate come soggetti attuatori delle misure regionali.

Coordinamento con altre Regioni e programmazione negoziata

Quando gli effetti di un contratto di rete o di sviluppo interessano anche altre Regioni, la Giunta conclude le intese necessarie mediante accordi o accordi di programma. Se gli obiettivi del contratto sono coerenti con la programmazione negoziata, la Regione riconosce e, se opportuno, promuove le imprese aderenti come soggetti di tale programmazione; per i contratti di rete si applicano le regole sull’organo comune.

Misure per le reti d’impresa

La legge individua il contratto di rete come strumento per perseguire, tramite un programma comune, collaborazioni, scambio di informazioni o prestazioni e svolgimento in comune di attività, allo scopo di accrescere innovazione e competitività. Le misure regionali possono finanziare sia programmi preliminari alla stipula del contratto, sia iniziative direttamente presentate dai sottoscrittori del contratto di rete, con particolare attenzione alle PMI. Sono previste azioni per efficienza operativa, funzioni condivise, visibilità sul mercato, acquisti comuni, ricerca e innovazione, digitalizzazione e partecipazione di imprese femminili, giovanili, di nuova costituzione e di misure per lavoratori disabili.

Organo comune, semplificazioni e punteggio premiale

Se previsto dal contratto, l’organo comune rappresenta le imprese aderenti anche per la richiesta di agevolazioni, del punteggio premiale e per l’avvio di procedimenti amministrativi regionali o per la convocazione della conferenza di servizi. Esso può presentare istanze, seguire i procedimenti e autocertificare i requisiti, salvo controlli. La Regione riconosce inoltre un punteggio premiale nelle graduatorie per le agevolazioni, purché non prevalente e solo se l’investimento è coerente con il programma comune di rete.

Ulteriori misure di sostegno alle reti

Per le imprese aderenti a un contratto di rete, i limiti delle agevolazioni si calcolano per ciascuna impresa. La Regione può anche adottare provvedimenti per rafforzare patrimonialmente i consorzi di garanzia promossi dalla Regione, al fine di facilitare il credito bancario e ridurre gli oneri finanziari delle imprese di rete.

Asseverazione del programma di rete

Le agevolazioni, le misure incentivanti e le semplificazioni previste dalla legge in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete sono subordinati, in via generale, all’asseverazione del programma di rete. Fa eccezione l’iniziativa di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), cioè quella proposta per l’elaborazione del programma comune propedeutico alla stipula.

Contratti di sviluppo di valenza nazionale

Per i contratti di sviluppo di valenza nazionale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge i criteri con cui la Giunta determina la disponibilità al cofinanziamento delle proposte definitive inviate alla Regione, precisandone misura e condizioni. La disciplina è orientata al perseguimento degli obiettivi statali in materia di contratti di sviluppo.

Contratti di sviluppo di valenza regionale

La Regione disciplina anche contratti di sviluppo di valenza regionale finalizzati ad attrarre investimenti e realizzare iniziative imprenditoriali rilevanti per il sistema produttivo lucano. Il Consiglio regionale stabilisce criteri, condizioni e modalità, incluse le direttive sulla fase di negoziazione, per finanziare contratti diretti a creare nuove unità produttive, ampliare quelle esistenti, diversificare o riconvertire la produzione. Possono proporli imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, consorzi di imprese e anche imprese di piccole dimensioni aderenti a un contratto di rete.

Programmazione finanziaria e aggiornamento dei criteri

Dopo l’adozione dei provvedimenti consiliari sui contratti di sviluppo, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio determina la quota di risorse da destinare alle finalità dei contratti di rete e di sviluppo e indica i settori produttivi destinatari. Se mutano le disponibilità finanziarie o se ne ravvisi l’opportunità, la Giunta può modificare quote, criteri e settori, nel rispetto degli impegni già assunti e dei diritti acquisiti. Il Consiglio può inoltre aggiornare o integrare i criteri dei contratti di sviluppo.

Sportello unico per le attività produttive

Per favorire la piena operatività dello sportello unico per le attività produttive, la Giunta destina risorse alla gestione associata da parte dei Comuni, in convenzione con le Camere di commercio di Potenza e Matera o, per le aziende insediate nelle aree di competenza, in collaborazione con i consorzi per lo sviluppo industriale. Salvo diversa previsione del contratto di rete, l’organo comune è riconosciuto tra i soggetti legittimati a chiedere chiarimenti tecnici al responsabile dello sportello.

Informativa al Consiglio e copertura finanziaria

La Giunta trasmette al Consiglio regionale, entro 30 giorni dall’adozione, i provvedimenti relativi alle intese con altre Regioni, agli incentivi per le reti, alla ripartizione delle risorse per i contratti di sviluppo e alle misure per lo sportello unico. Per l’anno 2012 è autorizzata una spesa di 200.000 euro, con imputazione a specifico capitolo del bilancio; per gli esercizi successivi la quantificazione è demandata alle leggi di bilancio. La Giunta può usare anche risorse non vincolate purché compatibili con le finalità della legge.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge contiene misure generali di sostegno a reti d’impresa e contratti di sviluppo, accompagnate da termini puntuali per l’adozione degli atti attuativi. La copertura finanziaria originaria riguarda l’esercizio 2012, mentre la disciplina in sé resta strutturale per l’ordinamento regionale. Non emergono, dal testo fornito, termini finali di efficacia; tuttavia alcune previsioni sono operative solo quando la Giunta, il Consiglio o la legge di bilancio intervengono con i relativi atti attuativi.

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