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Legge

L.R. Basilicata 17/2012

"Modifiche alla Legge Regionale 26 aprile 2012, n. 8”.

Normativa regionaleL.R. Basilicata 17/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata 9 agosto 2012, n. 17 modifica la L.R. 8/2012 su autorizzazioni per impianti energetici, misure di compensazione, riconversione e verifica di assoggettabilità. Le nuove regole si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore; l’articolo sulla verifica di assoggettabilità è poi stato abrogato nel 2014.

Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti da fonti rinnovabili

Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti da fonti rinnovabili

La legge regionale Basilicata n. 17 del 2012 interviene sulla precedente L.R. 8/2012, rimodulando alcuni aspetti della disciplina sugli impianti di produzione di energia, in particolare riconversione, misure di compensazione e procedure autorizzative. Il testo coordinato recepisce inoltre una successiva abrogazione del 2014 su una delle disposizioni introdotte.

Modifiche alle disposizioni sulla programmazione e sugli impianti

La legge sopprime una lettera dell’articolo 2 della L.R. 8/2012 e abroga integralmente l’articolo 10 della medesima legge. Inoltre sostituisce l’articolo 12, introducendo una disciplina specifica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che sostituiscono impianti alimentati da fonti fossili già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge.

Riconversione di impianti esistenti

Gli impianti rinnovabili che sostituiscono impianti fossili in esercizio non concorrono al raggiungimento delle potenze installabili previste dal PIEAR, purché la potenza nominale del nuovo impianto non sia superiore a quella dell’impianto sostituito o da sostituire. Resta comunque fermo il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, paesaggistica e di tutela del patrimonio storico-artistico.

Misure di compensazione e di miglioramento ambientale

Per le istanze di autorizzazione unica, il proponente deve predisporre in conferenza di servizi un progetto in forma preliminare quando le misure compensative riguardano lavori, oppure nella forma prevista per servizi e forniture quando le misure hanno tale oggetto. Se le misure riguardano lavori, entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione unica deve essere redatto anche il progetto definitivo.

È vietato frazionare artificiosamente le potenze elettriche installabili mediante la presentazione di più istanze di autorizzazione unica, al fine di eludere le regole sulle misure compensative e di miglioramento ambientale.

Procedura abilitativa semplificata

Nei casi soggetti a procedura abilitativa semplificata, i proponenti definiscono d’intesa con il Comune interessato le eventuali misure di compensazione e di miglioramento ambientale, nel rispetto dell’Allegato 2 delle linee guida richiamate dalla legge.

Potere regolatorio della Giunta regionale

La Giunta regionale è incaricata di definire, con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e sentita la commissione consiliare competente, eventuali ulteriori modalità e termini applicativi in materia di compensazioni e miglioramenti ambientali, sempre nel rispetto della normativa statale richiamata e delle linee guida di settore.

Verifica di assoggettabilità per impianti eolici

La legge prevede che la verifica di assoggettabilità ambientale sia effettuata per i progetti relativi a impianti industriali per la produzione di energia da vento con potenza complessiva superiore a 200 kW; la disposizione era prevista con efficacia retroattiva dalla data di entrata in vigore della L.R. 8/2012, ma risulta poi abrogata dal 30 aprile 2014.

Regime transitorio ed effetti sulle procedure in corso

Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica e a quelli in procedura abilitativa semplificata già in corso alla data di entrata in vigore della legge. Sono inoltre dichiarati nulli gli effetti eventualmente prodotti dalle previgenti versioni degli articoli 10, commi 5 e 6, 12 e 13 della L.R. 8/2012.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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