Ordinanza n. 16280/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo emesso dal TAR Lazio per il recupero di somme connesse a incentivi, opposto dall’azienda agricola
Esito
La controversia
L’azienda agricola ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 3 settembre 2025. La questione pregiudiziale riguarda la giurisdizione sulle controversie restitutorie relative a incentivi erogati dal GSE, dopo che la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti è stata definitivamente accertata. Il TAR aveva sollevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione amministrativa, alla luce di ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione del 2026; l’opponente ha sostenuto l’insussistenza della giurisdizione amministrativa, mentre il GSE ne ha sostenuto la sussistenza. In un altro giudizio analogo, il TAR ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 133, comma 1, lettera o), c.p.a., nella parte in cui, secondo l’interpretazione del diritto vivente della Cassazione, non ricomprende le controversie restitutorie o relative a diritti patrimoniali consequenziali, anche di fonte restitutoria.
La decisione
Il TAR non ha deciso l’opposizione né la questione di giurisdizione. Ha sospeso il processo ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., ritenendo pregiudiziale la decisione della Corte costituzionale sulla questione sollevata nell’analogo giudizio con ordinanza n. 14647/2026. Ha rilevato che nel caso in esame la decadenza dagli incentivi è divenuta inoppugnabile per il passaggio in giudicato della sentenza che aveva respinto il ricorso di annullamento, sicché la vicenda corrisponde a quella oggetto della rimessione costituzionale. Il giudizio dovrà essere riassunto dalla parte più diligente mediante istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale. Nessuna statuizione sulle spese è riportata.
Norme richiamate
art. 79 c.p.a.
in ragione del carattere pregiudiziale della pronuncia della Corte costituzionale, del suo carattere eventualmente normativo, dei principi di ragionevole durata del processo e dell’opportunità di risparmio di tempi e costi per le parti, si ravvisano i presupposti per la sospensione di questo processo amministrativo (art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.)
La pendenza della questione costituzionale pregiudiziale giustifica la sospensione del processo amministrativo.
art. 295 c.p.c.
in ragione del carattere pregiudiziale della pronuncia della Corte costituzionale, del suo carattere eventualmente normativo, dei principi di ragionevole durata del processo e dell’opportunità di risparmio di tempi e costi per le parti, si ravvisano i presupposti per la sospensione di questo processo amministrativo (art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.)
La sospensione è disposta anche in applicazione della regola sulla sospensione necessaria quando la decisione dipende dalla definizione di una questione pregiudiziale.
art. 80, comma 1, c.p.a.
sarà onere della parte più diligente proseguire il presente giudizio ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a, con la presentazione di istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, da intendersi resa mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
Dopo la decisione della Corte costituzionale, la parte più diligente deve riassumere il giudizio con istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrente dalla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale.
art. 133, comma 1, lettera o), d.lgs. 104/2010
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 133, comma 1, lettera o, del d.lgs. 104/2010, codice del processo amministrativo, nella parte in cui - nell’interpretazione e in base alle condizioni date dal diritto vivente della Corte Suprema di Cassazione non comprende le controversie restitutorie o comunque relative a diritti patrimoniali consequenziali o comunque relative a diritti patrimoniali consequenziali anche di fonte restitutoria, con riferimento agli articoli 3, comma 1; 24, comma 1, 111, comma 1 e 113 comma 2; 25, comma 1; 103, comma 1, della Costituzione
La disposizione è oggetto di una questione di legittimità costituzionale, rispetto alla sua portata secondo il diritto vivente, nella parte in cui non attribuirebbe alla giurisdizione amministrativa le controversie restitutorie o comunque relative a diritti patrimoniali consequenziali, anche di fonte restitutoria.
Massime di principio
- Quando la definizione di un giudizio amministrativo dipende da una questione di legittimità costituzionale sollevata in un giudizio analogo e la vicenda concreta corrisponde a quella oggetto della rimessione, il processo può essere sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, in ragione del carattere pregiudiziale della decisione.
- Dopo la decisione della Corte costituzionale che ha determinato la sospensione, il processo amministrativo deve essere proseguito mediante istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della pronuncia in Gazzetta Ufficiale.
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