Sentenza del 17/03/2015 n. 562 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Società non operative - società di comodo - disapplicazione della disciplina - oggettive difficoltà - società immobiliare - elevato valore dell'immobile da locare - è tale. Società di comodo - prova dell'effettiva operatività - locazione di immobile a corrispettivo più elevato della media di mercato - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato l'applicazione della disciplina delle società non operative o "società di comodo", sostenendo di aver incontrato oggettive difficoltà che avevano determinato, per un breve periodo di pochi mesi, ricavi e altri proventi inferiori alle soglie previste dall'art. 30 della legge n. 724/1994. La società aveva inoltre un elevato indebitamento verso terzi e aveva successivamente locato le unità immobiliari a un corrispettivo superiore alla media dei valori di mercato risultanti dagli indici O.M.I., dimostrando così l'effettiva operatività dell'attività immobiliare.
La decisione
La disciplina delle società di comodo è stata ritenuta non applicabile. Le difficoltà oggettive sono state riconosciute in ragione della natura immobiliare della società, dell'elevato valore degli immobili, del temporaneo mancato raggiungimento dei ricavi presunti e dell'indebitamento. La successiva locazione degli immobili a canoni superiori alla media di mercato ha costituito prova dell'effettiva operatività della società e ha giustificato la disapplicazione della disciplina prevista per le società non operative.
Norme richiamate
Art. 1 della legge n. 724/1994
Richiamato quale riferimento normativo per la disciplina delle società non operative e per la determinazione dei ricavi minimi presunti.
Art. 30 della legge n. 724/1994
Prevede la disciplina delle società non operative e consente la disapplicazione quando ricorrono situazioni oggettive che impediscono il conseguimento dei ricavi minimi presunti.
Art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994
Consente di superare l'applicazione della disciplina delle società di comodo quando il contribuente dimostra l'esistenza di oggettive situazioni di difficoltà non imputabili alla propria volontà.
Art. 35, comma 15, lettera d), del decreto-legge n. 223/2006
Ha modificato la disciplina della disapplicazione delle norme sulle società non operative, valorizzando la prova delle oggettive condizioni che impediscono il raggiungimento dei ricavi presunti.
Massime di principio
- La temporanea riduzione dei ricavi sotto le soglie presunte non determina automaticamente la qualificazione di una società come società di comodo, soprattutto quando il contribuente dimostra l'esistenza di difficoltà oggettive e non meramente volontarie.
- Per le società immobiliari, l'elevato valore degli immobili, i tempi necessari per la loro commercializzazione o locazione e l'indebitamento possono costituire elementi rilevanti per chiedere la disapplicazione della disciplina delle società non operative.
- La locazione degli immobili a canoni pari o superiori ai valori medi di mercato, documentati anche tramite gli indici O.M.I., rappresenta un significativo elemento di prova dell'effettiva operatività della società.
- La valutazione deve concentrarsi sulla situazione concreta e sul periodo interessato, considerando la durata della mancata produzione dei ricavi, le condizioni del mercato, la struttura finanziaria e il comportamento effettivo della società.
- È opportuno conservare documentazione idonea a dimostrare le difficoltà oggettive, l'indebitamento, il valore degli immobili, le trattative di locazione e la congruità dei canoni rispetto al mercato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 mar 2015Sentenza del 17/03/2015 n. 37 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 17 mar 2015Sentenza del 17/03/2015 n. 47 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 17 mar 2015Sentenza del 17/03/2015 n. 64 - Comm. Trib. Prov. Prato
- Sentenza · 17 mar 2015Sentenza del 17/03/2015 n. 324 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 17 mar 2015Sentenza del 17/03/2015 n. 328 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 17 mar 2015Sentenza del 17/03/2015 n. 552 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →