L.R. Campania 38/2012
Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge campana adegua la normativa regionale al d.l. 174/2012: riforma indennità e rimborsi di consiglieri e assessori, sopprime l’assegno vitalizio dal 1° gennaio 2013 per i nuovi casi, disciplina trasparenza patrimoniale, spesa dei gruppi consiliari, locazioni, personale e altri interventi di spending review. Molte misure erano collegate a esercizi/termini specifici 2013-2017.
Adeguamento della disciplina regionale campana su emolumenti, vitalizi, gruppi consiliari e contenimento della spesa
Adeguamento della normativa regionale campana al decreto-legge 174/2012
La legge regionale della Campania n. 38 del 2012 attua i principi del decreto-legge n. 174/2012 in materia di finanza regionale, trattamento economico degli eletti, trasparenza e contenimento della spesa. La disciplina risultante interviene soprattutto su indennità dei consiglieri, assegno vitalizio, gruppi consiliari e misure organizzative/finanziarie con effetti in larga parte collegati alla XI e successive fasi applicative della legislatura regionale.
Trattamento economico di consiglieri, assessori e cariche interne
La normativa ridisegna il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, articolandolo in indennità di carica, indennità di funzione, rimborso spese per l’esercizio del mandato e indennità di fine mandato. Agli assessori regionali spetta, per tutta la durata dell’incarico, il trattamento composto da indennità di carica, di funzione e rimborso spese.
L’importo complessivo di indennità di carica, indennità di funzione e spese di mandato non può superare il limite individuato dalla Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto-legge n. 174/2012. La partecipazione alle commissioni consiliari è gratuita e non dà diritto ad alcuna diaria, indennità di presenza o rimborso comunque denominato.
È inoltre escluso il cumulo tra indennità, gettoni di presenza, rimborsi o compensi derivanti dalle cariche regionali o da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici a vario titolo collegati alla Regione; il titolare di più cariche deve optare per un solo trattamento.
Indennità di carica e indennità di funzione
L’indennità di carica mensile dei consiglieri regionali è fissata al 60% dell’importo individuato dalla Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto-legge n. 174/2012.
Per i consiglieri che svolgono particolari funzioni è prevista un’indennità di funzione aggiuntiva, calcolata secondo percentuali differenziate rispetto all’indennità di funzione lorda base:
- Presidente del Consiglio regionale e Presidente della Giunta regionale: importo pari alla differenza tra gli emolumenti omnicomprensivi fissati per tali cariche dalla Conferenza Stato-Regioni e quelli dei consiglieri regionali;
- componenti della Giunta regionale e Vicepresidenti del Consiglio regionale: 65% dell’indennità di funzione lorda base;
- consiglieri questori, consiglieri segretari dell’Ufficio di presidenza, presidenti dei gruppi consiliari e presidenti delle commissioni consiliari: 55%;
- vicepresidenti e consiglieri segretari delle commissioni previste dallo Statuto e dal regolamento interno: 45%.
Rimborso spese e penalità per assenze
Ai consiglieri regionali spetta un rimborso spese per l’esercizio del mandato pari al 40% dell’importo individuato dalla Conferenza Stato-Regioni. Da tale rimborso, per consiglieri e assessori, è detratto l’importo di 150 euro per ogni giornata di assenza non giustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta e dell’Ufficio di presidenza.
Per i rimborsi chilometrici e le relative modalità di utilizzo dei mezzi, la disciplina viene ridotta e ricondotta al costo di utilizzo del veicolo, con spese a totale carico del consigliere regionale nei casi previsti.
Indennità di fine mandato
Sull’indennità di carica è applicata una trattenuta obbligatoria del 5% destinata a finanziare l’indennità di fine mandato, con versamento mensile nel bilancio regionale.
A decorrere dalla IX legislatura, l’indennità di fine mandato è pari a una mensilità lorda dell’indennità di carica per ogni anno di mandato, fino a un massimo di dieci anni. Spetta ai consiglieri non rieletti o che non si ripresentano alla candidatura, purché abbiano versato il contributo dovuto, e anche a coloro che cessano dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell’elezione.
Su istanza dell’interessato è prevista la restituzione dei contributi effettivamente versati per la parte di periodo successiva ai dieci anni; in tale ipotesi non si applica il requisito del non essere rieletti o ricandidati. La Giunta regionale trasferisce al Consiglio le quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione.
Assegno vitalizio: soppressione e regime transitorio
Dal 1° gennaio 2013 l’istituto dell’assegno vitalizio è soppresso. Tuttavia, per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 13/1996, con salvezza dei trattamenti già in erogazione.
È riconosciuta la facoltà di rinunciare al diritto all’assegno vitalizio, se l’erogazione non è ancora iniziata; in tal caso il consigliere ha diritto alla restituzione dei contributi versati per l’espletamento del mandato.
Esclusione e sospensione del vitalizio per condanne definitive
Se il titolare dell’assegno vitalizio è condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione e la condanna comporta l’interdizione dai pubblici uffici, l’erogazione del vitalizio è esclusa dalla data del passaggio in giudicato e per tutta la durata dell’interdizione.
Il titolare deve comunicarlo entro cinque giorni agli uffici competenti del Consiglio regionale; questi possono comunque verificare d’ufficio la sussistenza di condanne e recuperare le somme indebitamente percepite dal passaggio in giudicato.
È previsto anche un obbligo annuale di certificazione della situazione giudiziaria: entro il 30 marzo di ogni anno la struttura competente invia ai titolari dell’assegno una richiesta di dichiarazione sostitutiva e, in caso di mancata restituzione entro il termine fissato, sospende d’ufficio l’erogazione dal primo mese successivo e per tutto il periodo di inadempienza. La disciplina si applica anche ai titolari di reversibilità.
Spesa del personale dei gruppi consiliari e contributi di funzionamento
A decorrere dalla X legislatura il tetto massimo di spesa per il personale dei gruppi consiliari è parametrato al costo di un’unità di personale individuato secondo il decreto-legge n. 174/2012, compresi gli oneri a carico dell’ente e senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Anche il personale comandato, distaccato o con contratto privatistico a tempo determinato collocato a disposizione dei gruppi rientra nel budget del gruppo.
Per la legislatura in corso al momento dell’adozione della legge, la spesa del personale dei gruppi è comunque limitata all’importo in essere alla data dell’11 ottobre 2012.
Le spese di funzionamento dei gruppi consiliari sono finanziate con un contributo annuo fisso di 5.000 euro per consigliere iscritto al gruppo, più 0,05 euro per abitante calcolati sull’ultima rilevazione Istat della popolazione residente. Il contributo è liquidato in rate mensili.
Rendicontazione dei gruppi consiliari e controlli
Ciascun gruppo consiliare deve approvare un rendiconto annuale secondo le linee guida e il modello deliberati in sede Stato-Regioni e recepiti con DPCM.
Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale e, tramite questi, al Presidente della Regione; entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio il Presidente della Regione lo inoltra alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che si pronuncia entro 30 giorni. In mancanza di pronuncia nei 30 giorni successivi, il rendiconto si intende approvato. Il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e sul sito istituzionale della Regione.
Sistema informativo e trasparenza dei finanziamenti ai gruppi
Presso il Consiglio regionale è istituito un sistema informativo per i dati relativi ai finanziamenti dell’attività dei gruppi consiliari. Tali dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio e resi disponibili telematicamente alla Corte dei conti, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici.
Pubblicità della situazione patrimoniale degli eletti
La disciplina sulla trasparenza patrimoniale viene rafforzata prevedendo la pubblicazione annuale, nonché all’inizio e alla fine del mandato, della dichiarazione relativa a redditi e patrimonio degli eletti, con indicazione di beni immobili e mobili registrati, partecipazioni societarie e consistenza degli investimenti finanziari, anche tramite fondi, SICAV o intestazioni fiduciarie.
Il mancato adempimento comporta la sospensione dell’erogazione di qualsiasi emolumento fino all’assolvimento dell’obbligo.
Misure sul trattamento economico del personale regionale e degli enti strumentali
La legge demanda a provvedimenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio o della Giunta la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chi percepisce emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze regionali. Il parametro massimo di riferimento è il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Per il personale chiamato presso la Regione o altri enti pubblici regionali mantenendo il trattamento dell’amministrazione di provenienza, l’emolumento aggiuntivo per incarichi direttivi, dirigenziali o equiparati non può superare il 25% del trattamento complessivo percepito. Sono ammesse deroghe motivate per le posizioni apicali del Consiglio e della Giunta, oltre a limiti massimi per i rimborsi spese.
Le risorse derivanti dall’applicazione di queste misure sono versate annualmente al bilancio regionale e destinate alla riduzione dell’indebitamento.
Locazioni passive, razionalizzazione degli spazi e archivio
I contratti di locazione passiva per immobili a uso istituzionale della Regione e degli enti strumentali devono essere rinegoziati per ottenere dal 1° gennaio 2015 una riduzione del 15% rispetto a quanto corrisposto alla data di entrata in vigore della legge; se il locatore non accetta, si recede alla prima scadenza utile.
Il termine per i piani di razionalizzazione dei fitti passivi è differito al 30 aprile 2013. I piani hanno validità triennale e prevedono anche:
- ulteriore riduzione dei canoni dal 1° gennaio 2017 per raggiungere gli obiettivi della normativa regionale precedente;
- predisposizione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un piano di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio, senza nuovi o maggiori oneri.
Le amministrazioni regionali devono inoltre procedere entro il 31 dicembre di ogni anno allo scarto degli atti di archivio. La Giunta approva un disciplinare per la commissione di vigilanza sugli archivi e per lo scarto dei documenti; la commissione predispone un piano triennale di scarto entro 90 giorni dalla sua costituzione.
Personale addetto al parco auto e servizi di pagamento degli stipendi
Il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto al parco auto, se proveniente da altre amministrazioni, è restituito con effetto immediato alle amministrazioni di appartenenza, salvo i dipendenti di aziende o enti il cui bilancio è a carico delle finanze regionali. Il restante personale è riorganizzato con apposito atto.
Per i servizi di pagamento degli stipendi, Regione ed enti strumentali possono stipulare una convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze oppure utilizzare i parametri di qualità e prezzo previsti dalla normativa statale. I contratti in essere non conformi devono essere rinegoziati con riduzione del costo non inferiore al 15%. Gli atti e contratti stipulati in violazione dei parametri sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e comportano responsabilità erariale.
Riordino di enti, agenzie e organismi regionali
Se dalla ricognizione prevista dalla normativa statale emergono enti o organismi regionali che svolgono funzioni fondamentali o funzioni amministrative spettanti a comuni, province o città metropolitana, la Regione deve attuare le misure previste dal decreto-legge n. 95/2012 nei termini indicati dalla disciplina statale.
Entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge, e sentito il Consiglio delle autonomie locali o la Conferenza Regione-autonomie locali, la Regione deve sopprimere, accorpare o comunque ridurre di almeno il 20% gli oneri finanziari degli enti e organismi che svolgono funzioni amministrative conferite alla Regione. Le funzioni sono riassegnate ai livelli di governo competenti o alle strutture amministrative regionali.
Disposizioni finanziarie, abrogazioni e decorrenza
Gli oneri derivanti dalla legge gravano sul bilancio regionale 2013. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Sono inoltre abrogate o modificate diverse disposizioni regionali previgenti in materia di finanza regionale, gruppi consiliari e altre misure di contenimento della spesa.
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