L.R. Campania 37/2012
Disciplina per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione in Campania [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Campania la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione tramite programmi triennali e piani annuali, interventi finanziabili, una Consulta regionale e un Fondo speciale. Gli aiuti sono subordinati alla normativa UE sugli aiuti di Stato; restano salvi i procedimenti già istruiti alla data di entrata in vigore. La legge abroga la previgente L.R. 32/1977.
Disciplina e sostegno della cooperazione in Campania
Disciplina per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione in Campania
La legge definisce il quadro regionale di promozione della cooperazione in Campania, riconoscendone la funzione sociale ed economica e affidando alla Regione strumenti di programmazione, sostegno finanziario e concertazione con il movimento cooperativo. L’efficacia degli interventi economici è coordinata con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Principi, finalità e soggetti del sistema cooperativo
La Regione riconosce la cooperazione come fattore di coesione sociale, sviluppo economico, occupazione e radicamento territoriale. Le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi della normativa statale richiamata, partecipano alla definizione della politica regionale e agli organismi di concertazione permanente.
Le finalità prioritarie riguardano:
- progetti per lo sviluppo di aree territoriali o settori produttivi specifici, inclusi programmi integrati di sviluppo locale e contratti di recupero produttivo;
- rafforzamento delle competenze imprenditoriali e gestionali e della cultura cooperativa;
- ricerche e analisi di settore;
- progetti sperimentali;
- sviluppo dei servizi creditizi del sistema cooperativo;
- interventi per la salvaguardia dell’occupazione;
- inserimento lavorativo di giovani, donne e persone svantaggiate.
Beneficiari e definizioni rilevanti
Possono beneficiare degli interventi regionali:
- le cooperative;
- le reti d’impresa delle cooperative;
- i consorzi di cooperative iscritti, se previsto dalla normativa vigente, all’Albo nazionale degli enti cooperativi, sezione a mutualità prevalente;
- le organizzazioni regionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi della normativa statale richiamata.
La legge definisce inoltre le “cooperative di giovani” come quelle costituite prevalentemente da soggetti tra 18 e 35 anni, con maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, al momento della domanda di finanziamento.
Tipologie di interventi finanziabili
Nel quadro dei piani attuativi triennali e annuali la Regione promuove in particolare:
- capitalizzazione delle cooperative e dei consorzi;
- sostegno a progetti di sviluppo cooperativo;
- contributi per investimenti;
- sostegno alla costituzione di cooperative di giovani;
- sostegno alle nuove cooperative;
- interventi sperimentali;
- sostegno ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi.
Sono inoltre finanziabili, nei limiti delle risorse disponibili, ulteriori interventi quali:
- formazione professionale dei dipendenti;
- sistemi di certificazione e promozione di marchi;
- reti commerciali di vendita, anche telematiche, in Italia e all’estero;
- investimenti e servizi di centri di ricerca pubblici e privati per innovazione di processo o di prodotto;
- processi di integrazione tra cooperative (fusione, gruppo cooperativo paritetico, consorzio, contratto di rete) finalizzati ad aggregazioni economiche d’impresa.
Progetti ammissibili e importo del contributo sono definiti annualmente nei piani attuativi.
Programmazione: piano triennale e piani annuali
La programmazione regionale è articolata su due livelli:
- il piano triennale per la cooperazione, adottato entro 60 giorni dall’insediamento della Consulta regionale;
- i piani annuali di attuazione, adottati entro 60 giorni dall’approvazione del piano triennale.
Il piano annuale indica lo stato di attuazione del piano triennale, gli interventi prioritari, i soggetti attuatori, tempi e modalità di attuazione, verifica e risorse disponibili. Inoltre stabilisce criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, limiti massimi degli importi, percentuali di riparto dei fondi e ipotesi di revoca o decadenza.
Criteri di priorità e valutazione
Nella valutazione dei progetti la Regione tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
- partecipazione di giovani, donne e persone svantaggiate;
- numero delle cooperative coinvolte;
- esperienza maturata dalle associazioni o dalle loro strutture delegate nelle materie del progetto;
- rappresentatività delle associazioni cooperative regionali.
Ulteriori criteri selettivi per i piani annuali riguardano:
- creazione di occupazione stabile, con attenzione alla qualità professionale e alla composizione di genere;
- validità sociale dell’iniziativa;
- compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale;
- numero dei lavoratori coinvolti, inclusi i soci-lavoratori, con attenzione alla qualità professionale e alla composizione di genere.
Consulta regionale per la cooperazione
Presso il Consiglio regionale è istituita la Consulta regionale per la cooperazione, organo consultivo e di impulso. Essa:
- valuta lo stato della cooperazione e gli effetti degli interventi regionali;
- esprime parere obbligatorio sui piani triennali e annuali;
- propone l’impiego e la ripartizione dei fondi regionali per lo sviluppo della cooperazione;
- concorre alla verifica dei risultati programmati.
La composizione vigente, come risultante dalle modifiche del 2016, comprende:
- un consigliere regionale, designato dal Presidente del Consiglio regionale, con funzioni di presidente;
- due componenti della commissione consiliare permanente per le attività produttive, uno della maggioranza e uno dell’opposizione;
- tre esperti di problemi della cooperazione designati dal Consiglio regionale;
- un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo riconosciute.
La Consulta dura per l’intera legislatura, è rinnovata entro 60 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale e i componenti partecipano a titolo gratuito. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne definisce il funzionamento.
Fondo speciale e copertura finanziaria
Per attuare gli interventi previsti dalla legge è istituito un Fondo speciale per la promozione e il sostegno della cooperazione. Le spese di gestione gravano sul medesimo fondo.
Gli oneri della legge sono coperti, per gli esercizi successivi, con i fondi annualmente stanziati nei pertinenti capitoli del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Efficacia, vincoli europei e monitoraggio
Dalla data di entrata in vigore si avviano le procedure e gli adempimenti attuativi, ma gli atti di concessione ed erogazione restano subordinati alla decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. La decisione europea è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
I finanziamenti devono essere erogati nel rispetto dei limiti, criteri e procedure dell’ordinamento UE. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione di monitoraggio sulle risorse impiegate, sui beneficiari, sui progetti finanziati, sulle domande escluse e sulle attività di promozione e informazione svolte.
Abrogazioni, regime transitorio ed entrata in vigore
Dalla data di entrata in vigore è abrogata la legge regionale 7 luglio 1977, n. 32, oltre a ogni altra disposizione incompatibile, con salvezza dei procedimenti già in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore, purché già istruiti ai sensi della legge abrogata.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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