L.R. Campania 36/2012
Disposizioni per la realizzazione delle iniziative regionali in applicazione della legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo). [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge campana disciplina contributi e iniziative regionali a favore degli oratori e degli enti di culto che svolgono attività similari, per promuovere socializzazione, sport, solidarietà e prevenzione del disagio minorile. Prevede un programma annuale, un bando per la presentazione delle domande e un comitato tecnico-scientifico. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.
Sostegno regionale alle attività di oratori ed enti di culto similari
Sostegno regionale agli oratori e agli enti di culto similari
La legge disciplina, per la Regione Campania, le iniziative regionali di sostegno alle attività degli oratori e degli enti di culto che svolgono funzioni analoghe, in attuazione della legge statale n. 206 del 2003. L’obiettivo è valorizzare il ruolo sociale di tali soggetti e favorire attività rivolte soprattutto a minori, adolescenti e giovani.
Finalità e ambito degli interventi
La Regione promuove e finanzia iniziative finalizzate a:
- sviluppo individuale e socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità;
- aggregazione giovanile;
- diffusione dello sport;
- solidarietà e iniziative culturali;
- prevenzione di impedimento, emarginazione sociale, discriminazione razziale, disagio e devianza in ambito minorile.
La disciplina si applica alle iniziative realizzate dagli enti indicati dalla legge statale 206/2003 nel territorio regionale.
Programmazione annuale degli interventi
Il sostegno regionale è attuato tramite un programma annuale di interventi, adottato con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle risorse disponibili in bilancio. Il programma costituisce il quadro di riferimento per individuare le iniziative da finanziare nell’anno di competenza.
Concessione dei contributi e bando annuale
Le modalità di istruttoria delle domande, valutazione dei progetti e concessione dei contributi sono definite dalla struttura amministrativa competente in materia di assistenza sociale mediante apposito bando annuale, pubblicato dopo la deliberazione della Giunta sul programma di interventi.
Le domande di contributo devono essere presentate entro il termine fissato dal bando stesso.
Comitato tecnico-scientifico
Per la valutazione dei progetti e delle iniziative è istituito un Comitato tecnico-scientifico con funzioni di selezione e supporto alla programmazione.
La composizione è la seguente:
- 10 componenti complessivi;
- 5 nominati dal Consiglio regionale, scelti tra esperti con documentata esperienza in ambito pedagogico, sociale, culturale, sportivo o nei problemi dell’infanzia;
- 5 nominati dalla Giunta regionale.
I componenti:
- devono essere privi di rapporti di lavoro subordinato, collaborazione autonoma o libera professione con la Regione;
- restano in carica 3 anni;
- possono essere confermati una sola volta;
- partecipano a titolo gratuito.
Il Comitato approva a maggioranza un documento di programma annuale con l’elenco analitico delle iniziative, dei progetti e delle attività ritenuti meritevoli di sostegno. Tale programma è vincolante per l’individuazione dei beneficiari ed è approvato dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri fissati dalla legge. Le modalità di funzionamento del Comitato sono demandate a regolamento della Giunta.
Coordinamento normativo e abrogazioni
Sono abrogati, in quanto incompatibili, i commi 80, 81 e 82 dell’articolo 1 della legge regionale Campania 15 marzo 2011, n. 4.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti, per gli esercizi successivi, mediante i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, con le disponibilità necessarie.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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