L.R. Campania 33/2012
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole) [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Campania n. 33/2012 modifica la disciplina sugli impianti serricoli, sostituendo il previo nulla-osta con la previa autorizzazione e coinvolgendo anche il Consorzio di Bonifica per gli aspetti idraulici. Prevede inoltre un regolamento attuativo entro 60 giorni e, per il solo anno 2013, proroga al 31 dicembre 2013 un termine della legge regionale n. 13/2010.
Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti serricoli
Modifiche alla disciplina degli impianti serricoli
La legge regionale Campania 18 dicembre 2012, n. 33 interviene sulla normativa regionale relativa alla realizzazione e regolarizzazione degli impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole. Il testo non riscrive l’intera disciplina, ma apporta una modifica mirata e alcune disposizioni attuative e transitorie.
Regime autorizzatorio per gli impianti serricoli
La modifica principale riguarda l’articolo 7 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8. Nel procedimento relativo agli impianti serricoli:
- il riferimento al “previo nulla-osta” è sostituito da quello alla “previa autorizzazione”;
- alla verifica del rispetto del vincolo si aggiunge anche il coinvolgimento del Consorzio di Bonifica territorialmente competente per gli aspetti idraulici, anche se gli strumenti urbanistici non prevedano specifiche prescrizioni.
In sostanza, la disciplina risultante rafforza il profilo autorizzatorio e rende esplicita la valutazione idraulica da parte del Consorzio competente.
Disposizioni di attuazione e regolamento regionale
La legge affida alla Giunta regionale il compito di adottare, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il regolamento di attuazione delle norme in materia di impianti serricoli. Il regolamento deve riguardare la disciplina derivante da:
- legge regionale 24 marzo 1995, n. 8;
- legge regionale 21 marzo 1996, n. 7;
- legge regionale 22 novembre 2010, n. 13.
Regime transitorio per l’anno 2013
Per il solo anno 2013 è prevista una disciplina transitoria: il termine richiamato dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 13/2010 è fissato al 31 dicembre 2013. Si tratta quindi di una proroga limitata temporalmente, applicabile esclusivamente a quell’annualità.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Trattandosi di una legge di modifica e di una proroga riferita al solo anno 2013, il suo contenuto oggi ha rilievo principalmente ricostruttivo della disciplina regionale sugli impianti serricoli, ma la proroga transitoria è ormai esaurita.
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