Circolare numero 261 del 19-11-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative per l'applicazione del d.lgs. n. 503/1992 alle pensioni in regime convenzionale internazionale, con particolare attenzione ai residenti all'estero. Vengono chiariti i criteri per la cessazione dell'attività lavorativa, il cumulo dei periodi assicurativi e contributivi italiani ed esteri, il calcolo delle pensioni in prorata, la liquidazione dei supplementi, la verifica dei requisiti reddituali per l'integrazione al minimo, il riscatto dei periodi non coperti da assicurazione e i requisiti per la pensione di anzianità. È inoltre previsto, in via provvisoria, il pagamento delle pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1993 limitatamente alla quota maturata fino al 31 dicembre 1992, in attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate.
Chiarimenti sull'applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 alle pensioni in convenzione internazionale
Chiarimenti sull'applicazione del d.lgs. n. 503/1992 alle pensioni in convenzione internazionale
La circolare interviene per risolvere alcune questioni applicative sorte con riferimento alle pensioni in regime internazionale dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Le istruzioni richiamano, in via generale, la circolare n. 50 del 23 febbraio 1993 e precisano modalità operative, requisiti di accesso e criteri di calcolo per i soggetti residenti all'estero o che fanno valere periodi assicurativi/contributivi in Stati convenzionati.
Cessazione dell'attività lavorativa per la pensione di vecchiaia
Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, per i residenti all'estero deve risultare la cessazione dell'attività lavorativa dipendente ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503/1992. In assenza di elementi desumibili dalla documentazione già agli atti, la cessazione può essere autocertificata mediante dichiarazione di responsabilità sul modello LAV 503/est, riquadro A, da riprodurre localmente con i mezzi disponibili.
Requisiti assicurativi e contributivi e totalizzazione internazionale
Per il perfezionamento dei più elevati requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'art. 2, comma 1, del decreto, si applicano le norme sulla totalizzazione contenute nei vigenti accordi internazionali di sicurezza sociale. Le medesime regole valgono anche per l'applicazione del comma 3 dell'art. 2, che introduce alcune deroghe.
La circolare precisa che, una volta verificata l'assenza dei requisiti più elevati sia per la pensione in regime autonomo sia per quella in regime internazionale, occorre accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3, ricorrendo se necessario alla totalizzazione internazionale.
In particolare:
- il requisito dei 10 anni di occupazione previsto dalla lettera b) del comma 3 può essere raggiunto sommando periodi di occupazione svolti in Italia e in Stati convenzionati;
- tale requisito non può considerarsi soddisfatto in caso di totale assenza di attività lavorativa svolta in Italia;
- la prova dello svolgimento di attività all'estero può essere desunta dai formulari internazionali ordinari;
- nei Paesi la cui legislazione prevede l'assicurazione sulla base della residenza, i periodi di occupazione devono essere comprovati con la documentazione richiesta dalla circolare n. 276 C. e V. del 23 novembre 1973 per il riscatto dei periodi di lavoro all'estero ex art. 51 della legge n. 153/1969.
Viene inoltre chiarito che i periodi di assicurazione, contribuzione e occupazione esteri producono effetti solo ai fini della pensione in regime internazionale, poiché la loro validità dipende dalle specifiche convenzioni stipulate con gli Stati interessati.
Determinazione della misura delle pensioni in regime internazionale
Per la liquidazione delle pensioni internazionali si applicano, in linea generale, i criteri già adottati per l'attuazione degli articoli 3 e 13 del d.lgs. n. 503/1992 nel regime nazionale.
Se mancano contributi italiani successivi al 31 dicembre 1992, la pensione internazionale, anche quando decorre dal 1° gennaio 1993 o da data successiva, deve essere calcolata secondo la normativa previgente.
Per le pensioni in convenzione italo-svizzera, la circolare precisa che le due quote di pensione in prorata devono derivare dalle rispettive pensioni virtuali, integrate al trattamento minimo vigente alla decorrenza originaria, se ne ricorrono i presupposti. I coefficienti di riduzione vanno determinati così:
- per la prima quota: rapporto tra i periodi fatti valere in Italia fino al 31 dicembre 1992 e il totale dei contributi italiani ed esteri, anteriori e successivi a tale data;
- per la seconda quota: rapporto tra i periodi fatti valere in Italia dal 1° gennaio 1993 fino alla fine del mese precedente la decorrenza della pensione e il totale dei contributi italiani ed esteri, anteriori e successivi al 31 dicembre 1992.
Il criterio è assimilato a quello già adottato per il calcolo delle pensioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ai sensi della legge n. 233/1990. In linea con il messaggio n. 09983 del 5 marzo 1993, se la somma delle due pensioni virtuali è pari o superiore al trattamento minimo, non deve essere riconosciuta l'integrazione su nessuna delle due virtuali.
Supplementi di pensione con decorrenza dal 1° febbraio 1993
I supplementi di pensione in regime internazionale con decorrenza dal 1° febbraio 1993 devono essere liquidati secondo i criteri indicati al punto 8 della circolare n. 50/1993.
Il requisito dei 15 anni di contribuzione maturato al 31 dicembre 1992, utile per individuare i periodi da prendere in considerazione per la determinazione della retribuzione e del reddito pensionabili, può essere raggiunto anche sommando periodi esteri, inclusi quelli successivi alla decorrenza della pensione.
Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo
Per la ricognizione reddituale dei residenti all'estero, necessaria ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 4 del d.lgs. n. 503/1992 sull'integrazione al trattamento minimo, deve essere inviato il modello RED/TM/est. Anche questo modello, allegato in fac-simile, va riprodotto in loco con i mezzi disponibili, in attesa della stampa automatizzata.
Riscatto dei periodi non coperti da assicurazione
La facoltà di riscatto dei periodi non coperti da assicurazione, disciplinata dall'art. 14 del decreto, richiede il possesso di 5 anni di contribuzione da verificarsi esclusivamente sulla base dei periodi contributivi maturati in Italia.
La circolare richiama il criterio già espresso dal Ministero del Lavoro: i periodi contributivi maturati in Stati convenzionati non rilevano ai fini non pensionistici di tale requisito.
Pensione di anzianità e cessazione dell'attività autonoma
L'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 503/1992 subordina il diritto alla pensione di anzianità, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e delle forme sostitutive, sia alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente sia alla cessazione del lavoro autonomo.
Per i residenti all'estero che svolgono attività autonoma in Paesi convenzionati, la cessazione deve essere comprovata mediante dichiarazione di responsabilità sul modello LAV 503/est, riquadro B, da riprodurre localmente. Il medesimo modello può essere utilizzato anche per accertare la risoluzione del rapporto di lavoro domestico o agricolo, in coerenza con le istruzioni della circolare n. 204/1993.
Criteri operativi transitori
In attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate di liquidazione delle pensioni internazionali in conformità al d.lgs. n. 503/1992, le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1993 devono essere liquidate in via provvisoria limitatamente alla quota corrispondente alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992.
Le prestazioni così trattate devono essere tenute in apposita evidenza e ricostituite immediatamente non appena disponibili i programmi informatici aggiornati.
Allegati richiamati e chiarimenti integrativi
La circolare richiama il fac-simile del modello LAV 503/est e del modello RED/TM/est, da riprodurre localmente. Sono inoltre riportati, a supporto interpretativo, un messaggio del 5 marzo 1993 relativo al calcolo delle pensioni virtuali in convenzione italo-svizzera e un messaggio del 18 luglio 1987 sulla rilevanza, nella legislazione previdenziale italiana, dei periodi di assicurazione compiuti in Paesi convenzionati.
Da tale ultimo richiamo emerge, tra l'altro, che:
- per la totalizzazione utile alla prosecuzione volontaria occorre, di regola, almeno un contributo effettivamente versato nell'assicurazione italiana;
- tale requisito non si applica a chi rientra nelle particolari disposizioni degli accordi con Svezia, Svizzera e Liechtenstein;
- le richieste di ricongiunzione di periodi autonomi nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti possono essere accolte se il quinquennio di contribuzione obbligatoria antecedente la domanda è fatto valere nell'assicurazione nazionale;
- devono essere respinte le richieste di riscatto del corso legale di laurea o di riconoscimento figurativo per persecuzione politica o razziale presentate da soggetti non assicurati in Italia, oppure che fanno valere esclusivamente contribuzione figurativa per servizio militare accreditata sulla sola base di periodi assicurativi esteri.
Punti principali
Cessazione dell'attività lavorativa dei residenti all'estero
Per accertare la cessazione dell'attività lavorativa dipendente ai fini della pensione di vecchiaia, in mancanza di elementi già disponibili, i residenti all'estero possono rendere una dichiarazione di responsabilità sul modello LAV 503/est, riquadro A, da riprodurre localmente.
Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia
Per il perfezionamento dei requisiti più elevati richiesti dal d.lgs. n. 503/1992 si applicano le norme sulla totalizzazione previste dagli accordi internazionali di sicurezza sociale. Il requisito dei 10 anni di occupazione può essere raggiunto sommando periodi di lavoro in Italia e in Stati convenzionati, ma non può dirsi soddisfatto se manca del tutto attività lavorativa in Italia. I periodi esteri sono efficaci solo per pensioni in regime internazionale e devono risultare dalle convenzioni applicabili.
Determinazione della misura delle pensioni in regime internazionale
Per il calcolo dell'importo delle pensioni internazionali si seguono i criteri generali già adottati per gli articoli 3 e 13 del decreto. Se non vi sono contributi italiani successivi al 31 dicembre 1992, la pensione, anche se decorre dal 1° gennaio 1993 o dopo, va calcolata con la normativa previgente. Per le pensioni italo-svizzere le due quote in prorata derivano dalle pensioni virtuali integrate, se spettante, al trattamento minimo vigente alla decorrenza originaria.
Supplementi di pensione dal 1° febbraio 1993
I supplementi di pensione in regime internazionale con decorrenza dal 1° febbraio 1993 si liquidano secondo i criteri della circolare n. 50/1993. Il requisito dei 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992 può essere perfezionato anche sommando periodi esteri, compresi quelli successivi alla decorrenza della pensione.
Integrazione al trattamento minimo e requisiti reddituali
Per i residenti all'estero, ai fini della ricognizione reddituale prevista dall'art. 4 del decreto, va inviato il modello RED/TM/est, da riprodurre localmente in attesa della stampa automatizzata.
Riscatto dei periodi non coperti da assicurazione
Il requisito dei 5 anni previsto per il riscatto ex art. 14 del decreto deve essere soddisfatto solo con periodi contributivi maturati in Italia. I contributi esteri convenzionati non rilevano ai fini di tale facoltà.
Pensione di anzianità e cessazione dell'attività autonoma
Per i residenti in Stati convenzionati che svolgono attività autonoma, la cessazione deve essere comprovata con dichiarazione di responsabilità sul modello LAV 503/est, riquadro B. Lo stesso modello può essere usato anche per la cessazione del lavoro domestico o agricolo, secondo le istruzioni già impartite.
Gestione provvisoria delle pensioni in attesa dell'aggiornamento procedurale
Le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1993 vanno liquidate provvisoriamente solo per la quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992 e poi ricostituite non appena disponibili i nuovi programmi.
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